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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-575/24

Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 25 febbraio 2026. — Belgische Staat / Federale Overheidsdienst Financiën contro Digipolis Antwerpen AG e District09 AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Ambito di applicazione – Assoggettamento – Ente di diritto pubblico – Articoli 2, 9 e 13 della direttiva 2006/112/CE – Cooperazione intercomunale – Delega di gestione – Associazione incaricata della gestione – Prestazioni di servizi telematici a favore dei membri dell’associazione. — Causa T-575/24

Giurisprudenza europea62024TJ0575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale, in sede di rinvio pregiudiziale, ha stabilito che una associazione incaricata della gestione di diritto pubblico che presta servizi telematici ai propri membri svolge un’attività economica a titolo oneroso e in modo indipendente, integrando così la nozione di soggetto passivo IVA. Ha inoltre precisato che l’articolo 13 della direttiva IVA non consente il non assoggettamento nel caso esaminato e che lo status IVA dei singoli membri non modifica tale conclusione. Infine, la prassi belga della teoria dell’"emanazione", che qualifica le prestazioni come rese ai membri a sé stessi, non può incidere sull’applicazione della direttiva IVA.

IVA e associazioni incaricate della gestione: una persona giuridica di diritto pubblico che presta servizi telematici ai propri membri è soggetto passivo e una prassi nazionale di "prestazioni a sé stessi" non può escludere l’imposizione

La questione giuridica

Se, alla luce degli articoli 2, 9 e 13 della direttiva 2006/112/CE e del principio di neutralità dell’IVA, una persona giuridica di diritto pubblico organizzata come associazione incaricata della gestione, che fornisce servizi telematici e cessioni connesse ai propri membri in regime di delega di gestione, debba essere considerata soggetto passivo IVA; se occorra distinguere tra membri pubblici e membri soggetti passivi; e se una prassi fiscale nazionale che qualifica tali prestazioni come prestazioni "a sé stessi" possa incidere sull’assoggettamento.

Principio di diritto

Una persona giuridica di diritto pubblico costituita come associazione incaricata della gestione deve essere considerata soggetto passivo IVA quando, in modo stabile e indipendente, fornisce ai propri membri servizi telematici e cessioni connesse di materiale informatico a titolo oneroso; non rileva distinguere tra membri in base al loro status IVA ai fini dell’assoggettamento delle operazioni, né una prassi nazionale che consideri tali prestazioni come rese "a sé stessi" può sottrarle all’IVA, poiché la disciplina nazionale non può creare una deroga ulteriore rispetto a quelle previste dalla direttiva 2006/112/CE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 11 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 13 della direttiva 2006/112/CE
  • Allegato I della direttiva 2006/112/CE
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 50 ter

IVA e associazioni incaricate della gestione: qualificazione soggettiva e prassi nazionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del hof van beroep te Antwerpen in una controversia fiscale tra lo Stato belga e i successori di Digipolis, associazione di diritto pubblico incaricata della gestione di servizi telematici. Il problema era stabilire se le prestazioni rese ai membri dell’associazione dovessero o meno essere assoggettate all’IVA e se la prassi amministrativa belga della teoria dell’"emanazione" potesse escludere l’imposizione.

Fatti e procedimento principale

Digipolis era stata costituita nel 2003 da comuni e centri pubblici per il benessere sociale, con statuto fondato sul decreto belga sulla cooperazione intercomunale. In seguito, erano entrate nell’associazione anche alcune agenzie autonome esterne dei membri fondatori. L’associazione forniva servizi telematici e materiale informatico ai propri membri e anche a terzi.

L’amministrazione fiscale belga, dopo un controllo sugli anni 2014-2016, aveva ritenuto che le somme fatturate ai membri aderenti dovessero essere assoggettate all’IVA, assumendo che tali membri fossero soggetti passivi ai sensi del diritto interno. La Digipolis aveva poi versato l’IVA anche per gli anni 2017-2020 e chiesto il rimborso, domanda respinta dall’amministrazione. Il giudice di primo grado aveva accolto la tesi dell’associazione, ma in appello è stato proposto il rinvio pregiudiziale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se gli articoli 2, 9 e 13 della direttiva 2006/112/CE ostino a che una associazione incaricata della gestione sia considerata non soggetta a IVA quando i servizi sono trattati, per effetto della prassi belga, come prestazioni rese ai membri "a sé stessi";
  • se occorra distinguere tra membri rientranti nell’articolo 13 della direttiva IVA ed altri membri soggetti ai sensi dell’articolo 9.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 2 della direttiva IVA, che assoggetta all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, che definisce il soggetto passivo e l’attività economica;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, che disciplina il non assoggettamento degli enti di diritto pubblico quando agiscono in quanto pubbliche autorità;
  • l’allegato I, che include i servizi di telecomunicazione tra le attività che possono comunque rendere imponibile l’ente pubblico.

