Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08909/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole per il ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità, lamentando inoltre un eccesso di potere nella modalità di escussione in udienza della teste, sorella dell'imputato, che sarebbe stata assunta con modalità idonee a condizionarne la deposizione. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, formulate in fatto e manifestamente infondate, poiché la decisione di merito risultava sorretta da corretti argomenti logici e giuridici, fondati su convergenti elementi probatori e sull'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato e dalla sorella.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche, meramente fattuali o manifestamente infondate è inammissibile.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica e giuridicamente corretta e da elementi probatori convergenti.
  • La deduzione di vizi relativi all'esame di un testimone deve indicare in modo specifico la concreta incidenza della pretesa irregolarità sulla decisione; in difetto, la censura resta generica e non può superare il vaglio di ammissibilità.
  • L'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato e dei testimoni valorizzata dai giudici di merito è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.