R.R. Marche 13/2004
Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento Marche n. 13/2004 disciplina requisiti strutturali, organizzativi e professionali per autorizzare e accreditare nidi, centri per l’infanzia, spazi per famiglie, centri di aggregazione e servizi domiciliari/itineranti. Prevede domande al Comune, controlli, sospensione/revoca, accreditamento triennale e un termine transitorio di 5 anni per l’adeguamento delle strutture già operative.
Requisiti e procedure per autorizzazione e accreditamento dei servizi per l'infanzia e la famiglia
Requisiti e modalità per autorizzazione e accreditamento dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e il sostegno alle famiglie
Il regolamento della Regione Marche attua la l.r. 9/2003 e disciplina i requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi educativi e socio-educativi per minori e famiglie, oltre ai titoli professionali del personale. La disciplina è territoriale e vale esclusivamente nell’ambito regionale.
Oggetto e finalità generali
Il provvedimento definisce:
- i requisiti e le modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie;
- i titoli di studio richiesti al personale addetto ai servizi;
- l’orientamento generale dei servizi verso l’integrazione sociale ed educativa dei minori con disabilità, nel rispetto della normativa e degli atti regionali vigenti.
Requisiti strutturali generali
Le strutture devono essere progettate in modo da favorire accesso, movimento e sicurezza dei bambini. In linea generale:
- i servizi educativi devono essere collocati, ove possibile, su un unico piano fuori terra;
- se ciò non è possibile, gli ambienti possono svilupparsi su più piani, purché gli spazi destinati ai bambini siano accorpati per sezione o gruppi omogenei su un solo piano;
- i locali non devono presentare elementi strutturali pericolosi;
- gli edifici già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento possono derogare al criterio del piano unico, purché siano garantite sicurezza e salubrità;
- se la struttura ospita anche servizi scolastici per la fascia 3-11 anni, gli spazi generali e quelli esterni possono essere condivisi in modo regolamentato e programmato;
- materiali, rivestimenti, pavimentazioni e arredi devono rispettare cautele tecniche idonee a garantire sicurezza fisica, ambiente e igiene;
- in materia di barriere architettoniche va assicurata la visitabilità condizionata.
Nidi d’infanzia: spazi, dotazioni e ricettività
I nidi d’infanzia, compresi quelli nei luoghi di lavoro, devono essere articolati in spazi interni ed esterni. La disciplina impone:
- una superficie interna minima di 7 mq per bambino, comprensiva di ingresso e servizi igienici;
- ingresso idoneo all’accoglienza e, se l’accesso è diretto dall’esterno, zona filtro per l’isolamento termico;
- servizi igienici con almeno un lavabo e un servizio ogni sei bambini divezzi; per la sezione lattanti, locale adiacente con vaschetta e fasciatoio;
- cucina con vani accessori e spazi per il pasto, nel rispetto dell’igiene alimentare; se i pasti sono forniti dall’esterno per bambini sopra i 12 mesi, è richiesto un terminale di cucina attrezzato e i pasti devono provenire da strutture autorizzate sulla base di dieta approvata dai servizi sanitari;
- servizi generali interni: ufficio, spogliatoio e servizi igienici per il personale, lavanderia se non esternalizzata, locali deposito e sgombero;
- spazi esterni facilmente accessibili, organizzati come ambiente educativo, con area ludica minima di 6 mq per bambino;
- per nidi esistenti e in centri storici è ammessa una superficie esterna inferiore, purché sia comunque assicurato uno spazio esterno anche in terrazzo protetto;
- uso programmato degli spazi esterni anche da parte di famiglie non utenti, sulla base di progetti pedagogici;
- recinzione perimetrale e separazione da parcheggi e viabilità carrabili. La ricettività dei nidi va da 18 a 60 posti, salvo deroga motivata dal programma di attuazione dei servizi. Il rapporto è di un educatore ogni sette posti bambino.
Centri per l’infanzia: requisiti strutturali e organizzativi
I centri per l’infanzia devono anch’essi articolarsi in spazi interni ed esterni. La disciplina prevede:
- superficie interna minima di 4 mq per bambino, comprensiva di ingresso e servizi igienici;
- accoglienza idonea e zona filtro in caso di accesso diretto dall’esterno;
- servizi igienici con un lavabo e un servizio ogni sei bambini divezzi; se vi sono lattanti, locale adiacente con vaschetta e fasciatoio;
- spazi interni con spogliatoio e servizi per il personale, lavanderia se non esternalizzata, deposito e sgombero;
- spazi esterni con superficie minima di 5 mq per bambino destinata alle attività ludiche, recintati e separati da parcheggi e viabilità;
- possibilità di riduzione della superficie esterna per strutture esistenti o in centri storici, purché sia garantito comunque uno spazio esterno protetto;
- uso programmato degli spazi esterni anche da famiglie non utenti;
- applicazione, se previsti pasto e sonno, delle stesse norme dettate per i nidi d’infanzia. La ricettività è tra 5 e 40 posti, salvo deroga motivata dal programma di attuazione. Il rapporto è di un educatore ogni otto posti bambino; se sono previsti pasto e riposo, un educatore ogni sette posti.
