Sentenza del 09/12/2024 n. 7353 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro - Avviso di liquidazione - Registrazione sentenza - Contribuente attore nel giudizio civile - Conoscenza della sentenza - Mancata allegazione all'avviso - Irrilevanza - Verifica della base imponibile e dell'imposta liquidata - Sussiste - Legittimità dell'avviso di liquidazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di liquidazione per imposta di registro (€2.542,00) relativo alla registrazione di una sentenza civile non allegata all'avviso; il contribuente aveva impugnato sostenendo che la mancata allegazione impediva la verifica della base imponibile e dell'imposta liquidata, costituendo un vizio procedimentale non emendabile.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado. Il collegio ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione perché la sentenza era nota al contribuente (quest'ultimo era parte attrice) e gli estremi della pronuncia erano indicati nell'avviso: secondo l'interpretazione fornita dalla Cassazione (sent. n. 239/21), non è sempre necessaria l'allegazione della sentenza se le informazioni fornite consentono agevolmente la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 37
Disciplina la liquidazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari; nel caso applicato il rispetto della normativa è valutato anche alla luce dell'adeguatezza delle informazioni rese nell'avviso per consentire la verifica della pretesa.
art. 7 Statuto del contribuente
Richiede motivazione degli atti tributari e tutela delle facoltà difensive del contribuente; la Corte di legittimità ha interpretato l'obbligo di motivazione in maniera non formalistica, ammettendo che non tutti i documenti conoscibili dal contribuente debbano essere allegati purché le informazioni rese siano sufficienti e facilmente intellegibili.
Cass. n. 239/21
La Suprema Corte ha stabilito che l'avviso di liquidazione non deve necessariamente contenere in allegato la sentenza o il suo contenuto essenziale quando si tratti di atti noti o conoscibili dal contribuente e quando il contenuto informativo dell'avviso garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale in modo facilmente intellegibile; tale orientamento è stato applicato nel caso de quo.
Massime di principio
- L'assenza della sentenza allegata all'avviso di liquidazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: rileva se il contribuente era a conoscenza della sentenza e se l'avviso contiene informazioni chiare che permettono di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
- L'obbligo di motivazione dell'amministrazione deve essere interpretato in chiave effettiva e non meramente formale: non è necessario allegare documenti già noti al contribuente o facilmente conoscibili, purché l'avviso sia sufficientemente dettagliato e intellegibile.
- Se il contribuente non è parte o comunque non può ragionevolmente conoscere il contenuto della sentenza, la mancata allegazione può costituire vizio non emendabile perché impedisce la verifica della base imponibile e del calcolo dell'imposta.
- Per ridurre i rischi di impugnazione, l'amministrazione dovrebbe comunque indicare nell'avviso gli estremi processuali (tribunale, data, numero di ruolo, parti) e fornire la spiegazione del calcolo della base imponibile e dell'imposta; se il destinatario non è parte processuale, è prudente allegare la sentenza o il suo contenuto essenziale.
- I giudici possono compensare le spese quando applicano un recente orientamento di legittimità che risolve un contrasto interpretativo, specie se la decisione non impone un chiaro comportamento colpevole dell'una o dell'altra parte.
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