Cassazione Penale, Sentenza n. 8672/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di manufatti realizzati abusivamente in zona sismica e paesaggisticamente vincolata. Primo motivo: doglianza sulla mancanza del periculum in mora, essendo gli edifici principali ultimati (intorno al 2018) e solo alcune opere minori incomplete; censura per mancata motivazione sul nesso tra libera disponibilità degli immobili e aggravamento/ prolungamento delle conseguenze del reato. Richiamo al principio di proporzionalità delle misure reali. Secondo motivo: violazione per utilizzo di elementi di indagine acquisiti dopo la scadenza del termine massimo semestrale delle indagini preliminari (termine scaduto 28/02/2023; informativa del 15/03/2023 e proroga richiesta tardivamente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondate e generiche le censure: il Tribunale aveva adeguatamente motivato il periculum in mora, sia con riguardo ai lavori ancora in corso (rischio di prosecuzione delle opere abusive), sia con riguardo alle opere ultimate per il concreto aumento del carico urbanistico in area destinata a verde agricolo e per i rischi connessi alla violazione delle norme paesaggistiche e sismiche; la motivazione del giudice di merito è stata considerata sufficiente e attinente al caso concreto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto l'eccezione generica e non autosufficiente: il ricorso non indicava gli atti d'indagine, né le loro date, mentre la giurisprudenza richiede che si valuti la data di compimento dei singoli atti e non la data dell'informativa che li sintetizza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001
art. 44, comma 1, lett. c), artt. 83, 93, 95
Norme del testo unico sull'edilizia richiamate in relazione ai reati di abusivismo edilizio; la loro violazione giustifica il decreto di sequestro preventivo per tutelare l'assetto del territorio.
D.Lgs. 42/2004
Norma in materia di vincoli paesaggistici; la sua violazione integra profili di illiceità che aggravano il pericolo per il territorio e giustificano misure cautelari reali.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Riferimento formale alle richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero alla Corte; disciplina procedurale relativa alla partecipazione del PM nelle fasi di impugnazione in Cassazione.
Codice di procedura penale
art. 325, comma 1; art. 606, comma 1, lett. e); art. 125, comma 3; art. 616
Art. 325 c.p.p.: ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestri ammesso soltanto per violazione di legge. Art. 606(1)(e) c.p.p.: disciplina i motivi di ricorso in cassazione (limiti di riesame); art. 125(3) c.p.p.: principio sulla apparente motivazione; art. 616 c.p.p.: conseguenze economiche dell'inammissibilità (spese e ammenda alla cassa delle ammende).
Massime di principio
- Il periculum in mora per il sequestro preventivo di opere abusive deve essere valutato concretamente e attualmente dal giudice di merito: non basta l'affermazione astratta, va motivato il nesso tra libera disponibilità del bene e rischio di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato.
- Nel caso di manufatti realizzati in zona agricola o paesaggisticamente vincolata, l'aumento del carico urbanistico può essere desunto dalla consistenza dell'opera, dalla sua destinazione d'uso e dalla destinazione urbanistica dell'area, e ciò può giustificare il sequestro anche se alcune opere risultano ultimate.
- Le censure sulla motivazione del giudice di merito in materia di misure cautelari reali devono essere specifiche: in sede di cassazione non è possibile un riesame sovrabbondante del merito; si può censurare la motivazione solo per sua inesistenza o mera apparenza, non per semplice dissenso.
- Per contestare l'utilizzabilità di atti d'indagine per presunta scadenza del termine delle indagini preliminari è necessario indicare nel ricorso gli atti contestati e le relative date di compimento; conta la data di compimento degli atti investigativi e non la data dell'informativa che li riassume.
- I ricorsi generici o non autosufficienti rispetto alla documentazione richiamata sono di norma dichiarati inammissibili e possono comportare la condanna alle spese e l'applicazione di ammende.
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