Tribunale, Sentenza T-433/24
Judgment of the General Court (First Chamber) of 25 February 2026. — Edward William Batchelor v European Commission. — Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Regulation (EU) 2022/1925 – Documents relating to designation as a gatekeeper – Refusal of access – Obligation to state reasons – Exception relating to the protection of court proceedings – Exception relating to the protection of the purpose of inspections, investigations and audits – Overriding public interest – Obligation to state reasons. — Case T-433/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego della Commissione di concedere accesso a 15 documenti interni relativi alla procedura di designazione di ByteDance come gatekeeper ai sensi del DMA. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione e ha confermato che la divulgazione avrebbe potuto pregiudicare i procedimenti giurisdizionali pendenti sulla designazione, alterando l’equilibrio tra le parti. Ha inoltre escluso l’esistenza di un interesse pubblico prevalente e la possibilità di un accesso parziale ai documenti.
Accesso ai documenti relativi alla designazione di ByteDance come gatekeeper ex DMA: legittimità del diniego della Commissione fondato sulla tutela dei procedimenti giurisdizionali e sull’assenza di un interesse pubblico prevalente
La questione giuridica
Se la Commissione potesse legittimamente rifiutare l’accesso a documenti interni relativi alla pre-notifica e alla designazione di ByteDance come gatekeeper, invocando la tutela dei procedimenti giurisdizionali ex articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001; se avesse adeguatamente motivato il diniego; se sussistesse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione; e se fosse dovuto l’accesso parziale ai documenti.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che la Commissione può negare l’accesso a documenti interni, anche non redatti nel contesto del giudizio pendente, quando essi presentino un collegamento rilevante con un ricorso già introdotto e la loro divulgazione sia idonea a compromettere l’uguaglianza delle armi e la serenità del processo, rivelando posizioni preliminari e interne dell’istituzione sulle questioni controverse. In tale ipotesi, se il diniego è adeguatamente motivato, non è dimostrato un interesse pubblico prevalente specifico e la totalità dei documenti è coperta dalle eccezioni invocate, la Commissione non è tenuta a concedere accesso parziale. La decisione di diniego è quindi legittima.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 6, regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 3 regolamento (UE) 2022/1925
- Articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, regolamento (UE) 2022/1925
- Articolo 17, paragrafo 3, regolamento (UE) 2022/1925
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/814
- Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
Accesso ai documenti relativi alla designazione di ByteDance come gatekeeper ex DMA
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Commissione che ha negato l’accesso, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, a documenti interni connessi alla procedura di designazione di ByteDance come gatekeeper ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925 (DMA). Il Tribunale, decidendo senza fase orale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, ha respinto integralmente il ricorso.
Fatti e procedimento amministrativo
ByteDance ha notificato alla Commissione, nel luglio 2023, il proprio status ai fini dell’articolo 3, paragrafo 3, DMA, nell’ambito di discussioni pre-notificatorie previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/814. La Commissione ha poi adottato il 5 settembre 2023 la decisione di designazione come gatekeeper ex articolo 3 DMA, ritenendo soddisfatte le soglie dell’articolo 3, paragrafo 2, e non sufficientemente superata la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 5.
Successivamente ByteDance ha impugnato la decisione di designazione e chiesto misure cautelari; tali iniziative sono state respinte. Nel frattempo, il ricorrente, che aveva agito come consulente legale di ByteDance in quel contenzioso, ha chiesto l’accesso a comunicazioni, minute, note e presentazioni relative agli scambi interni della Commissione sulla potenziale designazione di ByteDance come gatekeeper. La Commissione ha negato l’accesso in via confermativa.
Documenti richiesti e decisione impugnata
La Commissione ha individuato 15 documenti riconducibili a tre categorie:
- verbali di riunioni interne tra funzionari e membri dei gabinetti dei Commissari competenti;
- note preparate dai servizi della Commissione per i gabinetti, con le relative email di trasmissione;
- una presentazione preparata dalla DG Concorrenza per un incontro con la Vicepresidente esecutiva Vestager.
