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Messaggio

Messaggio numero 02 del 03-04-2003 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina, per le società di calcio professionistiche che chiedono l’ammissione ai campionati 2003-2004, le condizioni di regolarità contributiva verso Erario, enti previdenziali e Fondo di fine carriera, nonché le modalità per ottenere la rateazione dei debiti ENPALS e l’eventuale riduzione delle sanzioni civili. Sono inoltre richiamate la direttiva interministeriale del 19 aprile 2001 e un modello di domanda di pagamento rateale fino a 60 mesi, con termini, documentazione e adempimenti richiesti.

Rateazione debiti contributivi e riduzione sanzioni per società calcistiche professionistiche

Rateazione dei debiti contributivi e riduzione delle sanzioni per le società calcistiche professionistiche

Il documento riguarda le società di calcio professionistiche in relazione all’ammissione al campionato 2003-2004 e alle condizioni poste dalla FIGC e dall’ENPALS sul controllo economico-finanziario. Vengono fissati i requisiti di regolarità, le modalità per chiedere la rateazione dei debiti contributivi e le regole per l’eventuale riduzione delle somme aggiuntive/sanzioni civili.

Ambito di applicazione e requisito per l’iscrizione ai campionati 2003-2004

Ai fini dell’ammissione al campionato 2003-2004, la società professionistica non deve avere debiti scaduti verso:

  • Erario;
  • enti previdenziali;
  • Fondo di fine carriera.

La verifica è riferita alla data del 30 aprile 2003.

Debiti contributivi e condizioni per la rateazione ENPALS

Nel caso in cui sussistano debiti per contributi dovuti fino al mese di dicembre 2002, la società deve dimostrare di aver presentato all’ENPALS domanda di rateazione per tutti i debiti per contributi e oneri accessori relativi:

  • alla posizione contributiva per gli sportivi professionisti, codice attività 612;
  • ad eventuali posizioni contributive per impianti sportivi di proprietà o gestiti dalla società, codice attività 611.

La domanda deve essere accompagnata da documentazione idonea a comprovare:

  • la costituzione di garanzia fideiussoria o ipotecaria;
  • il versamento pregiudiziale, comprensivo di:
    • quote contributive trattenute ai lavoratori;
    • eventuali trattenute operate ai pensionati lavoratori;
    • un importo pari alla frazione del debito residuo corrispondente al numero di rate richieste.

La società deve inoltre impegnarsi a trasmettere telematicamente all’ENPALS le denunce contributive trimestrali (modd. 031/CM) tramite la procedura fornita dall’Ente.

Procedura, termini e decisione sull’istanza di rateazione

La domanda di rateazione è subordinata anche all’accettazione da parte dell’ENPALS.

L’Ente deve comunicare al debitore:

  • l’accettazione della domanda, con relativo piano di ammortamento, oppure
  • la reiezione della richiesta,

entro il 30 giugno 2003.

Le domande di rateazione, corredate dalle eventuali domande di riduzione delle somme aggiuntive, devono essere inviate entro il 30 aprile 2003 a:

  • ENPALS – Direttore Generale – Viale Regina Margherita 206 – 00198 Roma.

Alla domanda va allegata la copia del modello F24 con cui è stato effettuato il versamento delle quote pregiudiziali.

Rateazione fino a 60 mesi e ruolo esattoriale

Per consentire la concessione della rateazione fino a 60 rate mensili, il debito per contributi e oneri accessori deve essere iscritto a ruolo.

A tal fine:

  • gli uffici periferici ENPALS possono formare un ruolo esattoriale inserendovi tutti i crediti oggetto di richiesta di rateazione, se non già presenti in ruoli resi esecutivi;
  • resta riservata a successive istruzioni la possibilità di includere nelle rateazioni eventuali crediti in corso di recupero tramite la consulenza legale dell’Ente.

Una volta concessa la rateazione:

  • l’importo iscritto a ruolo deve essere oggetto di provvedimento di sospensione;
  • il credito iscritto a ruolo deve essere discaricato a pagamento rateale completato oppure riattivato per la parte residua in caso di interruzione dei pagamenti.

Se la società ha già una rateazione in corso con l’Ente:

  • la rateazione precedente deve essere interrotta;
  • il debito residuo deve essere inserito nel debito complessivo per il ricalcolo della nuova rateazione.

Riduzione delle somme aggiuntive: presupposti e limiti

In relazione alla possibilità di ridurre le somme aggiuntive fino alla misura degli interessi legali, ai sensi dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, il documento richiama la direttiva interministeriale del 19 aprile 2001.

La riduzione può essere concessa solo in presenza di una delle condizioni previste dalla direttiva. In particolare:

  • è considerata omissione e non evasione la situazione in cui, pur in presenza di verbale ispettivo, vi siano stati dubbi sulla competenza assicurativa dell’Ente per specifiche figure o emolumenti, successivamente chiariti con circolari o direttive dell’Ente;
  • non è considerato evasione il versamento effettuato in buona fede ad altro ente previdenziale, poiché manca il dolo di occultare i rapporti di lavoro;
  • la proposta di riduzione relativa a contributi per i quali sia stata riscontrata oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo deve riguardare solo le somme aggiuntive applicate a tali contributi e non quelle relative ad altri debiti contributivi.

