Cassazione Civile, Sentenza n. 9442/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA relativo al 2009 e aveva rideterminato la sanzione. La questione centrale era l'illegittimo avvalersi del regime di reverse charge (art. 17 DPR 633/1972) nella vendita di un immobile strumentale entro quattro anni dalla fine dei lavori; la CTR aveva ritenuto applicabile il regime sanzionatorio più favorevole previsto dall'art. 6, comma 9-bis.2 del d.lgs. 471/1997 (come riformulato dal d.lgs. 158/2015) e aveva fissato la sanzione in €1.000,00. L'Agenzia ricorreva in Cassazione con tre motivi, denunciando, tra l'altro, ultrapetizione e mancata prova dell'avvenuto versamento dell'IVA da parte del cessionario
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondati i motivi che denunciavano ultrapetizione e vizio di motivazione. Il Collegio ha confermato che il meccanismo di reverse charge fa sì che l'IVA sia "assolta" dal cessionario mediante contabilizzazione e compensazione, per cui, in presenza di un errore concorde nella scelta del regime, trova applicazione la disciplina più favorevole (art. 6, comma 9-bis.2 d.lgs. 471/1997) che prevede una sanzione fissa (250-10.000 euro) con responsabilità solidale del cessionario; per tali ragioni il cedente/non deve riversare l'IVA ma è punito con la sanzione fissa, e la rideterminazione a €1.000 è stata ritenuta congrua. Il ricorso è stato dunque rigettato e non è stato disposto nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte
Norme richiamate
art. 17, d.P.R. n. 633/1972 (reverse charge)
Il regime di inversione contabile trasferisce l'obbligo di assolvere l'IVA al cessionario/committente; attraverso la doppia registrazione il cessionario esercita il diritto a detrazione e in concreto non è normalmente dovuto un esborso all'Erario. Anche se applicato per errore, l'IVA si considera 'assolta' dal cessionario mediante il meccanismo contabile
art. 6, comma 9-bis.2, d.lgs. n. 471/1997 (come riformulato dall'art. 15 d.lgs. n. 158/2015)
Prevede, per il caso in cui l'IVA sia stata erroneamente assolta dal cessionario mediante reverse charge se l'operazione era invece da sottoporre al regime ordinario, una sanzione amministrativa fissa (da €250 a €10.000) con responsabilità solidale del cessionario. In presenza di un 'concorde errore' si applica questa disciplina più favorevole anziché l'obbligo di riversamento dell'imposta da parte del cedente
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 (principio del favor rei)
La norma più favorevole in materia di sanzioni tributarie si applica anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore se il procedimento è ancora pendente e l'atto impugnato non è definitivo; l'applicazione dello ius superveniens può avvenire anche senza espressa domanda del contribuente
art. 112 e art. 360 cod. proc. civ. (riferimenti procedurali)
Richiamati dall'Agenzia per censurare presunte pronunce ultrapetita e vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni procedurali rilevanti, atteso che la CTR ha applicato correttamente il principio del favor rei e ha fornito motivazione sufficiente
Massime di principio
- Il regime di reverse charge, pur non comportando normalmente un versamento effettivo all'Erario (per via dell'operazione di registrazione e detrazione del cessionario), fa comunque ritenere l'IVA 'assolta' dal cessionario anche se ciò avviene per errore; ciò può incidere sulla qualificazione della fattispecie sanzionatoria
- Quando sussiste un 'concorde errore' sulle regole applicabili (cedente e cessionario adottano entrambi lo stesso regime), può trovare applicazione la disciplina sanzionatoria più favorevole (art. 6, comma 9-bis.2 d.lgs. 471/1997) invece dell'obbligo di riversamento dell'imposta
- Il principio del favor rei consente l'applicazione retroattiva di una norma più favorevole in materia sanzionatoria se il procedimento è ancora pendente; il giudice può applicarlo d'ufficio anche se il contribuente non lo ha espressamente chiesto
- Non è indispensabile che il cedente dimostri il versamento effettivo dell'IVA da parte del cessionario per l'applicazione dell'art. 6, comma 9-bis.2: è rilevante l'effetto contabile dell'inversione (la fattura emessa ai sensi dell'art. 17 e la conseguente contabilizzazione da parte del cessionario)
- In situazioni analoghe, l'amministrazione finanziaria dovrebbe valutare con attenzione la sussistenza di un errore concorde e l'applicabilità della sanzione fissa prima di chiedere il riversamento dell'imposta; il contribuente dovrebbe conservare e documentare la fatturazione e la contabilizzazione per dimostrare la modalità concreta di assolvimento dell'IVA
- La misura della sanzione è discrezionale nel range previsto dalla norma, e i giudici possono ridurla in ragione della specifica situazione concreta (es. rideterminazione a €1.000 nella vicenda)
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