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Messaggio

Messaggio numero 76 del 6-3-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS n. 76 del 6 marzo 2003 fornisce precisazioni applicative sulla sanatoria e sui versamenti richiesti per ottenere la totale cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro, con indicazioni su termini, pensioni provvisorie, lavoro autonomo, recuperi di indebiti, modalità di calcolo e trattamento delle pensioni PI e PL.

Ulteriori chiarimenti sul cumulo tra trattamenti pensionistici e reddito da lavoro ex art. 44 L. 289/2002

Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: ulteriori chiarimenti sul cumulo tra pensioni e reddito da lavoro

Il documento integra la circolare INPS n. 16 del 27 gennaio 2003 e disciplina diversi profili operativi connessi al nuovo regime di cumulabilità tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro. Le precisazioni riguardano soprattutto termini di versamento, casi particolari di pensioni non ancora liquidate o provvisorie, nonché l’applicazione della norma alle pensioni integrative PI e PL.

Applicazione della maggiorazione del 20 per cento

Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, viene chiarito che il versamento per accedere al regime di totale cumulabilità può essere effettuato anche dopo il 17 marzo 2003, purché entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa. In tal caso la base di calcolo è costituita dall’ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese precedente l’inizio dell’attività, con applicazione della maggiorazione del 20 per cento.

Resta comunque ferma la possibilità di effettuare il versamento entro il 17 marzo 2003 secondo le modalità già previste per tale scadenza.

Pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate

Per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 ma non ancora liquidate dalle sedi, il versamento di quanto dovuto per accedere al regime di totale cumulabilità può essere eseguito anche oltre il 17 marzo 2003. I termini variano in funzione della posizione del pensionato:

  • per i titolari in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento deve avvenire entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione, senza maggiorazione del 20 per cento;
  • per i pensionati non in attività alla data del 30 novembre 2002, il versamento può essere effettuato entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa con maggiorazione del 20 per cento;
  • per questi ultimi, è anche possibile versare oltre il 17 marzo 2003 ma comunque entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione senza maggiorazione del 20 per cento.

Le sedi devono procedere alla liquidazione con le modalità consuete. Per informare adeguatamente il pensionato, devono inviare insieme al Mod. TE08 di liquidazione una comunicazione specifica e un bollettino di conto corrente n. 38390647, intestato ad “Autorizzazione cumulo tra pensione e reddito da lavoro”. In un successivo messaggio verranno fornite le istruzioni per la memorizzazione dei dati relativi al versamento. Dopo tale memorizzazione, le procedure centrali provvederanno alla ricostituzione della pensione e alla determinazione dell’importo da restituire per l’annullamento delle quote di incumulabilità.

Pensioni provvisorie e ricalcolo successivo

L’articolo 44, comma 3, prevede che, se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, il versamento sia effettuato in via provvisoria e poi ricalcolato entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva.

Il messaggio estende questo principio a tutti i casi in cui l’importo della pensione di gennaio 2003 non sia definitivo, ad esempio per variazione del numero dei contributi, delle retribuzioni o dei redditi. In tali ipotesi, entro due mesi dall’erogazione della pensione ricalcolata, deve essere effettuato un nuovo ricalcolo di quanto versato per conseguire la totale cumulabilità.

Sono da considerare provvisorie anche le pensioni per le quali le informazioni necessarie al calcolo dell’importo da versare, presenti negli archivi, siano incomplete o da modificare. L’importo comunicato ai pensionati è stato determinato sulla base dei dati disponibili a gennaio 2003; se gli interessati segnalano discordanze, le sedi possono, previa verifica, comunicare gli importi aggiornati.

Dichiarazioni a preventivo per lavoro autonomo svolto nel 2002

Il documento distingue tra chi ha adempiuto agli obblighi di comunicazione preventiva e chi no:

  • i pensionati che hanno svolto lavoro autonomo nel 2002 e hanno inviato la comunicazione a preventivo non possono accedere alla sanatoria prevista dal comma 3 dell’articolo 44, poiché hanno già ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa richiamata;
  • i pensionati che hanno svolto lavoro autonomo nel 2002 e non hanno inviato la comunicazione a preventivo possono invece accedere alla sanatoria, essendo venuti meno ai relativi obblighi.

