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Messaggio

Messaggio numero 10 del 21-3-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce destinatari, criteri di calcolo, modalità di domanda e competenze per la corresponsione anticipata dell’assegno ASU e per l’incentivo di 18 milioni di lire previsto per autoimpiego o microimprenditorialità, con applicazione alle domande pendenti o presentate dal 1° gennaio 2003.

Incentivi per lavoratori LSU transitoristi e chiarimenti ministeriali

Incentivi in favore dei lavoratori LSU transitoristi: chiarimenti ministeriali

Il documento fornisce chiarimenti operativi sugli incentivi previsti per i lavoratori LSU transitoristi già a carico del Fondo per l’Occupazione. In particolare, disciplina la corresponsione anticipata dell’assegno ASU e l’incentivo per l’avvio di forme di autoimpiego o microimprenditorialità, precisando destinatari, criteri di calcolo, modalità di presentazione delle domande e competenze tra INPS e Direzioni Provinciali del Lavoro.

Quadro normativo di riferimento

I chiarimenti si collegano a:

  • articolo 50, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  • articolo 3, comma 5, del D.M. 21 maggio 1998.

Il messaggio richiama inoltre la circolare INPS n. 30 del 10 febbraio 2003 e la circolare ministeriale n. 138 del 21 dicembre 1998, punto 1.2.

Destinatari delle misure

I destinatari delle disposizioni sono esclusivamente i lavoratori LSU transitoristi già a carico del Fondo per l’Occupazione e ancora impegnati in attività LSU alla data del 1° gennaio 2003.

Per l’incentivo di cui all’art. 3, comma 5, del D.M. 21 maggio 1998, i beneficiari sono i lavoratori socialmente utili inseriti negli elenchi delle attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l’Occupazione che intendano avviare forme di autoimpiego o microimprenditorialità, anche tramite associazione in cooperativa.

Corresponsione anticipata dell’assegno ASU

La legge n. 289/2002 consente ai lavoratori aventi titolo all’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, con oneri a carico del Fondo per l’Occupazione, di richiedere l’anticipazione dell’assegno se intendono:

  • intraprendere un’attività autonoma;
  • intraprendere un’attività dipendente;
  • svolgere collaborazione coordinata e continuativa;
  • associarsi in cooperativa.

L’anticipazione riguarda l’assegno che sarebbe spettato fino al 31 dicembre 2003, detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda. L’accoglimento comporta la cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili.

Criterio di determinazione dell’importo

L’ammontare dell’assegno anticipato deve essere determinato tenendo conto degli assegni mensili spettanti fino al 31 dicembre 2003, indipendentemente dalla data di scadenza del singolo progetto o dell’attività socialmente utile in cui il lavoratore è impiegato.

La motivazione indicata è che le preordinazioni del Fondo per l’Occupazione e le convenzioni annuali con le Regioni hanno base annuale; inoltre, tale criterio favorisce lo svuotamento del bacino LSU e produce risparmio di risorse per gli esercizi successivi.

L’INPS provvede a predisporre una rendicontazione autonoma per l’erogazione anticipata dell’assegno ASU.

Domanda e dichiarazione di responsabilità

La domanda per ottenere la corresponsione anticipata deve essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità con cui l’interessato indica:

  • la data di inizio della nuova attività;
  • il tipo di attività;
  • il luogo di svolgimento;
  • la consapevolezza che, in caso di ammissione all’incentivo, esce dal bacino dei lavori socialmente utili.

Incentivo per autoimpiego o microimprenditorialità

L’art. 50, comma 4, della legge n. 289/2002 prevede che l’assegno anticipato sia cumulabile con l’incentivo di cui all’art. 3, comma 5, del D.M. 21 maggio 1998, pari a 18 milioni di lire, equivalenti a 9.296,22 euro, destinato ai lavoratori socialmente utili che abbiano avviato forme di autoimpiego o microimprenditorialità.

Semplificazione della procedura

Dal 1° gennaio 2003 l’incentivo è concesso con le stesse modalità previste per l’assegno anticipato. Di conseguenza, la dichiarazione di responsabilità sostituisce la documentazione richiesta dalla circolare ministeriale n. 138 del 21 dicembre 1998, punto 1.2.

La semplificazione è estesa anche ai procedimenti già avviati su domanda degli interessati al 31 dicembre 2002 e non ancora definiti.

Competenza dell’INPS

È competente a verificare il diritto all’incentivo la Sede INPS territorialmente competente in relazione alla residenza del lavoratore. La domanda deve quindi essere presentata a tale Sede, che:

  • accerta il possesso dei requisiti;
  • verifica la completezza della dichiarazione di responsabilità;
  • dispone il pagamento dell’incentivo.

L’INPS è anche autorizzato a ricevere le domande relative all’incentivo di cui all’art. 3, comma 5, del D.M. 21 maggio 1998, evitando la duplicazione delle istanze presso uffici diversi.

Domande pendenti e flussi documentali tra uffici

I nuovi criteri si applicano:

  • alle domande presentate alla Sede INPS o alla Direzione Provinciale del Lavoro dopo il 31 dicembre 2002;
  • alle domande presentate prima di tale data e non ancora definite.

Le Direzioni Provinciali del Lavoro devono trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente:

  • le domande e la relativa documentazione pervenute prima dell’entrata in vigore della legge n. 289/2002;
  • le domande e la relativa documentazione presentate successivamente;
  • le pratiche non ancora definite avviate entro il 31 dicembre 2002;
  • le domande pervenute per errore alle stesse Direzioni Provinciali dal 1° gennaio 2003.

Procedura informatica da utilizzare

Per la definizione di tutte le domande deve essere utilizzata l’apposita procedura recentemente rilasciata dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni con messaggio n. 000182 del 13 marzo 2003.

Sintesi operativa finale

Il documento, in sostanza, chiarisce che i lavoratori LSU transitoristi ancora impegnati al 1° gennaio 2003 possono accedere sia all’anticipazione dell’assegno ASU sia, se avviano autoimpiego o microimprenditorialità, all’incentivo di cui al D.M. 21 maggio 1998. Le domande devono essere semplificate tramite dichiarazione di responsabilità e gestite centralmente dalla Sede INPS competente per residenza, con trasferimento delle pratiche dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e utilizzo della procedura informatica dedicata.

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