Regolamento (UE) 2020/2006
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua l’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, disponendo detrazioni dai contingenti di pesca 2020 per compensare superamenti di quote verificatisi in anni precedenti. In alcuni casi le detrazioni vengono spostate su altri stock, perché lo Stato membro non dispone nel 2020 del contingente sullo stock superato, oppure ripartite su due anni secondo gli orientamenti della Commissione e norme ICCAT. Il provvedimento corregge anche alcune detrazioni già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247, in particolare per Spagna e Portogallo, e sostituisce integralmente l’allegato di tale regolamento per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
Regolamento di esecuzione che applica nel 2020 detrazioni dai contingenti di pesca di alcuni Stati membri per superamenti di stock ittici negli anni precedenti e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e ai contingenti di pesca 2020 fissati dai regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123, con detrazioni sia sullo stock oggetto di superamento sia, quando necessario, su altri stock della stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Riguarda gli stock e le zone indicati negli allegati, in particolare i casi di Danimarca, Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania, Svezia e altri Stati elencati nelle tabelle. Non disciplina nuove possibilità di pesca in generale, ma la compensazione di eccedenze pregresse e la correzione di detrazioni già stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal settimo giorno successivo alla pubblicazione.
Detrazioni dai contingenti di pesca 2020 per superamenti pregressi e modifica del regolamento (UE) 2020/1247
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2006 della Commissione dà attuazione al meccanismo di recupero previsto dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, imponendo riduzioni dei contingenti di pesca 2020 in ragione di superamenti di quota verificatisi negli anni precedenti. La Commissione fonda l’intervento anche sugli orientamenti del 2012 in materia di detrazioni e su specifiche esigenze emerse per alcuni Stati membri, tra cui la necessità di spostare la detrazione su altri stock, correggere errori nei dati di cattura e ripartire nel tempo talune compensazioni.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda i contingenti di pesca 2020 fissati dai regolamenti del Consiglio (UE) 2018/2025, 2019/1838, 2019/2236 e 2020/123. Le misure incidono su numerosi stock ittici e su diversi Stati membri, in particolare Danimarca, Spagna, Francia e Portogallo per le detrazioni su altri stock, nonché Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia per le detrazioni relative agli stock che hanno formato oggetto di superamento. Il regolamento non stabilisce nuove possibilità di pesca, ma riduce contingenti già assegnati e modifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247.
Meccanismo giuridico delle detrazioni
L’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che, in caso di superamento di un contingente, la Commissione proceda a detrazioni dai contingenti futuri dello Stato membro interessato. Quando non è possibile detrarre dallo stesso stock nell’anno successivo perché il contingente non è disponibile, la Commissione può, previa consultazione, effettuare il prelievo su altri stock della stessa zona geografica o con lo stesso valore commerciale. Il regolamento richiama inoltre gli orientamenti della Commissione 2012/C 72/07, che suggeriscono di privilegiare stock pescati dalla stessa flotta responsabile del superamento.
Adeguamenti specifici per alcuni Stati membri
Per Danimarca, Spagna e Francia, il regolamento dispone detrazioni su altri stock perché, nel 2020, non era possibile applicare integralmente la riduzione sullo stock superato. Nell’allegato I sono individuati, tra gli altri, il merluzzo carbonaro e l’aringa per la Danimarca, l’ippoglosso nero, lo scorfano, le altre specie e il merluzzo carbonaro per la Spagna, nonché il pesce spada e l’alalunga australe per la Francia, con quantitativi espressi in chilogrammi.
Correzione delle detrazioni già stabilite dal regolamento (UE) 2020/1247
La Commissione interviene anche per correggere alcune detrazioni già fissate con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247. In particolare, per la Spagna viene aggiornato il quadro relativo al tonno obeso nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT), poiché i dati di cattura 2019 utilizzati in precedenza risultavano non corretti e il superamento effettivo era inferiore. Per il Portogallo, invece, la detrazione relativa all’alalunga del nord nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N) è ripartita su due anni, in coerenza con gli orientamenti della Commissione e con la raccomandazione ICCAT 16-06, che prevede l’adeguamento del superamento nel corso o prima dell’anno 2021.