La questione viene comunque segnalata ai competenti Ministeri per le valutazioni del caso.

Pensionati con indebiti in corso per quote incumulabili

Secondo l’interpretazione espressa, i pensionati che in passato hanno svolto lavoro autonomo e per i quali è in corso il recupero di un indebito per quote incumulabili possono accedere alla sanatoria dell’articolo 44, comma 3, in assenza di una diversa previsione normativa. Anche questo profilo viene sottoposto alle valutazioni ministeriali competenti.

Arrotondamento dell’anzianità contributiva e dell’età

Viene ribadito quanto già indicato nella circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 e negli esempi dell’allegato 5:

  • ai fini della determinazione dell’importo da versare per la totale cumulabilità, le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale;
  • la somma delle due grandezze è poi arrotondata all’intero più vicino.

Calcolo dell’importo per la regolarizzazione di situazioni pregresse

Per la regolarizzazione di situazioni pregresse, in applicazione del comma 3 dell’articolo 44, il numero di anni da considerare nel calcolo dell’importo da versare deve essere determinato rapportando ad anno la somma dei mesi per i quali gli interessati non hanno adempiuto agli obblighi di legge. Le frazioni di anno devono essere arrotondate all’unità superiore.

In ogni caso, l’importo da versare non può superare quattro volte la pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003.

Disponibilità dei bollettini di conto corrente

Le Poste Italiane S.p.A. confermano la distribuzione, entro il 20 febbraio, dei bollettini relativi ai seguenti conti correnti:

  • c/c n. 38390647: “Autorizzazione cumulo tra pensione e reddito da lavoro”;
  • c/c n. 38390761: “Regolarizzazione cumulo tra pensione e reddito da lavoro”.

È prevista a breve una nuova fornitura di bollettini. Le sedi devono ritirare dagli uffici postali un piccolo quantitativo di moduli da consegnare ai soggetti che ne facciano richiesta.

Rendicontazione dei pagamenti e ricalcolo delle pensioni

Le Poste Italiane S.p.A. trasmetteranno alla Direzione generale i supporti informatici con tutte le informazioni sui versamenti ricevuti. Tali dati saranno utilizzati per la memorizzazione sulle pensioni, per le ricostituzioni con procedura centrale e per la gestione dei recuperi rateali nei casi di pensionati che abbiano versato il 30 per cento.

Se viene memorizzato un reddito da lavoro autonomo, la pensione deve essere ricostituita dal gennaio 2003 e quanto trattenuto da tale data deve essere restituito al pensionato. Per i lavoratori dipendenti, invece, verrà inviata una comunicazione che l’interessato dovrà trasmettere al datore di lavoro, il quale dovrà rimborsare quanto trattenuto dal gennaio 2003 in poi.

Applicazione alle pensioni PI e PL

Il messaggio chiarisce che le disposizioni dell’articolo 44 della legge n. 289/2002 si applicano anche alle pensioni di categoria PI e PL, in continuità con quanto già illustrato nella circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 e richiamando la precedente disciplina sulla incumulabilità della quota integrativa con i redditi da lavoro dipendente.

Viene ricostruito il quadro normativo di riferimento:

  • messaggio n. 2717 del 1° aprile 1998, che richiamava i casi di incumulabilità della quota integrativa con redditi da lavoro dipendente;
  • circolare n. 235 dell’11 novembre 1998, a seguito dell’articolo 59, comma 4, secondo capoverso, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  • articolo 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con soppressione dei fondi integrativi.

Nonostante la soppressione dei fondi integrativi, la disciplina della cumulabilità non risulta modificata, poiché continua a trovare fondamento in norme di legge tuttora vigenti. Inoltre, il rinvio alla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria rende applicabili alle pensioni PI e PL le disposizioni dell’articolo 44 della legge n. 289/2002.

