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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-72/25

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 25 February 2026. — Viva Credit IFN SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU figurative mark Vivawallet – Partial revocation – Genuine use of the mark – Proof of genuine use – Article 58(1)(a) and (2) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-72/25

Giurisprudenza europea62025TJ0072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Viva Credit IFN SA contro la decisione dell’EUIPO che aveva annullato solo in parte la revoca del marchio Vivawallet. La Corte ritiene sufficiente la motivazione della commissione di ricorso e conferma che il titolare ha provato l’uso effettivo del segno per i servizi rimasti in vita, sulla base di un complesso di documenti valutati nel loro insieme. La domanda di revoca è quindi respinta e la ricorrente è condannata alle spese.

Marchio dell’Unione europea Vivawallet: legittimità della revoca parziale per mancato uso e sufficienza della prova di uso effettivo su più servizi.

La questione giuridica

Se la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, che ha respinto solo in parte la domanda di revoca del marchio figurativo dell’Unione europea Vivawallet per asserito mancato uso, fosse viziata da difetto di motivazione e da errore nella valutazione della prova dell’uso effettivo, in particolare quanto a luogo, entità, natura dell’uso e corrispondenza tra uso provato e servizi rivendicati nelle classi 35, 36, 38, 39, 41 e 42.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che la revoca del marchio UE per mancato uso deve essere disposta solo per i servizi per i quali il titolare non abbia fornito una prova solida, oggettiva e complessiva dell’uso effettivo nel periodo e nel territorio rilevanti; l’uso può risultare da un insieme di elementi probatori anche eterogenei, valutati globalmente, e può riguardare solo una parte dei servizi registrati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. La decisione impugnata è inoltre sufficientemente motivata quando consente alle parti e al giudice di comprendere il ragionamento seguito, senza che l’organo amministrativo debba rispondere puntualmente a tutte le argomentazioni delle parti. Nel caso concreto, la prova prodotta da Viva Wallet è stata ritenuta idonea a dimostrare l’uso effettivo del segno Vivawallet per i servizi contestati nelle classi 35, 36, 38, 39, 41 e 42, sicché il ricorso è stato respinto integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 18 regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 71, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21, primo comma, Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 19, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 10, paragrafi 3 e 4, regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 97, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2017/1001

Marchio dell’Unione europea Vivawallet: revoca parziale per mancato uso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca per mancato uso di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il Tribunale esamina se la prova dell’uso effettivo del segno "Vivawallet" fosse sufficiente per mantenere il marchio registrato per numerosi servizi delle classi 35, 36, 38, 39, 41 e 42.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato era stato registrato nel 2015 su domanda di Viva Wallet AE Symetochon – Anaptyxis Logismikoy. Nel 2022 Viva Credit IFN SA aveva chiesto la revoca del marchio ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 per mancato uso nel periodo quinquennale rilevante. La divisione competente aveva accolto la domanda solo in parte, revocando i diritti per i servizi indicati nel ricorso; la commissione di ricorso aveva invece annullato in parte tale decisione, ritenendo provato l’uso effettivo per la maggior parte dei servizi rivendicati e confermando la revoca solo per alcuni servizi specifici di alcune classi.

Eccezioni preliminari di ricevibilità

EUIPO e interveniente avevano contestato la ricevibilità del ricorso, sostenendo che i motivi erano vaghi e insufficientemente precisi ai sensi dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale. Il Tribunale respinge l’eccezione: dall’atto introduttivo risultavano chiaramente sia il primo motivo, relativo alla violazione delle norme sul mancato uso, sia il secondo motivo, relativo alla motivazione della decisione. I rilievi, pur sintetici in alcuni passaggi, erano comprensibili e idonei a consentire alla controparte e al giudice di difendersi e statuire.

Normativa rilevante e criteri sull’uso effettivo

Il Tribunale richiama l’articolo 18 e l’articolo 58, paragrafi 1, lettera a), e 2, del regolamento (UE) 2017/1001, nonché l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625. Ribadisce che l’uso effettivo presuppone un uso pubblico e reale del marchio, in conformità alla sua funzione essenziale di garantire l’origine dei servizi, e che la prova non può basarsi su mere probabilità o presunzioni, ma su elementi solidi e oggettivi. La valutazione deve essere globale, considerando insieme luogo, tempo, entità e natura dell’uso.

Motivo sulla motivazione: sufficienza e coerenza della decisione impugnata

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse motivato in modo incoerente, analizzando alcuni servizi separatamente e altri in gruppo, e con differente livello di dettaglio tra le varie classi. Il Tribunale osserva che l’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 296 TFUE, non impone una risposta puntuale a tutte le argomentazioni delle parti. È sufficiente che emergano i fatti e le valutazioni giuridiche decisive. Nel caso concreto, la decisione impugnata esponeva in modo comprensibile il ragionamento seguito e consentiva il controllo giurisdizionale, sicché il motivo è stato respinto.

