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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-638/24

Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 25 febbraio 2026. — Finanzamt Österreich contro D GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA - Luogo degli acquisti intracomunitari di beni – Articoli 40 e 41 della direttiva 2006/112/CE – Debitore dell’IVA - Articolo 203 della direttiva 2006/112 – Principio di neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Acquisti intracomunitari effettuati con un numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di provenienza dei beni – Indicazione errata dell’IVA sulle fatture relative alle cessioni intracomunitarie corrispondenti. — Causa T-638/24

Giurisprudenza europea62024TJ0638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale, investito in via pregiudiziale dal Verwaltungsgerichtshof austriaco, ha chiarito il rapporto tra l’articolo 41 e l’articolo 203 della direttiva IVA in una fattispecie di acquisti intracomunitari. Ha affermato che la tassazione dell’acquisto nello Stato membro di identificazione/partenza non viola neutralità e proporzionalità anche quando la cessione corrispondente è esente ma l’IVA è stata erroneamente indicata in fattura e resta dovuta dal fornitore. La seconda questione, sulla successiva rettifica della fattura, è stata dichiarata assorbita.

IVA: compatibilità con la direttiva 2006/112 di una doppia imposizione formale su acquisto intracomunitario e cessione correlata, quando la cessione è esente ma l’IVA è stata erroneamente fatturata e resta dovuta ex articolo 203

La questione giuridica

Se gli articoli 40, 41 e 203 della direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, ostino a una norma nazionale che tassa nello Stato membro di partenza un acquisto intracomunitario effettuato con il numero IVA di tale Stato, quando la corrispondente cessione intracomunitaria è esente ma su di essa grava un debito d’imposta ai sensi dell’articolo 203 per errata indicazione dell’IVA in fattura; e, in caso affermativo, se la successiva rettifica della fattura faccia sorgere un acquisto intracomunitario ai sensi dell’articolo 41 e in quale momento.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che gli articoli 40, 41 e 203 della direttiva IVA, letti alla luce dei principi di neutralità e proporzionalità, non ostano a una normativa nazionale che assoggetti all’IVA nello Stato membro di partenza un acquisto intracomunitario effettuato con il numero di identificazione IVA di quello Stato, anche se la cessione corrispondente è esente, purché su tale cessione permanga, nello stesso Stato membro, un debito d’imposta ai sensi dell’articolo 203 per effetto dell’erronea fatturazione dell’IVA. La concomitanza tra l’imposizione dell’acquisto ex articolo 41 e il debito del fornitore ex articolo 203 è compatibile con il diritto dell’Unione perché le due disposizioni perseguono finalità diverse e, nel caso concreto, la rettifica dell’IVA indebitamente fatturata consente di preservare la neutralità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 20, primo comma, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 40, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 41, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 138, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 203, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 11, paragrafo 12, UStG 1994
  • Articolo 3, paragrafo 8, allegato UStG 1994

IVA su acquisto intracomunitario con IVA erroneamente fatturata sulla cessione corrispondente

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof austriaco in materia di IVA e acquisti intracomunitari. Il Tribunale era chiamato a chiarire se, in presenza di una cessione intracomunitaria esente ma gravata da debito d’imposta ex articolo 203 della direttiva 2006/112/CE per errata fatturazione dell’IVA, lo Stato membro di partenza possa comunque tassare l’acquisto intracomunitario effettuato dall’acquirente con il numero di identificazione IVA di quello Stato.

Fatti e procedimento principale

D GmbH, società austriaca, acquistava beni da fornitori stabiliti in Austria, con spedizione verso altri Stati membri. Per tali operazioni comunicava ai fornitori il proprio numero di identificazione IVA austriaco. I fornitori emettevano fatture con indicazione dell’IVA austriaca. D GmbH considerava quell’IVA detraibile e riteneva che gli acquisti non fossero imponibili in Austria.

