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Sentenza

Sentenza del 08/05/2017 n. 358 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Sospensione della prescrizione - Modalità applicative - Imposte e Tasse - Prescrizione - Modalità di utilizzo - Tributi locali - Imposta pubblicità e pubbliche affissioni -Presupposto d'imposta - Esenzione ex art. 17 D.lgs. n. 507/1993 -Insegna di superficie non superiore a 5 mq. - Spetta - Tributi locali - Imposta pubblicità e pubbliche affissioni -Presupposto d'imposta - Esenzione ex art. 17, co. 1, lett. b), D.lgs.n. 507/1993 - Insegna Postamat - Ha valenza di avviso al pubblico -Spetta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, l'applicabilità della sospensione della prescrizione prevista in relazione agli eventi sismici dell'Abruzzo del 6 aprile 2009 e, dall'altro, l'assoggettamento a imposta di alcune insegne, comprese quelle recanti la dicitura "Postamat". Il contribuente sosteneva che i termini eventualmente già maturati non potessero essere riaperti dalla sospensione e che la mera richiesta di un estratto debitorio non costituisse rinuncia alla prescrizione. Contestava inoltre la debenza dell'imposta, invocando l'esenzione per le insegne di esercizio di superficie non superiore a 5 metri quadrati e per le insegne aventi funzione di avviso al pubblico.

La decisione

La sospensione della prescrizione è stata interpretata restrittivamente: essa opera esclusivamente sui termini in scadenza durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza, senza incidere sui termini già compiuti. La richiesta dell'estratto debitorio e la mancata impugnazione non sono state considerate manifestazioni inequivoche di rinuncia alla prescrizione. Quanto all'imposta, sono esenti le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede dell'attività e non superano complessivamente 5 metri quadrati. Anche le insegne "Postamat" sono esenti, poiché svolgono una funzione di avviso al pubblico e non una funzione propriamente pubblicitaria.

Norme richiamate

  • Normativa emergenziale relativa al sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009

    La sospensione della prescrizione riguarda soltanto i termini destinati a scadere durante il periodo di sospensione; non può far rivivere termini prescrizionali già scaduti.

  • Art. 17, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 507/1993

    Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari aventi funzione di avviso al pubblico nei limiti previsti dalla norma sono esenti dall'imposta.

    L'esenzione si applica alle insegne che identificano la sede dell'attività, entro il limite complessivo di 5 metri quadrati, e ai mezzi aventi funzione informativa o di avviso al pubblico, non meramente promozionale.

  • Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 12331 del 15 giugno 2016

    Conforme al principio secondo cui la sospensione emergenziale della prescrizione non opera retroattivamente sui termini già scaduti.

  • Cassazione civile, sentenza n. 23567 del 2009

    Le insegne recanti la dicitura "Postamat" hanno funzione di avviso al pubblico e non natura pubblicitaria; pertanto rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 507/1993.

Massime di principio

  • Le norme emergenziali che sospendono la prescrizione, salvo diversa previsione espressa, bloccano soltanto i termini ancora in corso e in scadenza durante il periodo indicato; non riaprono termini già prescritti.
  • La richiesta di un estratto debitorio o di informazioni sulla propria posizione non equivale, di per sé, a riconoscimento del debito o a rinuncia alla prescrizione; la rinuncia deve risultare da una condotta inequivoca e consapevole.
  • Per stabilire se un'insegna è soggetta all'imposta occorre distinguere la funzione identificativa o informativa dalla funzione promozionale: le insegne che identificano la sede dell'attività o informano il pubblico possono beneficiare dell'esenzione prevista dalla legge.
  • Il limite dimensionale di 5 metri quadrati per le insegne di esercizio deve essere verificato considerando la superficie complessiva delle insegne riferibili alla sede e all'attività.
  • La denominazione o il contenuto testuale dell'insegna non sono decisivi da soli: conta la funzione concretamente svolta. Un'indicazione come "Postamat", se serve principalmente a segnalare al pubblico la presenza del servizio, può essere esente perché non costituisce messaggio pubblicitario.

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