Regolamento (UE) 2020/2008
Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga al 31 dicembre 2022 il periodo di applicazione di tre atti della Commissione in materia di aiuti di Stato: il regolamento agricolo/forestale/rurale n. 702/2014, il regolamento de minimis pesca n. 717/2014 e il regolamento di esenzione per categoria n. 1388/2014 per pesca e acquacoltura. Introduce inoltre semplificazioni per la proroga di misure già notificate, considera ammissibili anche le imprese diventate in difficoltà nel periodo 1o gennaio 2020-30 giugno 2021 e chiarisce il rinvio al regolamento FEAMP n. 508/2014 nella versione vigente al 31 dicembre 2020. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Proroga al 31 dicembre 2022 e adeguamenti mirati dei regimi di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale, rurale, pesca e acquacoltura, con disposizioni specifiche legate alla pandemia di COVID-19 e alla continuità dei riferimenti al FEAMP.
Ambito di applicazione
Si applica ai regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014, incidendo sugli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, nelle zone rurali, nonché nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Riguarda gli Stati membri che intendano continuare ad applicare o prorogare misure di aiuto già oggetto di informazioni sintetiche comunicate alla Commissione, e le imprese beneficiarie di tali regimi, inclusi i soggetti che sono diventati imprese in difficoltà tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 a causa della pandemia di COVID-19. Per il regolamento (UE) n. 1388/2014, i riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 si intendono limitati alla versione applicabile al 31 dicembre 2020, anche se quest’ultimo fosse successivamente abrogato.
Proroga e adeguamenti dei regimi di aiuti di Stato nei settori agricolo e della pesca
Il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione interviene sui regimi di esenzione e de minimis in materia di aiuti di Stato applicabili ai settori agricolo, forestale, rurale, della pesca e dell’acquacoltura. La finalità è garantire continuità normativa oltre il 31 dicembre 2020, in attesa del completamento delle riforme della PAC e del FEAMP, e tenere conto degli effetti economici della pandemia di COVID-19.
Contesto e ratio dell’intervento
Dai considerando emerge che la Commissione aveva già avviato i riesami dei regolamenti oggetto di modifica per sostituirli con nuovi testi relativi al periodo 2021-2027. Tuttavia, poiché i relativi quadri normativi di settore non sarebbero stati adottati in tempo, si è ritenuto necessario prorogare i regolamenti vigenti fino al 31 dicembre 2022. Il regolamento mira anche a evitare vuoti di tutela per le imprese colpite dalla pandemia e a ridurre l’onere amministrativo collegato alla proroga di misure già comunicate.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento incide su tre atti della Commissione:
- regolamento (UE) n. 702/2014, relativo a talune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- regolamento (UE) n. 717/2014, relativo agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- regolamento (UE) n. 1388/2014, relativo a talune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Le misure riguardano gli Stati membri che applicano regimi di aiuto esentati o de minimis e i beneficiari appartenenti ai settori interessati. Per il regolamento n. 1388/2014, i richiami al regolamento FEAMP n. 508/2014 restano agganciati alla versione delle disposizioni vigente al 31 dicembre 2020.
Regolamento (UE) n. 702/2014: estensione e semplificazione
L’articolo 1 apporta tre modifiche principali.
In primo luogo, integra l’articolo 1, paragrafo 6, con una nuova lettera c), escludendo dall’inapplicabilità del regolamento gli aiuti a favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma che sono divenute tali nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021.
In secondo luogo, aggiunge all’articolo 9 un paragrafo 8, che introduce una semplificazione procedurale: se uno Stato membro intende prorogare misure per le quali erano già state presentate informazioni sintetiche alla Commissione, tali informazioni relative alla proroga si considerano comunicate e pubblicate, purché la proroga non comporti modifiche sostanziali diverse da un aumento del bilancio.
In terzo luogo, sostituisce il secondo comma dell’articolo 52, fissando la nuova data di applicazione al 31 dicembre 2022.
Regolamento (UE) n. 717/2014: proroga del de minimis pesca
L’articolo 2 interviene esclusivamente sulla durata del regolamento de minimis per il settore pesca e acquacoltura. Il secondo comma dell’articolo 8 è sostituito, stabilendo che il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2022. Non vengono introdotte ulteriori modifiche sostanziali al regime.
Regolamento (UE) n. 1388/2014: imprese in difficoltà, semplificazioni e proroga
L’articolo 3 modifica il regolamento di esenzione per categoria nel settore pesca e acquacoltura in tre punti.
Anzitutto, l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), è sostituito per chiarire che il regolamento non si applica agli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, salvo due eccezioni:
- aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali;
- aiuti a favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021.
In secondo luogo, viene inserito il nuovo articolo 11 bis, dedicato alle deroghe agli obblighi di informazione e pubblicazione. Anche qui, in caso di proroga di misure già comunicate con informazioni sintetiche, tali informazioni si considerano comunicate e pubblicate, purché non vi siano modifiche sostanziali diverse da un aumento del bilancio.
In terzo luogo, l’articolo 47 è modificato per prorogare la durata del regolamento al 31 dicembre 2022.
Riferimenti al FEAMP e certezza del diritto
L’articolo 4 è una norma interpretativa rilevante per gli operatori del settore pesca e acquacoltura. Stabilisce che i riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 contenuti nell’articolo 1 e negli articoli da 13 a 43 del regolamento (UE) n. 1388/2014 devono intendersi riferiti alla versione di tali disposizioni applicabile al 31 dicembre 2020, anche se il regolamento FEAMP dovesse essere stato abrogato. La previsione mira a preservare la certezza del diritto durante il periodo di proroga.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Proroga del regolamento agricolo n. 702/2014
L’articolo 1 modifica il regolamento (UE) n. 702/2014: inserisce tra le esclusioni dall’ambito di applicazione gli aiuti a favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021; introduce una deroga agli obblighi di informazione e pubblicazione per la proroga di misure già oggetto di informazioni sintetiche, purché non vi siano modifiche sostanziali diverse da un aumento del bilancio; proroga infine l’applicazione del regolamento fino al 31 dicembre 2022.
Proroga del regolamento de minimis pesca n. 717/2014
L’articolo 2 sostituisce il secondo comma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 717/2014, stabilendo che il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2022.
Modifiche al regolamento di esenzione per categoria n. 1388/2014
L’articolo 3 modifica il regolamento (UE) n. 1388/2014: aggiorna l’esclusione relativa alle imprese in difficoltà, prevedendo un’eccezione per gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e per gli aiuti a imprese che sono entrate in difficoltà tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021; introduce un nuovo articolo 11 bis sulle deroghe agli obblighi di informazione e pubblicazione per la proroga di misure già comunicate, a condizione che non vi siano modifiche sostanziali diverse da un aumento del bilancio; proroga l’applicazione del regolamento fino al 31 dicembre 2022.
Continuità dei riferimenti al regolamento FEAMP n. 508/2014
L’articolo 4 dispone che i riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 contenuti nell’articolo 1 e negli articoli da 13 a 43 del regolamento (UE) n. 1388/2014 si intendono fatti alla versione di tali disposizioni applicabile al 31 dicembre 2020, indipendentemente dall’eventuale abrogazione del regolamento FEAMP.
Entrata in vigore
L’articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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