L’amministrazione finanziaria austriaca, dopo verifica, riteneva invece che si trattasse di acquisti intracomunitari imponibili in Austria ai sensi dell’articolo 41 della direttiva IVA, recepito dall’articolo 3, paragrafo 8, dell’allegato dell’UStG 1994. Inoltre qualificava le cessioni corrispondenti come esenti, ma soggette a debito d’imposta per il fornitore ex articolo 203 della direttiva IVA, recepito dall’articolo 11, paragrafo 12, dell’UStG 1994, perché l’IVA era stata erroneamente esposta in fattura.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se gli articoli 40, 41 e 203 della direttiva IVA, insieme ai principi di neutralità e proporzionalità, ostino alla tassazione dell’acquisto intracomunitario nello Stato membro di partenza quando la corrispondente cessione è esente ma il fornitore è debitore dell’IVA per errore di fatturazione;
  • in caso di soluzione negativa, se l’eventuale rettifica della fattura faccia sorgere un acquisto intracomunitario ai sensi dell’articolo 41 e in quale momento.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva IVA, che assoggetta all’IVA gli acquisti intracomunitari;
  • articolo 20 della direttiva IVA, che definisce l’acquisto intracomunitario;
  • articolo 40, che individua come regola generale il luogo dell’acquisto nel luogo di arrivo della spedizione o del trasporto;
  • articolo 41, che prevede, se l’acquisto è effettuato con un numero IVA attribuito da altro Stato membro, la tassazione nello Stato membro di identificazione salvo prova dell’imposizione nello Stato di arrivo;
  • articolo 138, paragrafo 1, relativo all’esenzione delle cessioni intracomunitarie;
  • articolo 203, secondo cui l’IVA è dovuta da chiunque la indichi in fattura.

Sono richiamate anche le disposizioni nazionali austriache di recepimento, in particolare l’articolo 3, paragrafo 8, dell’allegato dell’UStG 1994 e l’articolo 11, paragrafo 12, UStG 1994.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 41 ha una duplice funzione: garantire l’assoggettamento a imposta di un determinato acquisto intracomunitario ed evitare una doppia imposizione. In via di principio, un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro di arrivo o nello Stato membro di identificazione corrisponde a una cessione intracomunitaria esente nello Stato membro di partenza.

Quanto all’articolo 203, la Corte ribadisce che esso opera quando l’IVA è stata erroneamente indicata in fattura e mira a evitare la perdita di gettito connessa al rischio di detrazione da parte del destinatario. Questa disposizione non si applica quando l’imposta fatturata corrisponde a un’operazione effettivamente imponibile; nel caso concreto, però, la cessione era trattata come esente, ma il fornitore restava debitore dell’imposta per la sua erronea fatturazione.

La Corte sottolinea che gli articoli 41 e 203 hanno condizioni e finalità diverse e possono coesistere. Nel caso di specie, la tassazione dell’acquisto nello Stato membro di identificazione non è contraria alla neutralità né alla proporzionalità, perché la cessione esente e il debito ex articolo 203 non determinano una duplicazione incompatibile col sistema IVA. Il principio di neutralità è salvaguardato, inoltre, dalla possibilità di rettificare l’IVA erroneamente fatturata e, ove necessario, dai rimedi per ottenere il rimborso dell’imposta indebitamente versata.

La Corte distingue la precedente sentenza Dyrektor Izby Skarbowej w W. (C‑696/20), richiamata dal giudice del rinvio: lì la cessione era stata definitivamente trattata come operazione imponibile e non esente, con conseguente assenza della logica propria dell’articolo 41. Qui, invece, il debito nasce dall’articolo 203, non dalla mancata esenzione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che gli articoli 40, 41 e 203 della direttiva IVA, insieme ai principi di neutralità e proporzionalità, non ostano all’applicazione di una normativa nazionale che assoggetti all’IVA l’acquisto intracomunitario nello Stato membro di partenza quando l’acquisto deriva da una cessione intracomunitaria esente, per la quale esiste però un debito d’imposta in quello stesso Stato membro ai sensi dell’articolo 203, a causa dell’erronea fatturazione dell’IVA.

Di conseguenza, la seconda questione non viene esaminata perché assorbita dalla risposta alla prima.

Come è indicizzato

Materieivaacquisti intracomunitaricessioni intracomunitarieneutralità fiscaleproporzionalità

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