Messaggio numero 13 del 3-2-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS rettifica un punto della circolare 178/2002: per le erogazioni nell’anno successivo al dipendente cessato, la retribuzione di riferimento è quella imponibile dell’anno precedente e non quella contrattuale percepita nell’anno precedente.
Errata corrige della circolare INPS n. 178/2002 sui conguagli di fine anno
Errata corrige della circolare INPS n. 178/2002
Il messaggio n. 13 del 3 febbraio 2003 della Direzione Centrale delle Entrate Contributive interviene per correggere un errore presente nella circolare n. 178/2002. Il chiarimento riguarda i conguagli di fine anno dei contributi previdenziali e assistenziali.
Contenuto della correzione
Nel punto 1.1.2 della circolare 178/2002, con riferimento alla lettera C) relativa alle erogazioni nell’anno successivo al dipendente cessato, viene precisato che la retribuzione da assumere come riferimento deve essere:
- la retribuzione imponibile dell’anno precedente;
- non già la retribuzione contrattuale percepita nell’anno precedente.
Ambito applicativo
La rettifica incide esclusivamente sull’interpretazione del criterio di riferimento da adottare per il trattamento contributivo delle somme erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nell’ambito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il messaggio non introduce nuovi adempimenti o termini, ma corregge un’indicazione tecnica già contenuta nella circolare richiamata.
Sintesi operativa
Per la corretta applicazione della circolare 178/2002, nei casi di erogazioni effettuate nell’anno successivo a dipendente cessato, deve quindi essere utilizzata come base la retribuzione imponibile del precedente anno contributivo.
Testo integrale
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