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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-383/24

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 25 February 2026. — MNFPUGs Sustainable Cashmere Market Place Srl v European Commission. — Agriculture – Protected geographical indications – Application for a protected geographical indication ‘Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur’ – Regulation (EU) No 1151/2012 – Scope – Application of the combined nomenclature – Error of law. — Case T-383/24

Giurisprudenza europea62024TJ0383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla il rigetto della Commissione della domanda di registrazione della PGI relativa al cashmere mongolo. La Corte ritiene illegittimo l’uso della nomenclatura combinata per restringere la nozione di "wool" nel regolamento n. 1151/2012, poiché tale regolamento non richiama espressamente la classificazione doganale. In assenza di definizione normativa, il termine va interpretato secondo il suo significato usuale, il contesto e le finalità della disciplina sulle indicazioni geografiche.

Protezione di una indicazione geografica per il cashmere mongolo: il Tribunale chiarisce che, ai fini del regolamento n. 1151/2012, la nozione di "wool" non va delimitata tramite la nomenclatura combinata in assenza di un riferimento espresso.

La questione giuridica

Se, nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sulle qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la Commissione potesse usare la regolamentazione tariffaria (regolamento n. 2658/87 e nomenclatura combinata) per interpretare il termine "wool" e concludere che il cashmere ne è escluso; e, più in generale, se la domanda di registrazione di una PGI per il cashmere rientrasse nel campo di applicazione materiale del regolamento.

Principio di diritto

In mancanza di un rinvio espresso alla nomenclatura combinata, il campo di applicazione del regolamento n. 1151/2012 non può essere delimitato facendo ricorso al regolamento n. 2658/87; il termine "wool" deve essere interpretato secondo il suo significato abituale, nel contesto e alla luce delle finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, con la conseguenza che la Commissione ha erroneamente escluso il cashmere dalla nozione di lana e quindi dal regolamento. La decisione di rigetto della domanda di registrazione della PGI è stata pertanto annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 43, paragrafo 2, TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 50, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 52, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 1, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 4, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014
  • Articolo 7, regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento (UE) 2024/1143
  • Articolo 6, regolamento (UE) 2024/1143
  • Articolo 89, regolamento (UE) 2024/1143

Protezione di una indicazione geografica per il cashmere mongolo

La pronuncia, resa in un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, riguarda il rifiuto della Commissione di registrare come indicazione geografica protetta la denominazione "Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur". Il punto centrale è la delimitazione del campo di applicazione materiale del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, in particolare, la questione se il cashmere possa essere ricondotto alla categoria "wool" contenuta nell’allegato I di tale regolamento.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente, società italiana controllata dalla Federazione nazionale mongola dei gruppi di utenti dei pascoli, rappresenta i cooperanti nomadi mongoli titolari dei diritti commerciali sul cashmere. Il 22 dicembre 2022 ha presentato domanda di registrazione della denominazione come PGI ai sensi del regolamento n. 1151/2012, descrivendo il prodotto come fibra ricavata dal vello della capra da cashmere, qualificata come una specie di lana e collocata nella classe "2.15. wool" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione n. 668/2014.

La Commissione, dopo lo scambio di corrispondenza con la ricorrente, ha concluso che la domanda non soddisfaceva i requisiti del regolamento n. 1151/2012, poiché il cashmere non poteva essere qualificato come wool. Con la decisione di esecuzione (UE) 2024/1224 ha quindi respinto la domanda ritenendo che il prodotto non rientrasse nel campo di applicazione del regolamento.

Motivi di ricorso

La ricorrente ha dedotto cinque censure principali:

  • errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012;
  • errore manifesto di valutazione sulla qualificazione del prodotto;
  • violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento;
  • violazione del termine di sei mesi di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012;
  • violazione del principio di buona amministrazione.

Il Tribunale ha esaminato in via prioritaria il primo motivo, ritenendolo sufficiente per definire la controversia.

Normativa rilevante e quadro interpretativo

Il Tribunale ricorda che l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1151/2012 copre i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del TFUE e gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento stesso. Il considerando 15 precisa che il campo di applicazione del regolamento è limitato ai prodotti agricoli destinati al consumo umano dell’allegato I TFUE e a un elenco di altri prodotti strettamente collegati alla produzione agricola o all’economia rurale.

Il Tribunale sottolinea inoltre che:

  • l’allegato I del TFUE rinvia espressamente alla nomenclatura di Bruxelles;
  • l’allegato I del regolamento n. 1151/2012, invece, non contiene alcun rinvio alla nomenclatura di Bruxelles né alla nomenclatura combinata;
  • il regolamento di esecuzione n. 668/2014, all’allegato XI, indica soltanto la classe "2.15. wool" senza ulteriori specificazioni.

