Messaggio numero 38 del 24-3-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS n. 38 del 24 marzo 2003 chiarisce come ripartire tra Stato e INPS gli importi da conguagliare per maternità obbligatoria nel modello DM10/2, soprattutto nei casi a cavallo di due anni, di maternità anticipata, di più eventi nello stesso anno e di pluralità di rapporti part-time. Vengono confermati i tetti per il 2002 e il 2003 e forniti esempi applicativi.
Chiarimenti sulla ripartizione dell'indennità di maternità obbligatoria e sui conguagli DM10/2
Chiarimenti sulla ripartizione degli importi per maternità obbligatoria nel DM10/2
Il messaggio INPS n. 38 del 24 marzo 2003 fornisce precisazioni operative in relazione alla circolare n. 181 del 16 dicembre 2002. L’obiettivo è chiarire i criteri di imputazione degli importi da conguagliare dai datori di lavoro nel modello DM10/2, con particolare riguardo alla quota a carico dello Stato e a quella a carico della gestione INPS.
Ambito dei chiarimenti
Le richieste di chiarimento riguardano in primo luogo la ripartizione delle somme relative all’indennità di maternità obbligatoria, soprattutto quando il periodo di astensione si estende su due anni solari diversi. Il documento interviene anche su:
- maternità anticipata ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001;
- presenza di due eventi di maternità nello stesso anno solare;
- lavoratori con più rapporti di lavoro part-time contemporanei.
Astensione obbligatoria a cavallo di due anni
Per i casi in cui l’astensione obbligatoria inizi in un anno e prosegua nell’anno successivo, il documento chiarisce che il tetto da applicare per individuare la quota a carico dello Stato deve essere determinato secondo il criterio di competenza, cioè in base al periodo di paga riferito al sorgere del diritto all’indennità di maternità obbligatoria, e non in base all’anno in cui si verifica l’evento (parto, adozione o affidamento).
Il criterio è adottato per evitare, a regime, ricalcoli dovuti alla variazione del tetto annuale. Inoltre, per le somme già conguagliate nell’anno 2002 non è richiesta alcuna rettifica, poiché l’obbligo di separata indicazione decorre dal periodo di paga di gennaio 2003.
I tetti richiamati sono:
- anno 2002: Euro 1.632,58;
- anno 2003: Euro 1.671,76.
Le somme conguagliate nel 2002 devono comunque essere considerate per verificare il raggiungimento del tetto 2002, ma solo per le maternità obbligatorie protratte nel 2003.
Ne deriva che:
- se nel 2002 sono stati conguagliati importi inferiori a Euro 1.632,58, nel 2003 va indicata la quota a carico dello Stato con codice M053, tenendo conto del tetto 2003 pari a Euro 1.671,76;
- se nel 2002 sono state conguagliate somme superiori a Euro 1.632,58, anche se inferiori a Euro 1.671,76, nel 2003 non va posto alcun importo a carico dello Stato e l’indennità va interamente conguagliata al rigo 53.
Esempi applicativi per il passaggio tra 2002 e 2003
Il messaggio propone due esempi relativi ad astensione iniziata nel novembre 2002 e ancora in corso a gennaio 2003.
Nel primo caso, con indennità mensile di Euro 600,00:
- novembre 2002: rigo 53 per Euro 600,00;
- dicembre 2002: rigo 53 per Euro 600,00;
- gennaio 2003: codice M053 per Euro 471,76, pari alla differenza tra il tetto 2003 e quanto già conguagliato nel 2002 (Euro 1.200,00);
- gennaio 2003: rigo 53 per Euro 128,24.
Nel secondo caso, con indennità mensile di Euro 825,00:
- novembre 2002: rigo 53 per Euro 825,00;
- dicembre 2002: rigo 53 per Euro 825,00;
- gennaio 2003: rigo 53 per Euro 825,00, poiché nel 2002 è stato superato il tetto di Euro 1.632,58.
Il documento riporta anche esempi riferiti al passaggio 2003-2004, nei quali si applica lo stesso criterio, con riferimento al tetto 2004 non indicato nel testo.
Maternità anticipata ex art. 17 D.Lgs. 151/2001
L’art. 17 del D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001 attribuisce al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, sulla base di accertamento medico, il potere di disporre l’interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza. Il messaggio precisa che tale interdizione è considerata, a tutti gli effetti, maternità obbligatoria.
Per le aziende che debbano ricalcolare l’indennità di maternità in sostituzione dell’indennità di malattia, a seguito dell’interdizione anticipata, valgono le prassi già operative:
- restituzione dell’indennità di malattia esponendo l’importo nei quadri B/C del modello DM10/2, preceduto dal codice E775;
- conguaglio dell’indennità di maternità.
L’indennità di maternità va esposta nel quadro D del DM10/2 con codice M053, entro i limiti del tetto a carico dello Stato.
Due eventi di maternità nello stesso anno solare
Il messaggio chiarisce che, quando si verificano due astensioni obbligatorie per maternità nel corso dello stesso anno solare, a carico dello Stato devono essere poste due indennità di maternità distinte, ciascuna entro il proprio tetto previsto.
Se uno o entrambi gli eventi cadono a cavallo di anni solari diversi, si applicano le indicazioni già fornite nel punto relativo all’astensione obbligatoria a cavallo di due anni.
Pluralità di rapporti di lavoro part-time nello stesso lavoratore
Per semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro, nel caso in cui uno stesso lavoratore abbia più rapporti di lavoro part-time contemporanei, l’importo da porre a carico dello Stato deve essere diviso in parti uguali tra i rapporti in essere.
La ripartizione va effettuata senza riferimento al numero delle ore lavorative. Anche per questa fattispecie restano applicabili le istruzioni già fornite nei punti precedenti.
Sintesi operativa finale
Il messaggio definisce quindi un criterio uniforme di gestione del DM10/2 per le indennità di maternità obbligatoria:
- applicazione del criterio di competenza per gli eventi a cavallo d’anno;
- utilizzo dei tetti annuali indicati per la quota a carico dello Stato;
- nessuna rettifica delle somme già conguagliate nel 2002;
- trattamento della maternità anticipata come maternità obbligatoria;
- separazione delle indennità in caso di più eventi nello stesso anno;
- ripartizione paritaria tra rapporti part-time contemporanei.
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