Cassazione Penale, Sentenza n. 25446/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una persona imputata di aver sottratto beni da un supermercato e di aver reagito con spintoni nei confronti dell'addetto alla sicurezza e del direttore per guadagnare la fuga. Il Tribunale l'aveva condannata per tentata rapina impropria aggravata; la Corte d'appello, in parziale riforma, ha riqualificato il fatto in rapina impropria aggravata consumata e ha confermato il resto. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) erronea qualificazione del fatto come consumato anziché tentato, sostenendo che la sottrazione non fosse perfezionata perché la prevenzione/vigilanza del personale aveva impedito l'uscita della refurtiva dalla sfera di controllo del negozio; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p., perché la Corte territoriale avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando in modo apodittico l'abitualità, senza considerare il contesto di disagio e bisogno dell'imputata; 3) erronea applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, per mancata valutazione concreta e individualizzata della posizione soggettiva; 4) illegittimità del giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69, co. 4, c.p., alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha inciso sul divieto di prevalenza di alcune attenuanti sulla recidiva; 5) mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sottolineando il modesto valore della merce e la limitata intensità della violenza; 6) ulteriore censura sul trattamento sanzionatorio, sia per il bilanciamento con la recidiva sia per la mancata rideterminazione della pena dopo la riqualificazione del fatto in consumato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla qualificazione del fatto, ribadendo che la rapina impropria si consuma con la sola sottrazione della cosa e che il controllo del personale di vigilanza incide solo sull'eventuale impossessamento, non sulla sottrazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla particolare tenuità del fatto e sulla lieve entità, perché la Corte territoriale aveva motivato sull'abitualità della condotta e sull'aggressività della reazione. Il motivo sulla recidiva è stato ritenuto infondato, poiché il giudice di merito ha valorizzato plurimi precedenti e la progressione criminosa. Il motivo sul bilanciamento ex art. 69 c.p. è stato ritenuto fondato nella premessa, ma in concreto inammissibile per carenza di interesse, poiché anche applicando la prevalenza dell'attenuante il risultato sanzionatorio sarebbe rimasto identico; analogamente, la censura sul calcolo della pena è stata respinta perché la Corte d'appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, aveva mantenuto ferma la pena già determinata dal Tribunale nel rispetto del divieto di reformatio in peius.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere la configurabilità del tentativo di rapina impropria quando la sottrazione non sia portata a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.
art. 628, comma 2, c.p.
La Corte ribadisce che la rapina impropria si consuma con la sola sottrazione del bene, senza necessità di impossessamento autonomo; il tentativo è configurabile solo se la sottrazione non è stata portata a termine e l'agente usa violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.
art. 131-bis c.p.
La non punibilità per particolare tenuità è esclusa dal comportamento abituale; la valutazione può fondarsi su plurimi precedenti della stessa indole, e non richiede di considerare i motivi a delinquere delle pregresse condotte irrevocabilmente accertate.
art. 69, quarto comma, c.p.
Il divieto di prevalenza non opera, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata, nei casi di attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. rispetto alla recidiva qualificata; tuttavia nel caso concreto la censura è stata respinta per carenza di interesse, perché la pena sarebbe rimasta invariata.
art. 62, n. 4), c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata invocata dalla difesa e richiamata nel giudizio di bilanciamento; la Corte ha rilevato che, nel caso concreto, la sua eventuale prevalenza non avrebbe inciso sulla pena finale.
art. 99, quarto comma, c.p.
La recidiva reiterata infraquinquennale è stata ritenuta correttamente applicata sulla base dei precedenti e della progressione criminosa, quale indice di maggiore pericolosità sociale.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 460, comma 5, c.p.p.
Citat[o] in relazione alla regola per cui i reati estinti non rilevano ai fini del giudizio sull'abitualità ostativa alla particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Ai fini della consumazione della rapina impropria, è sufficiente la sottrazione della cosa mobile altrui; non è necessario che l'agente abbia conseguito un'autonoma disponibilità del bene, né che si sia verificato l'impossessamento.
- Il controllo del personale di vigilanza sull'autore non elide la sottrazione già compiuta; può incidere solo sul momento successivo dell'impossessamento o della disponibilità autonoma della refurtiva.
- Il tentativo di rapina impropria può configurarsi solo quando gli atti di sottrazione non siano stati portati a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente e la violenza o minaccia venga posta in essere per assicurarsi l'impunità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa dal comportamento abituale dell'agente quando risultino almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili dal giudice procedente, salvo i casi di reati estinti che non producono effetti penali.
- Nel giudizio sull'abitualità ostativa alla particolare tenuità del fatto non è richiesta la valorizzazione dei motivi a delinquere delle pregresse condotte già irrevocabilmente accertate.
- La recidiva reiterata può essere motivata con riferimento alla sequenza temporale dei precedenti, alla mancata interruzione del comportamento deviante e alla progressione criminosa, purché il giudizio sia concreto e individualizzato.
- L'eventuale erronea applicazione del divieto di prevalenza ex art. 69 c.p. non determina annullamento quando, in concreto, la pena finale resterebbe invariata anche applicando il bilanciamento più favorevole, difettando così l'interesse all'impugnazione.
- Quando la Corte d'appello riqualifica il fatto in termini più gravi ma non vi è impugnazione del pubblico ministero, resta fermo il divieto di reformatio in peius e la pena può essere mantenuta invariata rispetto al primo grado.
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