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Sentenza

Sentenza del 31/03/2017 n. 8401 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio relativa all'accertamento IRPEG, IRAP e IVA per il 2003. Con il primo motivo ha contestato la motivazione per relationem della sentenza d'appello, ritenuta genericamente adesiva alla decisione di primo grado. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione insufficiente e contraddittoria sulla deducibilità e detraibilità di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti: le prestazioni sarebbero state eseguite da un soggetto diverso da quello indicato nelle fatture e una delle società formalmente fornitrici risultava inattiva nel 2003. La CTR aveva ritenuto decisive le circostanze che i pagamenti fossero stati effettuati tramite bonifico e che i costi risultassero documentati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che la motivazione per relationem è legittima quando il giudice d'appello richiama la decisione di primo grado rendendo comunque comprensibili le ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva motivato in modo superficiale e illogico, limitandosi a valorizzare l'avvenuto pagamento senza esaminare adeguatamente gli elementi indicati dall'Agenzia, cioè le dichiarazioni del soggetto che affermava di aver svolto le prestazioni e l'inattività di una delle società fatturanti. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve indicare le ragioni di fatto e di diritto della decisione; il richiamo alla sentenza di primo grado è ammissibile solo se consente di comprendere l'esame delle censure d'appello.

  • L. n. 537/1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16/2012, art. 8, comma 1, convertito dalla L. n. 44/2012

    Sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti per il solo fatto che siano stati sostenuti, salvo che contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure riguardino beni o servizi direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo.

    La norma, applicabile retroattivamente in senso favorevole, consente in linea generale la deduzione dei costi effettivamente sostenuti anche se la fattura proviene da un soggetto diverso dall'effettivo prestatore. Restano tuttavia necessarie la reale sostenibilità del costo e la sua inerenza, competenza, certezza e determinabilità; inoltre, il pagamento da solo non dimostra automaticamente l'effettività dell'operazione.

  • Art. 360 c.p.c., n. 4

    Consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza è affetta da vizi processuali, tra cui la carenza o l'insufficienza strutturale della motivazione nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Il pagamento tramite bonifico costituisce un elemento probatorio rilevante, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare che la prestazione sia stata realmente eseguita dal soggetto indicato in fattura o che l'operazione abbia avuto la natura dichiarata.
  • In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, occorre distinguere tra l'effettiva esistenza del costo e l'identità del soggetto che ha emesso la fattura. Un costo realmente sostenuto può essere deducibile, purché siano rispettati effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
  • Le dichiarazioni dell'effettivo prestatore e l'inattività della società formalmente fornitrice sono indizi che il giudice deve esaminare e valutare espressamente; non possono essere ignorati con il solo richiamo all'avvenuto pagamento.
  • La motivazione per relationem è valida soltanto se, mediante il richiamo alla decisione precedente, consente di ricostruire il ragionamento del giudice e dimostra che i motivi d'appello sono stati effettivamente esaminati.
  • Quando la motivazione d'appello si limita a una adesione generica alla decisione di primo grado senza confrontarsi con gli elementi decisivi dedotti dall'amministrazione o dal contribuente, la sentenza può essere cassata per motivazione insufficiente o illogica.

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