Si precisa anche che la procedura automatizzata delle pensioni PI/PL non è ancora aggiornata quanto all’evidenziazione dei codici e delle quote non cumulabili relative alla pensione integrativa. Ai pensionati interessati è comunque stata da sempre inviata comunicazione individuale della situazione di incumulabilità, con l’avvertenza di segnalare eventuali rioccupazioni presso terzi o redditi da lavoro autonomo per consentire il recupero delle quote non dovute.

Individuazione delle pensioni PI e PL interessate

Le pensioni PI e PL con decorrenza anteriore al 1° dicembre 2002 interessate dall’articolo 44 vengono individuate secondo due principali ipotesi.

Nel primo caso rientrano le pensioni di titolari che non risultino ancora pensionati AGO, o eventualmente di gestione esclusiva o sostitutiva, sia con decorrenza anteriore sia successiva al 1° gennaio 1998. Se la decorrenza è anteriore al 1° gennaio 1998, l’incumulabilità riguarda solo il reddito da lavoro dipendente. Per le pensioni con decorrenza successiva al 1° ottobre 1999, la pensione AGO è corrisposta con certificato separato.

Nel secondo caso rientrano le pensioni PI e PL in cui risulti accertata la titolarità di pensione AGO, corrisposta con lo stesso certificato oppure con certificato distinto. In tale ipotesi, poiché la quota integrativa ha carattere aggiuntivo, le condizioni di incumulabilità devono essere accertate secondo i criteri previsti per le pensioni del regime di base. Se la pensione integrativa decorre prima del 1° gennaio 1998, l’incumulabilità può riguardare solo il reddito da lavoro dipendente.

Determinazione della quota integrativa e criteri operativi per le sedi

Per le pensioni PI in cui la pensione AGO sia corrisposta con lo stesso certificato, l’importo della quota integrativa può essere ricavato dagli archivi automatizzati GAPNE e GP5/GP6 per differenza, sottraendo dall’importo complessivo la pensione AGO riportata al primo rigo e l’eventuale indennità integrativa speciale.

Per le pensioni integrative PI con decorrenza successiva al 1° ottobre 1999, la quota integrativa coincide con l’intero importo della pensione.

Poiché per le pensioni PI e PL non sempre è memorizzato nel data base l’importo della quota incumulabile, le sedi periferiche devono attenersi ai seguenti criteri operativi:

  • in caso di titolarità di pensione AGO, si assumono gli stessi dati di età, anzianità contributiva e decorrenza della pensione AGO; l’importo da considerare è quello comprensivo di AGO e quota integrativa, esclusa l’eventuale indennità integrativa speciale;
  • i pensionati già destinatari di un bollettino con l’importo da versare per la pensione AGO, se interessati alla totale cumulabilità, devono effettuare un ulteriore versamento calcolato sull’importo complessivo della pensione e ridotto di quanto già dovuto sulla pensione AGO;
  • in mancanza di pensione AGO, la pensione PI e PL va trattata come pensione a carico di gestioni sostitutive e dall’importo deve essere esclusa l’indennità integrativa speciale;
  • le somme versate devono essere ripartite proporzionalmente tra importo della pensione AGO e quota integrativa e accreditate alla gestione di riferimento, come Fondo dipendenti INPS o Gestione speciale ex articolo 75 DPR n. 761/79.

Conclusione operativa

Il messaggio fornisce quindi un insieme di chiarimenti applicativi volti a consentire la corretta gestione dei versamenti richiesti dall’articolo 44 della legge n. 289/2002, sia per le pensioni di anzianità ordinarie sia per le pensioni integrative PI e PL, con particolare attenzione ai casi di provvisorietà, alle regolarizzazioni pregresse, ai rapporti con il lavoro autonomo e dipendente e alle modalità di recupero o restituzione delle somme trattenute.

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