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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17492/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di consegna a seguito di mandato di arresto esecutivo emesso dalle autorità francesi per condanna a 5 anni di reclusione per plurimi furti. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione dell'art. 18-bis della legge n. 69/2005, sostenendo di essere radicato in Italia da oltre cinque anni (nato e residente in Italia, documentazione INPS, possesso "da sempre" del permesso di soggiorno) e che la Corte di appello non avrebbe valutato adeguatamente gli indici rilevatori del radicamento né svolto gli opportuni accertamenti istruttori

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato gli indici previsti dall'art. 18-bis (legalità della presenza in Italia, continuità temporale, centro degli interessi, contributi fiscali e previdenziali, ecc.) e che le acquisizioni documentali dimostravano l'inizio dell'attività lavorativa in Italia solo dopo il suo rientro alla fine del 2024, la richiesta di permesso di soggiorno con fotodattiloscopico del 14/05/2025 e la presenza residualmente documentata in Francia nel 2024 (come emerso dalla sentenza francese). La Corte ha inoltre sottolineato che, se gli elementi prodotti sono inidonei a provare il radicamento ultraquinquennale, la Corte d'appello non è tenuta a compiere attività istruttorie esplorative "ex officio". È stata quindi confermata la decisione di consegna; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis

    introdotto/novellato dall'art. 18-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103

    L'art. 18-bis richiede che la Corte d'appello, per valutare il rifiuto facoltativo di consegna per stabile radicamento in Italia, indichi e valuti i specifici indici rivelatori (legalità della presenza, continuità temporale, distanza temporale rispetto al reato, centro degli interessi lavorativi/familiari/affettivi, pagamento di oneri contributivi e fiscali). Il mancato apprezzamento di tali indici è violazione di legge, ma la Corte non è obbligata a svolgere indagini esplorative ex officio se le prove allegate sono inidonee

  • art. 18, comma 2-bis, legge n. 69/2005

    Richiama l'obbligo per la Corte di appello di formale e specifica valutazione degli indici di radicamento e configura la nullità della decisione in caso di omissione di tale accertamento; nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto che tale obbligo sia stato adempiuto

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5

    Norma procedurale che disciplina adempimenti di cancelleria connessi all'esecuzione del mandato di arresto europeo; la Corte ha disposto l'esecuzione degli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Per ottenere il rifiuto della consegna sulla base del "radicamento" in Italia oltre cinque anni è necessario allegare e provare indici specifici (presenza legale, continuità temporale, centro degli interessi familiari/lavorativi/affettivi, pagamento contributi/fisco, ecc.).
  • La Corte d'appello è tenuta a motivare espressamente la valutazione di tali indici; l'omessa valutazione può comportare vizi di legge, ma la Cassazione sindaca la correttezza della valutazione se risulta puntuale e non contraddittoria.
  • Se gli elementi prodotti dal richiedente sono inidonei a provare il radicamento, la Corte non è obbligata a svolgere indagini esplorative "ex officio" per integrare la prova: l'onere probatorio grava sul ricorrente.
  • La presenza o la partecipazione a reati collegati territorialmente con lo Stato richiedente e la prossimità temporale della commissione del reato possono sconsigliare il riconoscimento del radicamento e favorire la consegna.
  • La mera nascita in Italia o la dichiarazione generica di possesso di permesso di soggiorno "da sempre" non sostituiscono la prova documentale degli indici richiesti; l'equiparazione al cittadino italiano richiede elementi oggettivi (es. cittadinanza) o prova solida del radicamento.

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