Struttura dell’allegato II: parametri di calcolo
L’allegato II sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (UE) 2020/1247 e contiene, per ciascun caso, una matrice dettagliata di calcolo: contingente iniziale 2019, sbarchi consentiti adattati, catture totali, utilizzo percentuale, superamento, fattori moltiplicatori, eventuali detrazioni sospese e ripartizione della detrazione tra il 2020 e gli anni successivi. Le note chiariscono che:
- il fattore 1,00 si applica ai superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate;
- il fattore addizionale si applica solo oltre il 10% di superamento;
- la lettera 'A' segnala un fattore addizionale di 1,5 per superamento consecutivo negli anni 2017-2019;
- la lettera 'C' segnala un fattore addizionale di 1,5 per stock soggetti a piano pluriennale.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità delle detrazioni
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone detrazioni dai futuri contingenti quando uno Stato membro supera le quantità assegnate. Il regolamento mira a compensare superamenti già accertati, applicando le detrazioni nel 2020 e, se necessario, negli anni successivi.
Detrazioni su altri stock
Quando non è possibile operare la detrazione sullo stock superato nell’anno successivo, perché lo Stato membro non dispone di un contingente per quello stock, la Commissione applica detrazioni su altri stock della stessa zona geografica o con lo stesso valore commerciale, previa consultazione degli Stati membri interessati, in conformità all’articolo 105, paragrafo 5.
Ripartizione delle detrazioni su più anni
Per alcune detrazioni non interamente applicabili nel 2020 perché superiori al contingente adattato disponibile, i quantitativi residui sono rinviati agli anni successivi fino al completo recupero. Per il Portogallo, la detrazione relativa al tonno bianco dell’Atlantico settentrionale (ALB/AN05N) è ripartita su due anni (2020 e 2021), anche in considerazione della raccomandazione ICCAT 16-06.
Correzione dei dati relativi alla Spagna
Le autorità spagnole hanno segnalato che i dati di cattura 2019 usati per il tonno obeso nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) erano inesatti e che il superamento effettivo era inferiore a quello considerato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247. Il regolamento adegua quindi i dati di cattura, il tasso di utilizzo, i quantitativi in eccesso e la detrazione spagnola per il 2020.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247
L’articolo 2 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 secondo l’allegato II, che sostituisce integralmente l’allegato relativo alle detrazioni dai contingenti di pesca per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
Detrazioni 2020 su altri stock: allegato I
L’allegato I elenca le detrazioni da applicare nel 2020 su stock diversi da quelli superati, tra cui: Danimarca (merluzzo carbonaro/aringa), Spagna (ippoglosso nero, scorfano, altre specie, merluzzo carbonaro), Francia (pesce spada, alalunga australe). I quantitativi sono espressi in kg e sono destinati a compensare l’impossibilità di detrarre dal contingente originario dello stock superato.
Detrazioni per gli stock oggetto di superamento: allegato II
L’allegato II sostituisce l’allegato del regolamento (UE) 2020/1247 e riporta, per ciascuno stock e Stato membro, il contingente iniziale 2019, gli sbarchi consentiti adattati, le catture totali 2019, il superamento, i fattori moltiplicatori, le detrazioni sospese e le detrazioni da applicare nel 2020 e negli anni successivi. Sono incluse, tra le altre, posizioni per Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia.
Fattori moltiplicatori e soglie
Il regolamento richiama i criteri dell’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009: per i superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate si applica un fattore 1,00; per superamenti superiori al 10% può applicarsi un fattore moltiplicatore addizionale. Le note agli allegati precisano che la lettera 'A' indica un fattore addizionale di 1,5 per superamento consecutivo negli anni 2017, 2018 e 2019, mentre la lettera 'C' indica un fattore addizionale di 1,5 per stock soggetti a piano pluriennale.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2007
- Regolamento · 8 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2008
- Regolamento · 8 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2079
- Regolamento · 7 dic 2020Regolamento (UE) 2021/37
- Regolamento · 7 dic 2020Regolamento (UE) 2021/234
- Regolamento · 7 dic 2020Regolamento (UE) 2020/1998
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →