Sentenza del 25/10/2016 n. 8101 - Comm. Trib. Prov. Milano
NOTIFICAZIONE - Art. 139 c.p.c. - Raccomandata informativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, quando la notificazione ex art. 139 c.p.c. avviene nelle mani di un soggetto diverso dal destinatario, la raccomandata informativa costituisce un elemento costitutivo e perfezionativo del procedimento notificatorio. Pertanto, la notificazione non può considerarsi validamente perfezionata senza l'invio di tale raccomandata, secondo le modalità previste dalla legge.
Esito
Favorevole al non determinabile
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. quando l'atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario. In tale ipotesi, si discute del ruolo della successiva raccomandata informativa, destinata a comunicare al destinatario l'avvenuta consegna dell'atto a un terzo.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
La notificazione presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario può essere effettuata mediante consegna dell'atto a persone abilitate diverse dal destinatario. In questo caso, la raccomandata informativa prevista dalla disciplina applicabile è necessaria per completare e perfezionare la notificazione.
Massime di principio
- Quando un atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario nell'ambito di una notificazione ex art. 139 c.p.c., occorre verificare che sia stata successivamente inviata la raccomandata informativa.
- La raccomandata informativa non è un adempimento meramente facoltativo o accessorio: in tale situazione costituisce parte integrante del procedimento notificatorio.
- In assenza della raccomandata informativa, la notificazione può risultare invalida o comunque non perfezionata, con possibili conseguenze sulla decorrenza dei termini processuali.
- Per valutare concretamente la validità della notifica bisogna controllare sia le modalità di consegna dell'atto al terzo sia l'effettivo invio e le modalità della raccomandata informativa.
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