Cassazione Penale, Ordinanza n. 08909/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole per il ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità, lamentando inoltre un eccesso di potere nella modalità di escussione in udienza della teste, sorella dell'imputato, che sarebbe stata assunta con modalità idonee a condizionarne la deposizione. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, formulate in fatto e manifestamente infondate, poiché la decisione di merito risultava sorretta da corretti argomenti logici e giuridici, fondati su convergenti elementi probatori e sull'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato e dalla sorella.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche, meramente fattuali o manifestamente infondate è inammissibile.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica e giuridicamente corretta e da elementi probatori convergenti.
- La deduzione di vizi relativi all'esame di un testimone deve indicare in modo specifico la concreta incidenza della pretesa irregolarità sulla decisione; in difetto, la censura resta generica e non può superare il vaglio di ammissibilità.
- L'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato e dei testimoni valorizzata dai giudici di merito è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
Come è indicizzato
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