Motivo sull’uso effettivo: valutazione globale della prova

Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso ha correttamente considerato il complesso degli elementi probatori, tra cui e-mail ai clienti, stampe di siti web, newsletter, termini e condizioni, accordi di collaborazione, fotografie di carte, estratti di archivio, articoli stampa e dati analitici. Richiama il principio secondo cui una pluralità di indizi, presi insieme, può dimostrare l’uso effettivo anche se ciascun elemento, isolatamente, non sarebbe sufficiente.

Luogo dell’uso

Quanto al territorio, il Tribunale approva l’accertamento secondo cui l’uso era principalmente in Grecia ma anche in altri Stati membri, in particolare Cipro e Romania. Le e-mail inviate a clienti di tali Paesi, la lingua greca, la valuta e gli indirizzi presenti nei documenti, letti congiuntamente, hanno consentito di desumere che i servizi erano rivolti non solo al mercato greco ma anche ad altri mercati dell’Unione. L’argomento della ricorrente secondo cui l’uso in Grecia non basterebbe è stato considerato inconferente, poiché il marchio era stato ritenuto usato nel territorio dell’Unione nel suo complesso.

Entità dell’uso

Sull’entità dell’uso, il Tribunale ricorda che vanno considerati volume commerciale, durata e frequenza. La commissione di ricorso aveva tenuto conto di un ampio numero di prove che mostravano una regolare attività durante il periodo rilevante, con un significativo volume di transazioni, di clienti, di punti vendita e di ticket emessi. Pertanto, non si trattava di uso simbolico o meramente difensivo, ma di impiego reale volto a creare e conservare quote di mercato.

Natura dell’uso e segno come nome commerciale

La ricorrente contestava che l’uso di "Viva Wallet" come denominazione sociale potesse valere come uso del marchio. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui un segno usato come nome commerciale può costituire uso di marchio se stabilisce un nesso tra il segno e i servizi offerti. Nel caso concreto, numerosi documenti mostravano che "Vivawallet" e "Viva" erano usati non solo come nome dell’impresa, ma anche come indicazione commerciale dei servizi, sicché il nesso con l’origine dei servizi era dimostrato.

Uso per le singole classi di servizi

Classe 35

Il Tribunale conferma che la prova era sufficiente per i servizi di compilazione di offerte su piattaforma digitale, attività commerciali, intermediazione e brokerage per pagamenti elettronici. I documenti mostravano una piattaforma che consentiva a terzi di offrire e vendere beni e servizi e all’utente finale di cercarli e acquistarli, oltre ad attività promozionali e di intermediazione dei pagamenti.

Classe 36

Per la classe 36, la prova copriva i servizi finanziari connessi ai pagamenti elettronici e non elettronici, la gestione di conti e strumenti di pagamento, il rimborso di denaro, la riscossione e la compensazione delle transazioni, il cambio valuta e altri servizi accessori. Il Tribunale rileva che i documenti dimostravano sia la possibilità di pagare in contanti o tramite canali fisici, sia l’esistenza di servizi di pagamento elettronico e di gestione di moneta elettronica, con uso regolare durante il periodo rilevante.

Classe 38

Per la classe 38, la commissione di ricorso aveva evidenziato che l’infrastruttura digitale dell’interveniente consentiva accesso a reti di comunicazione, trasmissione di informazioni e autorizzazione degli utenti ai servizi di pagamento, anche tramite sito web, telefono e app mobile. Il Tribunale ritiene corretto valorizzare anche il collegamento funzionale con i servizi della classe 36, ma osserva che la decisione si fondava comunque su molteplici elementi probatori autonomi.

Classi 39, 41 e 42

Per la classe 39, la prova mostrava che l’interveniente operava come agenzia di viaggi e come piattaforma per la prenotazione di trasporti, alloggi ed eventi, nonché per l’emissione di biglietti e la fornitura di informazioni di viaggio. Per la classe 41, la prova riguardava i servizi di prenotazione e emissione di biglietti, anche in modalità non elettronica, mediante punti vendita fisici e consegna materiale dei titoli. Per la classe 42, i documenti dimostravano l’offerta di software di autenticazione online temporaneamente utilizzabile per l’accesso ai servizi digitali e la verifica dell’identità degli utenti.

Esito finale e spese

Il Tribunale conclude che la ricorrente non è riuscita a dimostrare errori di diritto o di valutazione tali da inficiare la decisione dell’EUIPO. Il ricorso è quindi respinto integralmente e Viva Credit IFN SA è condannata alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Come è indicizzato

Materiemarchio uerevoca per mancato usoprova dell’uso effettivomotivatione degli atti amministrativiprocedimento dinanzi all’euipo

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