Cassazione Civile, Ordinanza n. 17300/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, effettuato nel 2000, di obbligazioni della Repubblica argentina da parte di un investitore che lamentava di non aver ricevuto dalla banca le informazioni dovute sull'adeguatezza e sui rischi dell'operazione, in violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione previsti dalla disciplina dell'intermediazione finanziaria. Il tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria ritenendo l'operazione adeguata al profilo di rischio dell'investitore, valorizzando la sua propensione medio-alta al rischio, la precedente conoscenza del titolo e la limitata incidenza dell'investimento sul portafoglio complessivo. La corte d'appello aveva confermato il rigetto osservando che, anche a voler ritenere violati gli obblighi informativi, mancava il nesso causale tra l'inadempimento e il danno, poiché l'investitore aveva già acquistato titoli analoghi e non esisteva un obbligo dell'intermediario di attivarsi per favorire il disinvestimento in caso di probabile default dell'emittente. Nel ricorso per cassazione il ricorrente principale ha dedotto violazione degli artt. 21 t.u.f., 28 Reg. Consob n. 11522/1998, 1218, 2697, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse escluso il nesso di causalità in modo errato, nonostante l'inadempimento informativo; ha inoltre contestato che la banca non avesse prodotto il profilo di rischio e che la valutazione di adeguatezza fosse stata fondata su precedenti acquisti analoghi, anch'essi non preceduti da informazione. La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato con tre motivi, lamentando insufficienza di prova sull'esborso per 160.000 nominali di obbligazioni, omesso esame sul conferimento del mandato all'acquisto e vizi sulla prova dell'informazione resa oralmente e sulla prova testimoniale negata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'investitore, ritenendo infondato il motivo relativo al nesso causale. Ha affermato che, in materia di intermediazione finanziaria, grava sull'investitore l'onere di provare il nesso tra inadempimento informativo e danno, ma da tale assetto deriva una presunzione legale di sussistenza del nesso causale, superabile dall'intermediario con prova contraria. Nel caso concreto, però, la Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione della corte territoriale secondo cui il precedente acquisto, nell'anno precedente, dei medesimi titoli in due occasioni costituiva un dato fattuale specifico e non generico, idoneo a dimostrare la propensione dell'investitore ad acquisire proprio quei titoli e quindi a escludere il nesso causale tra mancata informazione e acquisto contestato. È stato anche dichiarato inammissibile il profilo di censura relativo al fatto che i precedenti acquisti sarebbero stati a loro volta non preceduti da informazione, perché tale questione era stata sollevata tardivamente in appello. Il ricorso incidentale della banca, essendo condizionato all'accoglimento del principale, è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 t.u.f.
richiamato quale fonte degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione dell'intermediario finanziario
art. 28 Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522
richiamato come norma sugli obblighi informativi e sulla valutazione di adeguatezza dell'operazione
art. 1218 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la responsabilità da inadempimento dell'intermediario
art. 2697 c.c.
richiamato con riferimento al riparto dell'onere della prova sul nesso causale e sui fatti costitutivi della domanda
art. 115 c.p.c.
invocato nei motivi per contestare la valutazione della prova da parte del giudice di merito
art. 116 c.p.c.
invocato nei motivi per contestare la valutazione della prova da parte del giudice di merito
art. 1223 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di prova dell'esborso e danno risarcibile
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie in cassazione
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
richiamato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di servizi di investimento, l'obbligo informativo dell'intermediario è funzionale a riequilibrare l'asimmetria informativa con l'investitore e consente di presumere il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio; tale presunzione è però superabile con prova contraria dell'intermediario.
- La mera dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore non basta, di regola, a escludere il nesso causale; occorre un elemento fattuale specifico che mostri la consapevole scelta di investire in quello stesso tipo di titolo.
- Il fatto che l'investitore abbia già acquistato in precedenza i medesimi titoli può essere valorizzato come indice concreto della sua inclinazione ad assumere quel rischio e, se specificamente accertato, può giustificare l'esclusione del nesso causale tra omissione informativa e operazione contestata.
- Le censure che presuppongono un fatto non esaminato dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se la relativa questione è stata introdotta tardivamente nel giudizio di merito.
- Quando il ricorso incidentale è espressamente o logicamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, il rigetto di quest'ultimo ne comporta l'assorbimento.
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