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Sentenza

Sentenza del 03/07/2015 n. 13749 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto inammissibile, perché sollevata per la prima volta in una memoria d'appello, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'Autorità Portuale. Secondo l'Agenzia, l'Autorità Portuale, quale committente e sostanzialmente consumatore finale, non era legittimata a chiedere direttamente all'Erario il rimborso dell'IVA addebitata in rivalsa dall'appaltatore. La Corte ha ritenuto che la legittimazione ordinaria spetti normalmente al cedente o prestatore e, solo in casi particolari, al cessionario o committente che eserciti un'attività d'impresa e sia soggetto passivo IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo rilevabile d'ufficio anche in appello la carenza di legittimazione attiva, poiché non si era formato un giudicato interno sul diritto al rimborso. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, rigettato il ricorso incidentale condizionato dell'Autorità Portuale e deciso nel merito dichiarando inammissibile l'impugnazione contro il diniego di rimborso. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    Disciplina il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso tributario; la decisione di primo grado aveva riconosciuto il rimborso solo per le fatture successive al 13 settembre 2003.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1

    Impone che l'appello tributario contenga specifici motivi, ma non impedisce di rilevare d'ufficio in appello una carenza di legittimazione attiva quando non si sia formato un giudicato interno.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Vieta le domande nuove in appello. La Corte ha distinto le domande nuove dalle questioni di legittimazione, che possono essere rilevate d'ufficio anche se sollevate successivamente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 7, ultimo comma, e 9, comma 1, n. 6

    Erano state invocate per sostenere la non imponibilità IVA delle opere appaltate; tuttavia, l'eventuale erroneo pagamento dell'imposta non rendeva automaticamente l'Autorità Portuale legittimata a chiederne il rimborso direttamente all'Erario.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 993

    Riconosce la natura di ente pubblico non economico delle autorità portuali, elemento utilizzato dalla Corte per escludere, in via generale, la loro qualificazione come soggetti passivi IVA esercenti attività d'impresa.

  • VI direttiva IVA n. 77/388/CEE, art. 4, paragrafo 5

    "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

    Gli enti pubblici che agiscono in veste di pubblica autorità non sono normalmente soggetti passivi IVA, salvo il caso in cui il loro mancato assoggettamento determini rilevanti distorsioni della concorrenza.

  • Artt. 81 e 100 c.p.c.

    Riguardano la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire; la carenza di legittimazione ordinaria costituisce una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio.

  • Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

    Regolano l'efficacia del giudicato. Nel caso concreto la Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato interno preclusivo sulla legittimazione o sul diritto al rimborso.

Massime di principio

  • Nel rimborso di IVA indebitamente applicata, il soggetto normalmente legittimato a rivolgersi direttamente all'Erario è il cedente o prestatore che ha versato l'imposta; il cessionario o committente può agire solo in situazioni particolari, soprattutto quando opera come soggetto passivo IVA nell'esercizio di un'attività d'impresa.
  • Un ente pubblico che acquista beni o servizi per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali può essere trattato come consumatore finale e, di regola, non può chiedere direttamente all'Erario il rimborso dell'IVA pagata in rivalsa.
  • La questione della legittimazione attiva è distinta dalla giurisdizione: la controversia sul rimborso IVA resta tributaria, ma l'azione può essere dichiarata inammissibile se proposta da un soggetto non legittimato.
  • La carenza di legittimazione attiva, in quanto rilevabile d'ufficio, può essere sollevata anche in appello e non costituisce necessariamente una domanda nuova vietata dall'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
  • Prima di chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria occorre individuare il corretto rapporto giuridico: l'eventuale errore nell'addebito dell'IVA può dover essere fatto valere nei confronti del fornitore o appaltatore, anziché direttamente nei confronti dell'Erario.
  • La presentazione tempestiva della domanda di rimborso è autonoma rispetto alla legittimazione del richiedente: il rispetto del termine di decadenza non sana la mancanza della qualità soggettiva necessaria per agire.

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