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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20410/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato ritenuto colpevole in primo grado del reato di truffa, ma in appello la decisione era stata riformata con assoluzione con formula "perché il fatto non costituisce reato". Con il ricorso per cassazione egli censurava l'illogicità della motivazione della sentenza di appello, sostenendo che, a fronte dell'assenza di una condotta materiale nella presunta frode, la formula assolutoria corretta avrebbe dovuto essere "perché non aver commesso il fatto". In sostanza, chiedeva una formula liberatoria più ampia, ritenendo incoerente l'assoluzione adottata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse. Ha richiamato il principio secondo cui l'imputato non ha interesse a impugnare una sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" per ottenere la più ampia formula "perché il fatto non sussiste", quando la motivazione della decisione assolutoria sia internamente incoerente nel senso di escludere il profilo oggettivo del reato ma di assolvere per mancanza dell'elemento soggettivo: in tale situazione non deriva alcun concreto pregiudizio per l'impugnante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 652 c.p.p.

    Richiamato solo per ricordare che la sentenza penale può avere efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato solo per affermare che, nel giudizio civile o amministrativo, il giudice conserva il potere di accertare autonomamente i fatti e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.

Massime di principio

  • È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso dell'imputato avverso una sentenza di assoluzione con formula "perché il fatto non costituisce reato" quando si mira soltanto a ottenere la formula più favorevole "perché il fatto non sussiste", se dalla motivazione non deriva un concreto pregiudizio processuale o sostanziale per l'impugnante.
  • La coerenza interna tra dispositivo e motivazione dell'assoluzione non attribuisce automaticamente un interesse all'impugnazione: l'assenza di un pregiudizio attuale esclude l'ammissibilità del ricorso.
  • La diversa formula assolutoria può rilevare in astratto, ma non è impugnabile se la sua sostituzione non produce un vantaggio giuridicamente apprezzabile per l'imputato.
  • Gli artt. 652 e 654 c.p.p. confermano che l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile o amministrativo è disciplinata da regole proprie e non impedisce al giudice civile di accertare autonomamente i fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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