Secondo la Commissione, tali documenti facevano parte del fascicolo amministrativo della pratica DMA.100040 e rientravano nelle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, ossia tutela dei procedimenti giurisdizionali e tutela del উদ্দেশivo delle indagini.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il ricorrente deduceva cinque motivi:
- violazione della tutela del fine delle indagini;
- violazione della tutela dei procedimenti giurisdizionali;
- mancato riconoscimento di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione;
- violazione dell’obbligo di accesso parziale;
- insufficienza della motivazione.
Il Tribunale ha esaminato prima il quinto motivo sulla motivazione, poi il secondo motivo sulla tutela dei procedimenti giurisdizionali, quindi gli altri motivi.
Motivazione del diniego
Quanto all’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE, il Tribunale ha ricordato che l’istituzione deve indicare in modo chiaro e comprensibile perché il documento richiesto rientri nell’eccezione invocata e perché la necessità di tutela sia reale. Ha però rilevato che, nel caso di specie, la Commissione aveva spiegato:
- perché la procedura di designazione poteva essere trattata come un’indagine;
- perché il carattere preliminare e interno dei documenti rendeva plausibile il rischio di compromissione della raccolta di informazioni sensibili e del clima di fiducia;
- perché i documenti erano stati classificati per categorie e collegati alla procedura di pre-notifica e alla decisione di designazione;
- perché non era possibile un accesso parziale.
Il quinto motivo è quindi stato respinto.
Tutela dei procedimenti giurisdizionali
Sul secondo motivo, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, mira a preservare l’uguaglianza delle armi e la buona amministrazione della giustizia. Per applicare l’eccezione non è necessario che i documenti siano stati redatti nel contesto del giudizio pendente, ma occorre che al momento del diniego essi abbiano un collegamento rilevante con una controversia pendente e che la divulgazione possa rivelare la posizione dell’istituzione su questioni controverse.
Nel caso concreto, i documenti:
- erano interni e preparatori;
- erano stati elaborati nella fase di pre-notifica e in vista della decisione di designazione;
- contenevano valutazioni preliminari e interpretazioni interne;
- erano strettamente connessi al ricorso di annullamento già proposto da ByteDance contro la decisione di designazione.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che la divulgazione avrebbe potuto esporre al dibattito pubblico gli argomenti della Commissione, compromettendo l’uguaglianza delle armi e la serenità del processo. Ha pertanto confermato la legittimità del diniego sulla base dell’eccezione relativa ai procedimenti giurisdizionali.
Interesse pubblico prevalente
Il ricorrente sosteneva che vi fosse un interesse pubblico prevalente a conoscere il ragionamento della Commissione, anche per ragioni di trasparenza, accountability e corretta amministrazione nella prima applicazione del DMA. Il Tribunale ha però osservato che l’onere di provare un interesse prevalente grava su chi lo invoca e richiede circostanze specifiche, non semplici affermazioni generali.
Ha qualificato l’interesse delle imprese concorrenti a conoscere il ragionamento della Commissione come interesse privato, non pubblico. Quanto all’interesse alla trasparenza e alla buona amministrazione, lo ha ritenuto troppo generale e non sufficientemente pressante da prevalere sulla tutela dei procedimenti giurisdizionali. Ha inoltre considerato irrilevanti i documenti prodotti dal ricorrente a sostegno della tesi dell’interesse pubblico, sia perché non dimostravano un beneficio concreto della divulgazione, sia perché alcuni erano successivi alla decisione impugnata.
Accesso parziale
In ordine all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, il Tribunale ha confermato che la Commissione aveva esaminato la possibilità di divulgare solo parti dei documenti. Ha ritenuto che l’intero insieme dei documenti fosse coperto dalle eccezioni invocate, poiché tutti rientravano nel fascicolo amministrativo e contenevano posizioni interne e preliminari suscettibili di compromettere il procedimento giurisdizionale. Di conseguenza, la Commissione non era tenuta a oscurare solo alcune parti: l’accesso parziale è stato correttamente escluso.
Esito della causa
Il Tribunale ha respinto tutti i motivi di ricorso e ha quindi annullato la domanda di accesso indiretta del ricorrente. In applicazione della regola di soccombenza dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha condannato il ricorrente alle spese.
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