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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2007

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione dell’8 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, solfato di alluminio, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate e fosfuro di zinco

Normativa europea32020R2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga in modo differenziato i termini di approvazione di numerose sostanze attive ai fini della loro possibile rinnovazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La proroga è motivata dalla necessità di coordinare le scadenze con la nuova disciplina procedurale introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e, per alcune sostanze, dagli effetti della pandemia di COVID-19 sulla preparazione dei fascicoli. L’intervento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 aggiornando, sostanza per sostanza, le nuove date di scadenza dell’approvazione.

Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari e modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica ai periodi di approvazione, nell’Unione europea, delle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nelle parti A, B ed E. Riguarda operatori del settore dei prodotti fitosanitari, richiedenti il rinnovo dell’approvazione, Stati membri relatori/correlatori e la Commissione nell’ambito della procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Non disciplina l’autorizzazione dei singoli prodotti fitosanitari, ma esclusivamente la durata dell’approvazione delle sostanze attive indicate. Si applica a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Proroga dei periodi di approvazione di determinate sostanze attive

Il regolamento interviene nel quadro del regime europeo dei prodotti fitosanitari, aggiornando la durata dell’approvazione di numerose sostanze attive già inserite nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La Commissione motiva l’atto con l’esigenza di coordinare le scadenze con la nuova disciplina del rinnovo introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e, per alcune sostanze, con i ritardi causati dalla pandemia di COVID-19.

Quadro normativo di riferimento

L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente di prorogare la validità dell’approvazione delle sostanze attive in attesa della conclusione delle procedure di rinnovo. La Commissione richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ora abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, che ha anticipato di tre mesi la data di presentazione del fascicolo a sostegno del rinnovo.

Ambito materiale della proroga

La modifica riguarda esclusivamente le sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nelle sue parti A, B ed E. Le sostanze sono numerose e comprendono, tra le altre, 1-decanolo, 6-benziladenina, acechinocil, azadiractina, chlorantraniliprole, emamectina, fluxapyroxad, imazamox, pendimetalin, spinetoram, spirotetramat, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone e fosfuro di zinco. Il provvedimento non introduce nuovi criteri di approvazione, ma sposta in avanti le date di scadenza per consentire la prosecuzione ordinata delle procedure di rinnovo.

Ragioni delle proroghe

La Commissione distingue tre principali ragioni per la proroga:

  • l’allineamento alla nuova tempistica procedurale del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, che impone ai richiedenti di presentare prima il fascicolo di rinnovo;
  • la necessità di consentire ai richiedenti di predisporre la documentazione nel formato richiesto;
  • i ritardi eccezionali dovuti alla pandemia di COVID-19 per emamectina e chlorantraniliprole.

Per l’emamectina, i Paesi Bassi, quali Stato membro relatore, hanno accettato eccezionalmente la presentazione della domanda entro il 30 novembre 2021. Per il chlorantraniliprole, l’Irlanda ha accettato eccezionalmente la presentazione entro il 31 dicembre 2021.

Nuove scadenze introdotte dall’allegato

L’allegato sostituisce puntualmente le date di scadenza contenute nel regolamento (UE) n. 540/2011. Le proroghe non sono uniformi, ma differenziate per gruppo di sostanze. Tra le principali modifiche:

  • varie sostanze della parte A sono prorogate da fine aprile/maggio 2024 a luglio, agosto o settembre 2024, tra cui quinmerac, fosfuro di zinco, 6-benziladenina, dodina, tau-fluvalinato, bupirimate, 1-decanolo, isoxaben, fluometuron, sintofen, azadiractina, zolfo calcico, solfato di alluminio, tebufenozide, dithianon, exitiazox e flutriafol;
  • nella parte B, alcune sostanze ricevono proroghe sino al 2025 o al 2026, tra cui fluxapyroxad, Adoxophyes orana granulovirus, Candida oleophila di ceppo O, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, fosfonati di potassio, bixafen, sedaxane, emamectina, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, Aureobasidium pullulans, pyriofenone, fosfonato di disodio, penflufen, olio di arancio, penthiopyrad, benalaxyl-M, tembotrione, spirotetramat, pyroxsulam, chlorantraniliprole, sodio argento tiosolfato, pyridalil, 1,4-dimetilnaftalene, amisulbrom, acido S-Abscissico, acido L-ascorbico, spinetoram, valifenalate, thiencarbazone, acechinocil, ipconazolo, flubendiamide, Bacillus pumilus QST 2808 e Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108;
  • nella parte E, prosulfuron, pendimetalin e imazamox sono prorogati rispettivamente al 31 luglio 2024, 30 novembre 2024 e 31 gennaio 2025.

