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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2147

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/2147 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, correggendo errori materiali e adeguando le condizioni sanitarie e le certificazioni per l’ingresso nell’Unione di equidi e materiale germinale equino. Interviene anche sull’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio autorizzati, sospendendo o ripristinando talune voci in base all’evoluzione sanitaria, e introduce un regime transitorio per evitare discontinuità negli scambi. Alcune modifiche operative sono rinviate al 14 dicembre 2019 per allineamento con il nuovo sistema informatico dei controlli ufficiali (IMSOC/Traces).

Modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 sulle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e riguarda l’ingresso nell’Unione di equidi vivi, cavalli registrati, equini da allevamento e da reddito, equidi da macello, nonché sperma, ovuli ed embrioni di equidi provenienti da paesi terzi o da parti del loro territorio. Incide inoltre sulle condizioni di transito, ammissione temporanea, reintroduzione dopo esportazione temporanea e importazione, con effetti anche sulle certificazioni veterinarie e sulle elencazioni dei paesi/aree autorizzate. Prevede una disciplina transitoria per i certificati rilasciati prima del 22 dicembre 2019 e utilizzati fino al 31 dicembre 2019; talune disposizioni si applicano dal 14 dicembre 2019.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147: modifica e rettifica del regolamento (UE) 2018/659

Il regolamento interviene sul quadro unionale relativo all’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di materiale germinale equino, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. Le ragioni dell’intervento sono in larga parte di coordinamento tecnico e sanitario: correzione di errori materiali nei certificati, adeguamento a evoluzioni epidemiologiche in paesi terzi, allineamento con il sistema informatico dei controlli ufficiali e introduzione di un breve periodo transitorio per non bloccare gli scambi.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si colloca nel sistema delle direttive 91/496/CEE, 92/65/CEE e 2009/156/CE, che disciplinano rispettivamente i controlli veterinari sugli animali provenienti da paesi terzi, le importazioni di materiale germinale e le condizioni sanitarie per i movimenti e le importazioni di equidi. Il regolamento (UE) 2018/659 aveva già fissato l’elenco dei paesi terzi autorizzati e i modelli certificativi applicabili; il presente atto ne corregge e aggiorna varie parti, alla luce di nuove informazioni sanitarie e di alcune incongruenze testuali o operative.

Differimento di talune disposizioni al 14 dicembre 2019

L’articolo 1, punto 1, sostituisce il terzo comma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/659, stabilendo che alcune disposizioni si applicano dal 14 dicembre 2019. Si tratta dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto iii), paragrafo 2, lettere b), c) e d), paragrafo 3, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5; dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera d); e dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a). Il rinvio è collegato alla futura disponibilità delle funzionalità necessarie nel nuovo documento sanitario comune di entrata nell’ambito di IMSOC.

Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio autorizzati

L’allegato I del regolamento (UE) 2018/659 è sostituito integralmente. L’elenco individua i paesi terzi e, quando necessario, le specifiche parti del loro territorio da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, con indicazione delle condizioni e delle limitazioni per tipologia di movimento (importazioni, transito, ammissione temporanea, reintroduzione).

Tra gli interventi più rilevanti figurano:

  • la rettifica delle voci relative a Barbados, Bermuda, Bolivia e Turchia, per chiarire che lo sperma equino non è autorizzato finché non sia riconosciuto almeno un centro di raccolta dello sperma;
  • la correzione della voce relativa al Qatar, che consente l’importazione di sperma raccolto da cavalli registrati in Qatar, in presenza del centro riconosciuto;
  • l’aggiornamento della denominazione ufficiale "Macedonia del Nord";
  • l’eliminazione della voce della Norvegia, in ragione della sua specifica posizione nello Spazio economico europeo.

Adeguamenti sanitari per Brasile, Messico e Kuwait

Il regolamento tiene conto di nuovi dati epidemiologici e di audit veterinari.

Per il Brasile, poiché alcune parti del territorio non sono più indenni da morva, l’ingresso nell’Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni da tali aree viene sospeso.

Per il Messico, a seguito di un audit dell’Unione e delle informazioni successivamente trasmesse dalle autorità locali, la precedente sospensione è parzialmente rimossa: è consentito l’ingresso di equidi registrati, di equidi da allevamento e da reddito e di sperma di cavalli registrati provenienti dalle parti del territorio interessate dalla sospensione.

Per il Kuwait, la comunicazione di due casi di morva in cavalli registrati tenuti in quarantena pre-esportazione determina la sospensione dell’ingresso di cavalli registrati nell’Unione per almeno sei mesi.

Modifiche ai certificati sanitari e alle dichiarazioni

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/659 è riformulato per aggiornare i modelli di certificato sanitario e le dichiarazioni. In particolare:

  • la parte 1 riguarda l’ammissione temporanea e il transito;
  • la parte 2, sezione B, capitolo 1, riguarda la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati da competizione dopo esportazione temporanea;
  • la parte 3 riguarda le importazioni, sia di singoli cavalli registrati, equini registrati o equini da allevamento e da reddito, sia di partite di equidi domestici da macello.

Correzioni specifiche sui requisiti sanitari

Il regolamento apporta anche correzioni di merito a taluni requisiti clinico-diagnostici e certificativi.

Per l’encefalite giapponese, gli obblighi previsti per l’ammissione temporanea di cavalli registrati vengono allineati a quelli previsti per transito e ammissione definitiva, eliminando un eccesso di vincoli dovuto a un errore di formattazione.

Per l’encefalomielite equina orientale e occidentale, viene eliminato il riferimento alla precedente vaccinazione come causa della sieroconversione, in modo da considerare correttamente i puledri nati da madri sieropositive e i casi di recupero da infezioni precedenti.

Per gli equidi da macello, viene introdotto un rafforzamento delle misure di attenuazione del rischio in relazione all’encefalite giapponese, tenuto conto della più ampia diffusione geografica della malattia.

Per la peste equina, alla luce delle garanzie fornite dall’OIE e da alcuni paesi terzi ufficialmente indenni, sono semplificate le condizioni di quarantena e di prova richieste per i cavalli registrati introdotti nell’Unione da tali paesi.

Reintroduzione di cavalli registrati da competizione

Il capitolo 1 della parte 2, sezione B, dell’allegato II è sostituito per includere correttamente alcune competizioni e serie di manifestazioni equestri. In particolare, il testo viene aggiornato per menzionare espressamente la serie LG Global Champions Tour e per chiarire che la categoria dei "Giochi americani" comprende Giochi panamericani, sudamericani, centroamericani e caraibici.

Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2019

Per evitare effetti negativi sugli scambi, gli Stati membri devono autorizzare fino al 31 dicembre 2019 l’ingresso nell’Unione di equini accompagnati da certificati sanitari redatti secondo i modelli del regolamento (UE) 2018/659 come modificato dal regolamento (UE) 2018/1301, purché tali certificati siano stati rilasciati prima del 22 dicembre 2019.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Differimento dell’applicazione di talune disposizioni

L’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/659 è modificato per stabilire che l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto iii), paragrafo 2, lettere b), c) e d), paragrafo 3, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5, l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), si applicano dal 14 dicembre 2019.

Sostituzione dell’elenco dei paesi terzi autorizzati

L’allegato I del regolamento (UE) 2018/659 è integralmente sostituito. Sono aggiornati l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio autorizzati all’ingresso nell’Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni, con relative condizioni specifiche e note in calce.

Rettifiche dell’allegato I su specifiche voci nazionali

Sono corrette le voci relative a Barbados, Bermuda, Bolivia e Turchia, per chiarire che l’ingresso di sperma di equidi da tali paesi non è autorizzato fino al riconoscimento di almeno un centro di raccolta dello sperma. È rettificata la voce relativa al Qatar, precisando che l’importazione di sperma raccolto da cavalli registrati in Qatar è autorizzata. È aggiornata la denominazione "Macedonia del Nord" ed è eliminata la voce della Norvegia. Sono inoltre aggiornate le note in calce dell’allegato I.

Sospensioni e limitazioni per motivi sanitari

L’ingresso di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni provenienti dalle parti del territorio del Brasile non più indenni da morva è sospeso. L’ingresso di cavalli registrati dal Kuwait è sospeso per almeno sei mesi a seguito di casi di morva segnalati dal Kuwait. Per il Messico, a seguito di informazioni successive a un audit dell’Unione, è consentito l’ingresso di equidi registrati e di equidi da allevamento e da reddito nonché di sperma di cavalli registrati provenienti dalle parti del territorio interessate dalla precedente sospensione.

Aggiornamento e sostituzione dei modelli di certificato sanitario

L’allegato II è modificato e rettificato: la parte 1 è sostituita per l’ammissione temporanea e il transito; la parte 2, sezione B, capitolo 1, è sostituita per la reintroduzione di cavalli registrati da competizione dopo esportazione temporanea; la parte 3 è sostituita per le importazioni. Sono corretti i riferimenti e i contenuti dei modelli di certificato sanitario e delle dichiarazioni.

Adeguamenti su encefalite giapponese, encefalomielite equina e peste equina

Sono corretti gli obblighi relativi all’encefalite giapponese nel certificato per l’ammissione temporanea, allineandoli a quelli previsti per transito e ammissione definitiva. È eliminato il riferimento alla precedente vaccinazione come causa della sieroconversione nei test per encefalomielite equina orientale e occidentale. Per gli equidi da macello si introducono misure di attenuazione del rischio in relazione all’encefalite giapponese. Sono semplificate le condizioni di quarantena e di prova per cavalli registrati provenienti da paesi riconosciuti dall’OIE come ufficialmente indenni da peste equina.

Rettifiche sui modelli per manifestazioni equestri

Nel modello per la reintroduzione di cavalli registrati da competizione viene integrato il riferimento alla serie LG Global Champions Tour e chiarita la portata dei Giochi americani, includendo Giochi panamericani, sudamericani, centroamericani e caraibici.

Regime transitorio per i certificati

Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri autorizzano l’ingresso di equini accompagnati da certificati sanitari redatti secondo i modelli del regolamento (UE) 2018/659 come modificato dal regolamento (UE) 2018/1301, purché il certificato sia stato rilasciato prima del 22 dicembre 2019.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni da paesi terzicertificazione veterinariacontrolli ufficialicommercio di animali e materiale germinale

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