Spazi per bambini, bambine e famiglie
Gli spazi per bambini e famiglie sono strutture a forte connotazione relazionale e ludica. Devono prevedere:
- spazi interni con superficie minima di 5 mq per bambino, comprensiva di ingresso e servizi igienici;
- ingresso idoneo e zona filtro se l’accesso avviene dall’esterno;
- servizi igienici con almeno un lavabo e un servizio ogni otto bambini divezzi; se sono previsti lattanti, vaschetta da bagno fissa e fasciatoio;
- spazi interni con spogliatoio e servizi per il personale, oltre a zone deposito e sgombero;
- spazi esterni accessibili, educativi, attrezzati e con superficie minima di 5 mq per bambino, con possibilità di riduzione per strutture esistenti o in centri storici, purché vi sia comunque uno spazio esterno protetto;
- recinzione perimetrale e separazione da aree carrabili o di parcheggio. L’organizzazione, la ricettività e le modalità di autogestione da parte delle famiglie sono definite dal programma di attuazione dei servizi.
Centri di aggregazione per bambini e adolescenti
I centri di aggregazione accolgono minori di età superiore a 3 anni e inferiore a 18 anni. Devono essere spazi igienicamente idonei e funzionali ad attività differenziate per età. Devono inoltre disporre di:
- servizi igienici adeguati secondo la normativa sull’edilizia scolastica;
- un servizio attrezzato per persone con disabilità;
- un numero adeguato di docce se sono presenti impianti sportivi. Questi centri svolgono attività extrascolastiche con finalità sociali, educative e formative, in continuità con scuola e famiglia, con organizzazione flessibile e apertura alle altre agenzie educative del territorio.
Servizi itineranti, domiciliari e di sostegno alle funzioni genitoriali
I servizi itineranti, i servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari e i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali:
- appartengono all’area dei servizi socio-educativi;
- svolgono interventi di promozione, sensibilizzazione, prevenzione e recupero del disagio;
- coinvolgono nella progettazione e attuazione i servizi territoriali delle zone ASUR competenti in materia di età evolutiva. I servizi itineranti utilizzano attrezzature e spazi collettivi senza struttura propria. I servizi domiciliari possono essere attivati presso il domicilio dei destinatari sulla base di un progetto socio-educativo e le abitazioni devono essere idonee come alloggi civili, con una porzione dedicabile all’attività con i bambini. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali si svolgono in spazi collettivi regolari e promuovono ascolto, scambio e confronto tra genitori.
Organizzazione dei servizi educativi e ricettività
I nidi d’infanzia privilegiano piccoli gruppi e l’educatore come riferimento stabile; la sezione è l’unità minima e può essere organizzata per età omogenea o eterogenea. Gli spazi destinati ai bambini devono essere articolati in locali per attività educative e ludiche, pranzo e, se previsto, riposo.
I centri per l’infanzia privilegiano piccoli gruppi, organizzazione flessibile e attenzione ai bisogni dell’utenza.
Gli spazi per bambini e famiglie possono essere usati anche in forma autogestita dalle famiglie, secondo criteri di flessibilità e finalità soprattutto ludiche, relazionali e sociali.
Personale: figure professionali e titoli di studio
Il personale deve operare con finalità di benessere dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie, in una logica di collaborazione trasversale tra servizi. Nei servizi domiciliari e di sostegno alle funzioni genitoriali i Comuni possono avvalersi anche del personale delle Aziende sanitarie locali per garantire unità degli interventi.
Le figure professionali sono distinte in educatori, coordinatori e addetti ai servizi.
Educatori
Gli educatori devono possedere una laurea in campo educativo e formativo, oppure psicologico e sociale, prevista dalla normativa statale. Possono svolgere le funzioni anche coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008 specifici diplomi o qualifiche elencati dal regolamento. In deroga, possono continuare a svolgere il ruolo:
- il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del regolamento nei servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza;
- il personale che, nei tre anni precedenti, abbia prestato almeno 180 giorni di servizio nel ruolo specifico, anche non continuativi.
Coordinatori
I coordinatori con responsabilità pedagogiche e organizzative devono possedere una laurea magistrale in campo educativo e formativo, oppure psicologico e sociale. Per il personale già in servizio, sono ammessi in deroga anche una laurea non specifica o un diploma di scuola media superiore, se accompagnati da esperienza nei servizi per l’infanzia comunali o privati convenzionati secondo i requisiti temporali previsti. I coordinatori supportano la progettazione educativa, verificano i risultati, promuovono il confronto con le famiglie, predispongono i piani di formazione e collaborano alla definizione del programma di attuazione e gestione dei servizi. Il livello operativo è individuato dagli ambiti territoriali.