Effetti procedurali in caso di mancato rinnovo o mancata domanda

Il regolamento disciplina anche gli effetti delle successive decisioni della Commissione. Se non viene presentata domanda di rinnovo entro tre anni prima della scadenza prorogata, la Commissione riporta la scadenza alla data originaria o alla prima data utile successiva. Se, invece, l’esito della valutazione è negativo e l’approvazione non viene rinnovata, la data di scadenza è ricondotta alla data prevista prima della proroga oppure, se successiva, alla data del provvedimento di mancato rinnovo. In caso di rinnovo positivo, la Commissione applica la data più vicina possibile compatibilmente con le circostanze.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La finalità è prorogare i periodi di approvazione di talune sostanze attive per consentire la gestione ordinata delle procedure di rinnovo e il rispetto dei termini previsti dalla normativa di attuazione.

Coordinamento con il nuovo regime di rinnovo

La proroga è collegata all’entrata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, che anticipa di tre mesi la data di presentazione del fascicolo di rinnovo rispetto al regime precedente del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La proroga serve a mantenere il termine utile per la presentazione dei fascicoli nel formato richiesto.

Proroga per ritardi connessi alla pandemia di COVID-19

Per l’emamectina e il chlorantraniliprole la Commissione tiene conto dei ritardi nella preparazione della domanda di rinnovo causati dalla pandemia di COVID-19. Per l’emamectina i Paesi Bassi hanno accettato eccezionalmente la presentazione entro il 30 novembre 2021; per il chlorantraniliprole l’Irlanda ha accettato eccezionalmente la presentazione entro il 31 dicembre 2021.

Proroghe differenziate delle approvazioni

Le sostanze attive elencate nell’allegato ricevono proroghe variabili, da pochi mesi fino a tre anni, a seconda della programmazione di valutazione e delle risorse disponibili. Tra le principali proroghe: 1-decanolo, 6-benziladenina, acechinocil, solfato di alluminio, amisulbrom, azadiractina, bupirimate, dodina, dithianon, exitiazox, flutriafol, quinmerac, fosfuro di zinco, olio di arancio, tembotrione, spirotetramat, prosulfuron, pendimetalin, imazamox e molte altre, con nuove date di scadenza fissate nell’allegato.

Proroghe di un anno o più per gruppi selezionati

Per esigenze di distribuzione equilibrata del lavoro tra Stati membri relatori e correlatori, alcuni periodi di approvazione sono prorogati di un anno, mentre altri sono estesi da uno a tre anni. In particolare, tra le proroghe più rilevanti figurano: bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fosfonato di disodio, fluxapyroxad, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio e sedaxane.

Regole in caso di mancata presentazione o esito negativo del rinnovo

Se non è presentata domanda di rinnovo entro tre anni prima della rispettiva scadenza prorogata, la Commissione ripristina la data di scadenza originaria o la prima data possibile successiva. Se l’approvazione non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri, la scadenza è fissata alla data già prevista prima del presente regolamento o, se successiva, alla data di adozione del regolamento che dispone il mancato rinnovo. Se invece l’approvazione è rinnovata, la Commissione fissa la data di applicazione più vicina possibile.

Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. L’allegato contiene le modifiche puntuali alle parti A, B ed E, con sostituzione delle date di scadenza per ciascuna sostanza attiva indicata.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute umanatutela dell'ambiente

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