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Ordinanza

Ordinanza n. 2203/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 2358/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva annullato una cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte per la campagna 2014-2015

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

AGEA ha impugnato la sentenza del TAR Veneto, deducendo, tra l'altro, l'omessa sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., o comunque dell'art. 307 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio relativo al presupposto atto di prelievo delle quote latte per la campagna 2014-2015. Tale giudizio, promosso contro l'atto presupposto e pendente in appello presso il Consiglio di Stato, avrebbe dovuto essere considerato determinante per la controversia sulla cartella di pagamento. L'azienda agricola si è costituita, riproponendo i motivi assorbiti ai sensi dell'art. 101 c.p.a. AVEPA ha proposto appello incidentale. AGEA ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione, segnalando l'imminente definizione del giudizio presupposto.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito nel merito gli appelli principale e incidentale. Ha rilevato che l'udienza pubblica nel giudizio d'appello relativo all'atto presupposto di prelievo delle quote latte era fissata al 23 aprile 2026 e che l'esito di tale giudizio era determinante per la sorte dell'appello concernente la cartella di pagamento, emessa per il credito fondato su quell'atto. Ritenendo opportuno, se non necessario, attendere il deposito della sentenza nella causa presupposta e ravvisando un caso eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., ha rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 5 novembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sui motivi di appello, né è stata regolata in modo espresso la questione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Consente il rinvio della trattazione quando ricorrono circostanze eccezionali; nel caso concreto il rinvio è stato disposto per attendere la decisione del giudizio presupposto, determinante per la sorte dell'appello.

  • art. 79 c.p.a.

    Richiamato da AGEA quale fondamento della richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa relativa all'atto presupposto.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato da AGEA in relazione alla pendenza del giudizio avente a oggetto l'atto presupposto.

  • art. 307 c.p.c.

    Richiamato in via alternativa da AGEA quale ulteriore fondamento della sospensione del giudizio.

  • art. 101 c.p.a.

    riproposizione dei motivi assorbiti

    Richiamato dall'azienda agricola per riproporre in appello i motivi assorbiti dal TAR.

Massime di principio

  • Quando la decisione di un appello dipende in modo determinante dall'esito di un distinto giudizio avente a oggetto l'atto presupposto, il giudice può rinviare la trattazione del merito a una data successiva al deposito della sentenza nella causa presupposta, ravvisando un caso eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
  • La pendenza di un giudizio sull'atto presupposto di una cartella di pagamento può giustificare il rinvio della trattazione dell'appello contro la sentenza che ha annullato la cartella, quando la decisione sulla validità dell'atto presupposto è determinante per la sorte del gravame.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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