Ordinanza n. 650/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto direttoriale n. 62 del 09/03/2026, a mezzo del quale è stata approvata la graduatoria definitiva d’istituto AFAM102 - Storia delle arti visive, valida per gli aa. aa. 2025/2026, 2026/2027, all’esito della procedura selettiva indetta dall’Accademia di Belle Arti di Foggia con D.D. n. 70/2025, in sostituzione di quella già approvata con D.D. n. 60/2026; - del Decreto direttoriale n. 60 del 06/03/2026; - del Decreto direttoriale n. 46 del 12/02/2026, a mezzo della quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica per la formazione della graduatoria d’istituto AFAM102 Storia delle arti visive per gli aa. aa. 2025/2026, 2026/2027 indetta dall’Accademia di Belle Arti di Foggia con D.D. n. 70 del 24/10/2025, nonché approvata la graduatoria provvisoria dell’iter de quo; - dei Verbali relativi alle operazioni di valutazione dei candidati dalla posizione n. 13 a quella n. 64 e di redazione della graduatoria provvisoria, eseguite dalla Commissione rispettivamente in data 05/12/2025, 06/12/2025 e 20/01/2026; quanto al verbale del 20/01/2026, anche in quanto in esso la Commissione ha dichiarato l’insussistenza di incompatibilità; - del Verbale relativo alle attività eseguite dalla Commissione esaminatrice data 04/12/2025, nella cui sede sono stati ridefiniti e modificati i sub-criteri di valutazione dei candidati, nonché valutati i candidati dalla posizione n. 1 a quella n. 12; - del Verbale relativo alle attività di determinazione dei sub-criteri di valutazione dei candidati, eseguite dalla Commissione esaminatrice data 24/11/2025, nonché di tutti gli ulteriori verbali della Commissione, anche non noti e nei limiti di interesse della ricorrente; - del Decreto direttoriale n. 6 del 13/11/2025, a mezzo della quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata delle operazioni valutative relativa alla procedura selettiva indetta dall’Accademia di Belle Arti di Foggia con D.D. n. 70 del 24/10/2025; - del Decreto direttoriale n. 70 del 24/10/2025 dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, nei limiti delle censure svolte con il motivo di impugnazione n. 3; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, sempre nei limiti di interesse della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per la formazione della graduatoria d’istituto AFAM102 - Storia delle arti visive, inclusi i provvedimenti di approvazione della graduatoria e i verbali della commissione esaminatrice
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva indetta dall’Accademia di Belle Arti di Foggia per la formazione della graduatoria d’istituto AFAM102 - Storia delle arti visive, valida per gli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027. Sono stati contestati, tra gli altri, il decreto di nomina della commissione, i verbali relativi alla determinazione e alla successiva modifica dei sub-criteri di valutazione, i verbali di valutazione dei candidati, i provvedimenti di approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva e il bando, nei limiti delle censure dedotte. Le censure mirano all’annullamento dell’intera selezione e alla sua integrale rinnovazione. Poiché il ricorso era stato notificato a un solo controinteressato, il Tribunale ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione. La ricorrente ha chiesto di procedere mediante notificazione per pubblici proclami, prospettando la particolare difficoltà di individuazione e notificazione dei numerosi controinteressati.
La decisione
Il Tribunale non ha definito nel merito le censure relative alla procedura selettiva. Ha ritenuto che le esigenze della ricorrente fossero apprezzabili e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una distinta misura cautelare. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla selezione mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzata ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a. L’ordinanza ha prescritto il contenuto dell’avviso e le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Accademia, in una sezione denominata “Atti di notifica”, nonché gli adempimenti a carico della ricorrente: trasmissione della richiesta di pubblicazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e deposito telematico della prova della trasmissione e dell’avvenuta pubblicazione entro i termini indicati, a pena di improcedibilità. La trattazione del merito è stata fissata al 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari siano apprezzabili, di fissare sollecitamente la trattazione del merito in luogo dell’adozione di una distinta misura cautelare; il Tribunale ne ha fatto applicazione fissando l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026.
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
È stato applicato per autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
È richiamato per individuare il termine perentorio entro cui depositare la prova della trasmissione della richiesta di pubblicazione e della successiva pubblicazione, con improcedibilità in caso di mancato adempimento.
Massime di principio
- Quando il ricorso mira all’annullamento di un’intera procedura selettiva e alla sua rinnovazione, devono essere chiamati in giudizio tutti i partecipanti alla procedura, in quanto potenziali controinteressati.
- Se la notificazione ordinaria del ricorso a tutti i controinteressati è particolarmente difficile per il loro numero, il giudice può autorizzare, su richiesta di parte, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, prescrivendone puntualmente contenuto e modalità.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può prevedere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del ricorso, dell’ordinanza, dell’avviso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, con mantenimento online della documentazione sino alla sentenza definitiva di primo grado.
- Gli adempimenti stabiliti dal giudice per l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, se qualificati come perentori, devono essere eseguiti e documentati nei termini prescritti; il loro mancato rispetto può comportare l’improcedibilità del ricorso.
- In presenza di esigenze cautelari apprezzabili, il giudice può accordare tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza delle censure di annullamento.
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