Ragionamento del Tribunale sull’uso della nomenclatura combinata

La Commissione aveva fondato il proprio ragionamento sul regolamento n. 2658/87 e sulla nomenclatura combinata, distinguendo tra wool e cashmere sulla base dei codici NC 5101 e 5102. Il Tribunale respinge tale approccio perché il legislatore, quando intende usare la nomenclatura combinata per delimitare il campo di applicazione di un atto dell’Unione, lo indica espressamente; ciò avviene nel TFUE, ma non nel regolamento n. 1151/2012.

Il Tribunale osserva che i lavori preparatori del regolamento n. 1151/2012 confermano questa conclusione: la proposta della Commissione del 10 dicembre 2010 conteneva un riferimento ai codici NC solo per una parte della disciplina, ma il testo finale adottato dal legislatore non ha mantenuto tale riferimento per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. Ne deriva che le categorie elencate nell’allegato I del regolamento n. 1151/2012 non devono essere definite mediante classificazione doganale.

Interpretazione del termine "wool"

In assenza di una definizione normativa di "wool", il Tribunale applica il criterio interpretativo consolidato: significato abituale nel linguaggio corrente, contesto e obiettivi della norma. Richiama anche l’articolo 7 del regolamento di esecuzione n. 668/2014, che impone di descrivere il prodotto usando definizioni e standard comunemente utilizzati per quel prodotto.

Il Tribunale rileva che i dizionari consultati nelle diverse lingue indicano una nozione di wool non limitata alla lana di pecora, ma estesa anche ai peli di altri mammiferi, inclusi alcuni caprini. Al contempo osserva che la stessa decisione impugnata conteneva un riferimento alla possibilità di etichettare il pelo della capra da cashmere come "cashmere wool", elemento che non corroborava l’impostazione restrittiva della Commissione.

Contesto e finalità della disciplina sulle indicazioni geografiche

Il Tribunale valorizza il fatto che il regolamento n. 1151/2012 è uno strumento della politica agricola comune, finalizzato a proteggere e valorizzare i prodotti legati a una specifica origine geografica. La nomenclatura combinata, invece, è uno strumento doganale volto alla classificazione delle merci per le esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero e di altre politiche connesse.

Proprio per la diversità di finalità, il ricorso alla nomenclatura combinata non può essere utilizzato per restringere, in via interpretativa, il campo di applicazione di una disciplina di qualità agricola, soprattutto quando tale operazione comporta una riduzione della tutela offerta dal regolamento.

Irrilevanza del regolamento 2024/1143 per la controversia

La Commissione aveva invocato anche il regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1151/2012, sostenendo che l’introduzione esplicita della nomenclatura combinata in quel nuovo atto confermasse la correttezza del metodo seguito. Il Tribunale respinge l’argomento: il nuovo regolamento non è applicabile ratione temporis e, soprattutto, non può essere usato per interpretare retroattivamente la disciplina abrogata.

L’articolo 89 del regolamento 2024/1143 e la tabella di corrispondenza dell’allegato III hanno solo funzione transitoria e organizzativa. Non servono a ridefinire il significato del termine "wool" nel regime previgente. Inoltre, il nuovo regolamento adotta una diversa architettura normativa, prevedendo espressamente il ricorso alla nomenclatura combinata anche per categorie che includono il fine hair, senza che ciò possa retroagire sul vecchio sistema.

Esito e dispositivo

Il Tribunale conclude che la Commissione ha commesso un errore di diritto utilizzando la nomenclatura combinata per definire il campo di applicazione del regolamento n. 1151/2012 e per escludere il cashmere dalla nozione di wool. Di conseguenza accoglie il primo motivo di ricorso, annulla la decisione di esecuzione (UE) 2024/1224 e, non essendo necessario esaminare gli altri motivi, condanna la Commissione alle spese.

Principio affermato

In assenza di un rinvio espresso alla nomenclatura combinata, le categorie di prodotti elencate nell’allegato I del regolamento n. 1151/2012 devono essere interpretate secondo il loro significato abituale, nel loro contesto e in funzione delle finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli. La Commissione non può quindi escludere il cashmere dal campo di applicazione del regolamento limitando la nozione di "wool" sulla base del regolamento n. 2658/87.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariinterpretazione del diritto ueclassificazione doganalequalità dei prodotti agricoli

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