Ordinanza n. 8123/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. Della graduatoria nazionale del concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi; 2. Del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla suddetta graduatoria per mancato superamento delle prove d'esame relative al c.d. "semestre filtro 2025"; 3. Dei verbali della Commissione esaminatrice e delle operazioni concorsuali, ove lesivi degli interessi della ricorrente; 4. Del Decreto Ministeriale di indizione della procedura selettiva, nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio tra i concorrenti e la segretezza delle prove; 5. Di ogni altro atto sottostante, presupposto, connesso, conseguente e correlato, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria nazionale e atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, con particolare riferimento alla graduatoria pubblicata l'8 gennaio 2026 e al provvedimento di esclusione
Esito
La controversia
La ricorrente, iscritta al semestre filtro del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 e non ammessa al secondo semestre dopo le relative prove d'esame, ha impugnato la graduatoria nazionale nella parte in cui non la includeva tra gli ammessi, il provvedimento di esclusione, i verbali e le operazioni concorsuali, nonché il decreto ministeriale di indizione, deducendo profili lesivi della par condicio tra concorrenti e della segretezza delle prove. In via cautelare ha chiesto l'ammissione, anche in sovrannumero, o in subordine la ripetizione dell'intera procedura. La ricorrente ha successivamente rinunciato all'istanza cautelare, mantenendo interesse alla decisione di merito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili profili di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la procedura, disciplinata dal decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, si sarebbe conclusa con la graduatoria definitiva pubblicata il 28 gennaio 2026 e tale atto non risulta essere stato espressamente impugnato nei termini. Il Collegio ha ritenuto potenzialmente insufficiente il riferimento generico agli atti conseguenti o al provvedimento di esclusione dalla graduatoria, evidenziando la necessità di una specifica impugnazione della graduatoria definitiva.
La decisione
L'ordinanza non definisce il giudizio né decide definitivamente sull'improcedibilità. Preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla mancata tempestiva impugnazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026. Secondo il Collegio, la graduatoria dell'8 gennaio 2026 si inserisce in una sequenza procedimentale articolata e non costituisce l'atto conclusivo idoneo a definire stabilmente la posizione della candidata. L'eventuale annullamento di atti provvisori o endoprocedimentali potrebbe quindi non incidere sull'assetto consolidato dalla graduatoria finale. Il Collegio ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulle questioni rilevate, prospettando la possibile definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione che può condurre alla definizione del giudizio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti, dopo il contraddittorio sulle questioni rilevate.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Disciplina la procedura concorsuale articolata e prevede la pubblicazione della graduatoria definitiva quale atto conclusivo della procedura.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali articolate in più fasi, la graduatoria definitiva costituisce normalmente l'atto conclusivo che consolida la posizione degli aspiranti; la mancata tempestiva impugnazione di tale atto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di un ricorso proposto contro atti provvisori o endoprocedimentali.
- L'impugnazione della graduatoria definitiva deve essere specifica e tempestiva: il generico riferimento agli atti conseguenti o al provvedimento di esclusione non equivale necessariamente all'impugnazione dell'atto conclusivo della procedura.
- Prima di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie.
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