Ragionamento della Corte: operazioni a titolo oneroso

La Corte ha anzitutto verificato se le prestazioni della Digipolis fossero rese a titolo oneroso. Ha ribadito che ciò esige un nesso diretto tra servizio e corrispettivo, ma che il corrispettivo può essere forfettario, annuale e anche limitato alla copertura dei costi senza perdere il carattere di controprestazione. Nel caso concreto, i contributi dei membri erano versati proprio come contropartita dei servizi telematici e delle forniture di materiale informatico, dunque il requisito dell’onerosità risultava soddisfatto.

Ragionamento della Corte: attività economica e indipendenza

Quanto alla nozione di attività economica, il Tribunale ha sottolineato il suo carattere oggettivo e ampio. La circostanza che l’associazione operasse nell’ambito di una delega di gestione e perseguendo economie di scala non escludeva, di per sé, la natura economica dell’attività; inoltre Digipolis forniva servizi anche a terzi.

Sul requisito dell’indipendenza, la Corte ha ritenuto che, pur essendo controllata dai membri, Digipolis fosse una persona giuridica di diritto pubblico dotata di propri statuti, organi, capitale, patrimonio, bilancio e dipendenti, quindi non una mera struttura interna dei membri. Spettava comunque al giudice nazionale verificare in concreto se l’associazione agisse in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, assumendosi il rischio economico; gli elementi del fascicolo deponevano però in favore della qualifica di soggetto passivo.

Ragionamento della Corte: articolo 13 della direttiva IVA

La Corte ha poi esaminato il non assoggettamento previsto per gli enti di diritto pubblico. Tale deroga va interpretata restrittivamente e richiede cumulate due condizioni: esercizio da parte di un ente di diritto pubblico e svolgimento dell’attività in quanto pubblica autorità.

Nel caso di Digipolis, pur potendosi essa qualificare come ente di diritto pubblico, non risultava che svolgesse le prestazioni telematiche nell’esercizio di prerogative pubbliche; anzi, operava alle stesse condizioni di un operatore privato. Inoltre, i servizi telematici rientrano nell’allegato I e, poiché non erano trascurabili ma costituivano l’attività principale dell’associazione, il terzo comma dell’articolo 13 escludeva comunque il non assoggettamento. Il Tribunale ha anche osservato che l’assenza di assoggettamento avrebbe potuto generare distorsioni della concorrenza.

Irrilevanza dello status IVA dei membri

La Corte ha chiarito che, ai fini dell’articolo 2 della direttiva IVA, ciò che conta è la qualità del soggetto che effettua le operazioni, non quella dei destinatari. Non era quindi necessario distinguere tra membri "pubblici" e membri "soggetti passivi" per stabilire l’imponibilità delle prestazioni rese da Digipolis. La valutazione va compiuta sulla base della posizione fiscale e dell’attività del prestatore, non del cliente.

Prassi nazionale della teoria dell’"emanazione"

Un passaggio centrale riguarda la teoria dell’"emanazione", prassi fiscale belga che considera le prestazioni dell’associazione come se fossero rese dai membri a se stessi. Il Tribunale ha affermato che tale finzione non può modificare la qualificazione derivante dalla direttiva IVA: se l’associazione soddisfa i criteri di attività economica, onerosità e indipendenza, essa è soggetto passivo e il diritto nazionale non può creare una ulteriore ipotesi di non assoggettamento non prevista dagli articoli 11 e 13 della direttiva.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha risposto che gli articoli 2, 9 e 13 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che:

  • una persona giuridica di diritto pubblico organizzata come associazione incaricata della gestione, che presta servizi telematici e cessioni connesse ai propri membri nell’ambito di una delega di gestione, è soggetto passivo IVA, senza distinzione tra i membri in base al loro status IVA, purché le prestazioni siano a titolo oneroso e l’attività sia esercitata in modo indipendente;
  • una prassi fiscale nazionale che tratti tali prestazioni come prestazioni a sé stessi dei membri non può mettere in discussione l’assoggettamento all’IVA.

Principi pratici per l’operatore

La sentenza conferma che l’assetto organizzativo pubblico o intercomunale non basta a escludere l’IVA. In presenza di corrispettivi, anche forfettari e destinati a coprire i costi, e di una struttura autonoma che opera sul mercato anche verso terzi, l’associazione deve essere trattata come soggetto passivo. Il professionista deve quindi verificare sempre la natura concreta delle prestazioni, l’autonomia organizzativa e l’eventuale applicabilità dell’articolo 13, senza attribuire valore decisivo a prassi amministrative interne contrarie alla direttiva.

Come è indicizzato

Materieivaenti di diritto pubblicofiscalità indirettacooperazione intercomunaleservizi telematici

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