Ordinanza n. 1486/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza Dirigenziale n. 6 del 13.01.2026 emessa dal Comune di Mondragone - Area VII Urbanistica Edilizia Patrimonio Demanio SUAP - con cui è stata disposta la cessazione immediata dell’attività, notificata in data 21.01.2026 a mani ed in data 14.01.2026 a mezzo pec.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di cessazione immediata dell’attività commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 6 del 13 gennaio 2026, con cui il Comune di Mondragone ha disposto la cessazione immediata dell’attività commerciale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che il provvedimento comunale si fonda sull’ordinanza di demolizione n. 217 del 22 dicembre 2025, la cui efficacia è stata sospesa dalla Sezione Ottava del medesimo TAR con ordinanza n. 1076 del 24 aprile 2026. Non sono esposti nel provvedimento i singoli motivi di illegittimità dedotti con il ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti dell’ordinanza di cessazione immediata dell’attività. La decisione si fonda sulla precedente sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione posta a fondamento dell’atto impugnato: poiché l’abusività dei locali è ancora sub iudice, il bilanciamento degli interessi coinvolti rende opportuno consentire la prosecuzione dell’attività commerciale nelle more della definizione del giudizio. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 3 dicembre 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di cessazione di un’attività commerciale si fonda su un’ordinanza di demolizione, la sospensione cautelare dell’ordinanza demolitoria incide sul bilanciamento cautelare relativo al provvedimento consequenziale, rendendo possibile la sospensione degli effetti di quest’ultimo nelle more della decisione di merito.
- Se l’abusività dei locali destinati all’attività commerciale è oggetto di giudizio e l’ordinanza di demolizione posta a fondamento della cessazione dell’attività è stata cautelarmente sospesa, il giudice amministrativo può consentire provvisoriamente la prosecuzione dell’attività, sospendendo il provvedimento di cessazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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