Addetti ai servizi
Gli addetti ai servizi devono almeno avere il diploma di scuola dell’obbligo. Il personale addetto alla preparazione dei pasti deve possedere un diploma o attestato di qualifica professionale specifico per cucina o formazione professionale riconosciuta dalla Regione. È ammessa una deroga per chi, alla data di entrata in vigore del regolamento, fosse già assunto a tempo indeterminato da almeno tre anni nella stessa funzione.
Requisiti generali del personale
Tutto il personale interessato deve:
- non aver riportato condanne o procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla normativa contro lo sfruttamento sessuale dei minori;
- possedere certificazione sanitaria di idoneità al lavoro a contatto con il pubblico, in particolare con i minori. La stessa esclusione per condanne o procedimenti si applica anche ai soggetti privati individuati dalla legge regionale.
Requisiti aggiuntivi per l’accreditamento
L’accreditamento richiede, oltre all’autorizzazione, ulteriori requisiti di qualità. In particolare, il titolare del servizio deve garantire:
- collaborazione o partecipazione ad iniziative con altri servizi educativi della rete territoriale, per costruire un sistema integrato;
- momenti di formazione comune tra personale pubblico, privato e scolastico;
- predisposizione della carta dei servizi, contenente anche progetto organizzativo, modalità di partecipazione delle famiglie e strumenti di valutazione della qualità;
- documentazione dell’attività svolta.
Gestione territoriale e ruolo del Comitato dei Sindaci
Per garantire una gestione trasparente e partecipata, il Comitato dei Sindaci si avvale del Comitato territoriale. Quest’ultimo deve rappresentare:
- i Comuni dell’ambito territoriale;
- il distretto sanitario;
- enti, associazioni e organizzazioni di volontariato e imprenditoriali operanti nel settore;
- operatori dei servizi educativi, socio-educativi e sociali;
- famiglie;
- adolescenti;
- eventuali comitati dei singoli servizi o, in loro assenza, rappresentanti dei genitori e responsabili della struttura.
Nella programmazione dei servizi il Comitato dei Sindaci si avvale della collaborazione del coordinatore di ambito, del coordinatore pedagogico-organizzativo e del direttore del distretto sanitario, per una progettazione integrata e unitaria. Deve inoltre prevedere forme specifiche di consultazione per valutare prestazioni e disservizi.
Procedura per l’autorizzazione
Il titolare del servizio presenta domanda al Comune competente allegando:
- modulo predisposto dalla Giunta regionale;
- dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali;
- progetto educativo;
- planimetria dei locali;
- regolamento di funzionamento del servizio, con modalità di accesso e tariffe. I Comuni trasmettono al coordinatore d’ambito e alla struttura regionale competente le comunicazioni previste dalla legge. Ogni anno il titolare del servizio autorizzato deve presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva sulla permanenza dei requisiti o sul loro aggiornamento. Per i servizi itineranti l’autorizzazione è rilasciata da uno dei Comuni coinvolti nel progetto; per i servizi gestiti in forma associata, dal Comune sede del servizio o da quello indicato dagli enti interessati.
Sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione
Il Comune effettua verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti. In caso di perdita di uno o più requisiti:
- il soggetto è diffidato a regolarizzare o a presentare giustificazioni;
- se le giustificazioni sono insufficienti o il termine decorre inutilmente, l’autorizzazione è sospesa fino alla rimozione delle cause. L’autorizzazione decade se, alla fine del periodo concesso, i requisiti mancanti non sono reintegrati, oppure in caso di estinzione della persona giuridica o rinuncia del titolare. È revocata in caso di gravi o ripetute violazioni della legge o del regolamento. I relativi provvedimenti devono essere comunicati entro 30 giorni al coordinatore d’ambito e alla struttura regionale competente.
Procedura e durata dell’accreditamento
Per ottenere l’accreditamento il soggetto già autorizzato presenta al Comune competente:
- domanda con gli estremi dell’autorizzazione;
- dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità. L’accreditamento dura tre anni e il rinnovo va richiesto 90 giorni prima della scadenza, con nuova domanda e dichiarazione sulla permanenza dei requisiti e sulle eventuali modifiche intervenute.
Regime transitorio per le strutture esistenti
I soggetti già operanti alla data di entrata in vigore del regolamento devono presentare domanda di autorizzazione secondo la nuova disciplina, indicando i requisiti eventualmente mancanti. Tali requisiti devono essere reintegrati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Valutazione sull’attualità dell’atto
Il regolamento è formalmente rilevante come disciplina di settore regionale, ma presenta oggi un contenuto in larga parte datato, con riferimenti transitori già scaduti e requisiti connessi a finestre temporali concluse, in particolare per alcuni titoli di studio e per l’adeguamento delle strutture esistenti. Per questo, ai fini operativi, risulta in larga misura obsoleto.
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