Cassazione Civile, Ordinanza n. 07745/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per le annualità 2015-2019, notificati per un immobile sito in Calenzano nel quale il contribuente aveva mantenuto la residenza anagrafica dal 2011 e rispetto al quale aveva fruito dell’esenzione per abitazione principale. Il Comune, a seguito di un’istruttoria avviata dopo un esposto anonimo e svolta anche tramite assunzione di informazioni da persone informate sui fatti, ha contestato che il contribuente non avesse più la dimora abituale presso quell’immobile, ritenendo venuto meno il presupposto dell’esenzione. Il giudizio di primo grado ha accolto il contribuente; in appello il Comune ha censurato sia l’affermazione di invalidità dell’istruttoria, sia la ritenuta insufficienza degli elementi probatori e, soprattutto, il riparto dell’onere della prova, sostenendo che spettasse al contribuente dimostrare i requisiti dell’agevolazione. In cassazione il Comune ha articolato due motivi: violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 13 d.l. 201/2011 per errata distribuzione dell’onere probatorio; violazione dell’art. 13 d.l. 201/2011 e dell’art. 43 c.c. per pretesa errata ricostruzione del concetto di dimora abituale, ritenuto dal ricorrente troppo esteso rispetto alla necessità di un ritorno abituale e sistematico del contribuente presso l’immobile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso del contribuente per tardività, ma ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel caso concreto, non si trattava di un contribuente che invocava ex novo un’esenzione rispetto alla pretesa impositiva originaria, bensì di un ente impositore che contestava la perdita di un requisito già esistente e presunto perdurante; di conseguenza, la prova della cessazione della dimora abituale costituiva fatto costitutivo della pretesa del Comune, da dimostrare dall’amministrazione. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui sollecitava una rivalutazione del merito, rilevando che la sentenza impugnata aveva correttamente richiamato il concetto giurisprudenziale di dimora abituale, fondato su elementi oggettivi e soggettivi, e che la valutazione di insufficienza degli indizi raccolti dal Comune non era censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Il Comune è stato inoltre onerato del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 d.l. n. 201 del 2011
Definisce l’abitazione principale come l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la Corte ne ricava che, quando la residenza anagrafica è già stabilita, la contestazione del venir meno della dimora abituale integra fatto costitutivo della pretesa impositiva dell’ente.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario il riparto dell’onere della prova opera secondo le regole generali, ma la prova del fatto costitutivo della pretesa fiscale grava sull’ente impositore quando esso contesti la persistenza di un requisito agevolativo già in atto.
art. 2697 c.c.
La regola generale sull’onere della prova conduce, nel caso concreto, a porre a carico del Comune la dimostrazione della perdita del requisito di dimora abituale, perché tale perdita è il fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata.
art. 43 c.c.
Il concetto di dimora abituale viene ricostruito secondo la giurisprudenza come permanenza in un luogo e volontà di abitarvi stabilmente, desunta dalle consuetudini di vita e dalle relazioni sociali e familiari.
art. 370 c.p.c.
Il controricorso depositato oltre il termine è dichiarato inammissibile/tardivo.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l’ente impositore contesta non l’originaria spettanza di un’agevolazione, ma la successiva perdita di un requisito di fatto già presupposto dall’agevolazione stessa, la relativa dimostrazione grava sull’ente, perché la perdita del requisito integra il fatto costitutivo della pretesa fiscale.
- Nel processo tributario la disciplina dell’onere della prova va coordinata con la struttura della pretesa: se il contribuente è già titolare del beneficio per effetto di una situazione anagrafica formalmente esistente, spetta al fisco provare gli elementi che ne dimostrano il venir meno.
- Il concetto di dimora abituale non coincide con un mero dato quantitativo-temporale di presenza nell’immobile, ma richiede la compresenza di permanenza oggettiva e volontà soggettiva di stabilirvi il centro delle proprie consuetudini di vita e relazioni sociali.
- Le valutazioni sulla sufficienza o insufficienza del materiale istruttorio e sulla ricostruzione concreta delle abitudini di vita del contribuente appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente comprensibile e non meramente apparente.
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