Cassazione Penale, Sentenza n. 22109/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Bari che, su istanza della Procura Generale, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Moreno. Il ricorrente ha dedotto che la revoca era illegittima perché il nuovo delitto preso a fondamento della revoca era stato commesso il 19/07/2019, cioè oltre il termine quinquennale decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio (irrevocabile il 14/01/2014).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., la revoca della sospensione condizionale opera solo se il nuovo delitto è stato commesso nei termini stabiliti; il quinquennio va computato dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio. Poiché il reato del 19/07/2019 è avvenuto oltre il quinquennio dalla irrevocabilità (14/01/2014), la revoca era illegittima.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen.
La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto quando il condannato commetta, nei termini stabiliti, un delitto per il quale riporti una pena detentiva. La revoca è pertanto subordinata al requisito temporale del compimento del nuovo reato entro il termine previsto.
art. 163, comma primo, cod. pen.
Il termine (quinquennale o biennale) per l'eventuale revoca della sospensione va computato a partire dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095)
Conferma del principio secondo cui il termine previsto dall'art. 163 va computato dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio anche ai fini dell'art. 168.
Massime di principio
- Il periodo utile per valutare la revoca automatica della sospensione condizionale (biennio o quinquennio) si computa dalla data in cui la sentenza che ha concesso il beneficio è divenuta irrevocabile.
- La revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, opera solo se il nuovo delitto è stato commesso entro il termine previsto; la commissione del reato oltre tale termine rende illegittima la revoca.
- Per valutare la legittimità della revoca è fondamentale accertare con precisione le date: data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e data di commissione del nuovo reato.
- La revoca può essere annullata senza rinvio se risulta evidente che il nuovo reato è stato commesso oltre il termine utile, in quanto l'errore è di diritto e non richiede nuovo esame istruttorio.
- In situazioni complesse (più sentenze, date di irrevocabilità diverse, misure diverse) occorre ricostruire cronologicamente le irrevocabilità e l'efficacia dei provvedimenti per verificare se sussistano i presupposti della revoca.
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