Cassazione Civile, Ordinanza n. 06598/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da due soggetti che si assumevano creditori risarcitori nei confronti di un ex amministratore di banca, per far dichiarare inefficace nei loro confronti l'atto con cui, successivamente al sorgere della situazione debitoria, erano stati integrati altri immobili in un preesistente fondo patrimoniale dei coniugi. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno accolto la domanda, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 2901 c.c. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per conflitto di interessi del difensore unico delle controparti e conseguente invalidità della procura, in violazione degli artt. 83, 162 e 182 c.p.c.; 2) nullità per omesso controllo delle condizioni dell'azione e per mancata disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che avevano portato alla risoluzione della banca e alla liquidazione coatta amministrativa, oltre a contestazione della legittimazione attiva delle attrici; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. in tema di scientia damni, connessa alla valutazione di presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. e al preteso travisamento degli elementi probatori; 4) ulteriore violazione dell'art. 2901 c.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sempre sulla scientia damni e sulla prova dei presupposti della revocatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e inammissibili il terzo e il quarto perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inefficace, nei confronti delle banche creditrici, l'atto di integrazione del fondo patrimoniale. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti della parte intimata rimasta priva di attività difensiva.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure di nullità prospettate
art. 83 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla procura e al preteso conflitto di interessi del difensore
art. 162 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma violata per la dedotta nullità della procura/procedimento
art. 182 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per la sanatoria dei vizi di rappresentanza e difesa
art. 2740 c.c.
richiamato per chiarire la funzione dell'azione revocatoria, diretta a ricostituire la garanzia patrimoniale generica del creditore
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 81 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di condizioni dell'azione/legittimazione
art. 100 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di interesse ad agire e legittimazione
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per pretesa ultrapetizione/omessa pronuncia
art. 2901 c.c.
norma centrale: l'atto dispositivo è revocabile se pregiudica la garanzia patrimoniale del creditore; per gli atti gratuiti la scientia damni consiste nella conoscenza del pregiudizio ragionevolmente derivabile alle ragioni creditorie
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzate per la prova della scientia damni e degli altri presupposti della revocatoria
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto non consentita in cassazione una diversa lettura del materiale istruttorio
art. 101 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo insieme agli artt. 112 e 115 c.p.c. per contestare la decisione di merito
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a riesaminare il merito
art. 2697 c.c.
richiamato per dedurre un'erronea ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha escluso la possibilità di rivalutare il compendio probatorio
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 228/2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 d.p.r. 115/2002
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria il conflitto di interessi del difensore rileva solo se concreto, attuale o potenziale, e tale da impedire la tutela dell'interesse di un assistito senza pregiudicare quello dell'altro: non basta un conflitto meramente astratto o ipotetico.
- L'azione revocatoria ordinaria non serve a travolgere la validità dell'atto dispositivo, ma solo a renderlo inefficace nei confronti del creditore vittorioso, al fine di ricostituire la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
- La revocatoria può essere proposta anche in presenza di un credito litigioso o sotto condizione; la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non è antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia revocatoria.
- In cassazione non è consentito dedurre formalmente violazioni di legge o vizi di motivazione per ottenere in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici già esaminati dai giudici di merito.
- Per gli atti a titolo gratuito, ai fini dell'art. 2901 c.c., la scientia damni non richiede la consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma la semplice conoscenza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni creditorie.
- La costituzione di beni in fondo patrimoniale può integrare un pregiudizio revocatorio quando sottrae o rende più difficile l'aggressione esecutiva del patrimonio rispetto alla precedente disponibilità del bene o della liquidità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06512/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06514/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06517/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06530/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06534/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06536/2026 del 19/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →