Sentenza del 01/02/2016 n. 768 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Accertamento, liquidazione e controlli - Attività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Il termine decorre dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni al contribuente sottoposto ad accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'attività. L'Amministrazione aveva prospettato la natura delittuosa dei rilievi contenuti nel processo verbale come possibile ragione d'urgenza, idonea a giustificare l'emissione anticipata dell'atto.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'inosservanza del termine di sessanta giorni determina, di per sé, l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso ante tempus, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche e concrete ragioni di urgenza. La mera prospettazione della natura delittuosa delle violazioni contestate non costituisce una valida ragione d'urgenza, poiché l'ordinamento prevede strumenti cautelari specifici per i reati e consente, nei casi previsti, il raddoppio dei termini per l'accertamento. Ne consegue l'annullamento dell'atto impositivo emesso senza rispettare il termine dilatorio.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Il termine di sessanta giorni tutela il contraddittorio procedimentale e consente al contribuente di formulare osservazioni e richieste prima dell'emissione dell'atto. La sua violazione comporta l'illegittimità dell'accertamento, salvo urgenze specifiche, concrete e adeguatamente giustificate.
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
La possibile configurabilità di reati tributari non esonera automaticamente l'Amministrazione dal rispetto del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente.
Decreto-legge n. 223 del 2006, art. 37
La normativa prevede il raddoppio dei termini di accertamento nei casi collegati a violazioni penalmente rilevanti, ma tale allungamento del termine decadenziale non costituisce, di per sé, una ragione d'urgenza per emettere l'avviso prima della scadenza del termine di sessanta giorni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3
Disciplina il raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi in presenza delle condizioni previste dalla legge, senza incidere automaticamente sull'obbligo di rispettare il contraddittorio endoprocedimentale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Prevede il raddoppio dei termini per gli accertamenti IVA nei casi stabiliti dalla legge; anche tale meccanismo riguarda i termini di decadenza dell'azione accertatrice e non legittima, da solo, l'emissione anticipata dell'avviso.
Massime di principio
- Quando l'accertamento segue un accesso, un'ispezione o una verifica presso i locali del contribuente, l'Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura prima di notificare l'avviso.
- L'emissione anticipata dell'avviso è legittima solo in presenza di ragioni di urgenza specifiche, concrete, attuali e adeguatamente motivate nell'atto; non è sufficiente un richiamo generico alla gravità o alla possibile natura penale delle violazioni.
- Il termine di sessanta giorni tutela il contraddittorio e la collaborazione tra contribuente e Amministrazione; la sua violazione comporta l'illegittimità dell'atto, salvo una valida eccezione d'urgenza.
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento e gli eventuali strumenti cautelari penali sono istituti distinti: l'esistenza di uno di questi strumenti non elimina automaticamente il termine dilatorio di sessanta giorni.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data di consegna del processo verbale, la data di emissione o notifica dell'avviso e l'effettiva motivazione dell'urgenza, contestando l'atto se il termine non è stato rispettato senza una giustificazione concreta.
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