Regole generali sulla riduzione delle sanzioni civili secondo la direttiva del 19 aprile 2001

La direttiva ministeriale precisa che il potere riduttivo si applica agli enti pubblici previdenziali:

  • INPS;
  • INAIL;
  • INPDAP;
  • INPDAI;
  • IPSEMA;
  • ENPALS.

Il beneficio è limitato ai casi di cui al comma 8, lettera a), dell’art. 116 della legge n. 388/2000, con esclusione dell’evasione contributiva di cui alla lettera b), salvo denuncia spontanea:

  • prima di contestazioni o richieste dell’ente;
  • comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento;
  • con versamento dei contributi entro trenta giorni dalla denuncia.

Casi di riduzione previsti

La riduzione è ammessa nei seguenti casi:

  • oggettive incertezze interpretative dovute a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti o sopravvenuti, novità o complessità della fattispecie, difficoltà oggettive di interpretazione, oppure indicazioni fuorvianti degli uffici competenti documentate e poi smentite in sede giurisdizionale o amministrativa;
  • fatto doloso del terzo, a condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria sia presentata entro tre mesi dalla notizia del reato e che sia prodotta certificazione del procedimento penale pendente;
  • crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale.

Crisi, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

La riduzione è prevista:

  • per casi comprovati da formali provvedimenti di concessione di interventi di integrazione salariale;
  • per casi di particolare rilevanza sociale ed economica, attestati dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro competente per territorio.

Per tali casi deve risultare accertata:

  • una crisi aziendale derivante da contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi transitori non imputabili all’azienda, situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, oppure carenza di liquidità connessa al ritardato incasso di crediti verso amministrazioni dello Stato o enti pubblici;
  • oppure un processo di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione secondo i richiami alla delibera CIPE del 18 ottobre 1994.

Il periodo del debito contributivo deve essere connesso o contiguo ai periodi massimi previsti:

  • un anno per i casi di crisi;
  • due anni per i casi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione.

Graduazione della riduzione e criteri di valutazione

La riduzione delle sanzioni civili può arrivare:

  • fino alla misura degli interessi legali vigenti alla data della domanda;
  • oppure fino agli interessi legali maggiorati del 50%.

La valutazione tiene conto di:

  • comportamento pregresso dell’azienda rispetto agli obblighi contributivi;
  • correntezza dei versamenti contributivi;
  • situazione patrimoniale complessiva;
  • rilevanza delle cause del mancato o ritardato pagamento;
  • effetti sul mantenimento dei livelli occupazionali o sulla ripresa produttiva;
  • importo da recuperare;
  • incidenza del beneficio sul recupero del credito.

In via provvisoria, e salvo conguaglio, gli enti possono consentire il pagamento nella misura degli interessi legali a chi presenti istanza motivata e documentata.

Regime transitorio della direttiva del 19 aprile 2001

Per garantire continuità amministrativa e certezza dei rapporti giuridici, il potere riduttivo continua ad essere esercitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, limitatamente:

  • ai crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000;
  • alle domande pervenute entro sessanta giorni dalla pubblicazione della direttiva.

Per crediti accertati si intendono quelli oggetto di formale contestazione o richiesta di pagamento da parte degli uffici.

Contenuto del modello di domanda di rateazione ENPALS

L’allegato 2 contiene il fac-simile della richiesta di pagamento del debito contributivo in forma rateale fino a 60 mesi.

La domanda deve indicare:

  • matricola impresa;
  • codice fiscale;
  • periodo di riferimento;
  • legale rappresentante;
  • sede legale;
  • debito contributivo da estinguere in un numero determinato di soluzioni mensili;
  • importi per ciascuna partita, con contributi denunciati, oneri accessori, versamenti in conto, data del versamento e residuo da rateizzare.

Il richiedente deve dichiarare di avere provveduto a:

  • versare l’intero importo delle trattenute a carico dei lavoratori;
  • versare l’intero importo delle ritenute operate sui pensionati lavoratori;
  • versare la quota del debito contributivo residuo prevista, comprensiva degli oneri accessori ricalcolati alla data della domanda.

Si impegna inoltre a:

  • effettuare versamenti mensili provvisori a partire dalla data indicata;
  • mantenere aggiornati i versamenti dei contributi correnti;
  • esibire mensilmente, entro la scadenza della rata successiva, la copia del modello F24;
  • trasmettere telematicamente all’ENPALS le denunce trimestrali contributive (modd. 031/CM).

Il fac-simile avverte che:

  • la correntezza dell’impresa e i versamenti indicati sono pregiudiziali all’accoglimento dell’istanza;
  • il mancato pagamento di una rata provvisoria o definitiva comporta la decadenza dal beneficio rateale e la riscossione, mediante ruoli esattoriali, delle somme residue in unica soluzione;
  • la mancata presentazione mensile dell’F24 comporta l’iscrizione a ruolo delle somme residue;
  • l’eventuale discarico successivo comporta l’addebito delle spese sostenute al Concessionario.

Tra gli allegati sono previsti:

  • modelli 031/R;
  • modelli F24 o bollettini di conto corrente postale;
  • modelli 031/CM;
  • documentazione sulla garanzia fideiussoria o ipotecaria.

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