Circolare numero 259 del 27-9-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le condizioni per ottenere i supplementi di pensione quando, dopo la decorrenza della pensione, siano stati versati o accreditati contributi nell’AGO o nelle gestioni dei lavoratori autonomi. Regola i termini ordinari di cinque anni e la facoltà, esercitabile una sola volta, di chiedere il supplemento dopo due anni al ricorrere del requisito anagrafico. Viene inoltre chiarito il coordinamento tra contributi accreditati in più gestioni e richiamata la tabella riepilogativa allegata.
Supplementi di pensione per contribuzione successiva al pensionamento
Supplementi di pensione su contribuzione successiva al pensionamento
La circolare disciplina il diritto ai supplementi di pensione in presenza di contribuzione versata o accreditata dopo la decorrenza della pensione, distinguendo tra pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi. Il documento richiama gli articoli 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e chiarisce come si coordinano le regole sul termine ordinario di cinque anni, la facoltà eccezionale del supplemento dopo due anni e il requisito dell’età pensionabile.
Supplementi sulle pensioni dell’AGO
Per le pensioni liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i contributi versati o accreditati successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, su domanda, alla liquidazione di un supplemento quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento, ai sensi dell’art. 7, quarto comma, della legge n. 155/1981.
È inoltre prevista una facoltà alternativa, esercitabile per una sola volta, di ottenere il supplemento dopo che siano trascorsi solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata raggiunta l’età pensionabile richiesta nell’AGO, secondo l’art. 7, quinto comma, della stessa legge.
La circolare collega tale previsione alla nuova disciplina dell’età pensionabile introdotta dall’art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. In particolare, precisa che il supplemento biennale può essere riconosciuto ai pensionati che compiono l’età pensionabile tra il 1994 e il 2001 secondo i requisiti vigenti nell’anno di compimento, anche se nell’anno di decorrenza del supplemento risulti applicabile un’età più elevata per effetto dell’elevazione graduale. Viene quindi confermato che opera anche in questo ambito il criterio di "cristallizzazione" dell’età pensionabile richiamato dalla circolare n. 258 del 16 novembre 1993.
Supplementi sulle pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi
Per le pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, i contributi versati o accreditati dopo il pensionamento, sia nelle stesse gestioni autonome sia nell’AGO, danno diritto a un supplemento su domanda, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, come previsto dall’art. 7, commi quarto e sesto, della legge n. 155/1981.
Anche per queste pensioni è ammessa una deroga: il supplemento può essere richiesto una sola volta dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stato compiuto il requisito di età pensionabile richiesto per la vecchiaia nella gestione interessata. La circolare distingue due ipotesi:
- se i contributi per cui si chiede il supplemento sono stati versati nell’AGO, deve essere stata raggiunta l’età pensionabile prevista per l’AGO;
- se i contributi sono stati versati in una gestione autonoma, deve essere stata raggiunta l’età pensionabile vigente in quella gestione.
La facoltà biennale è utilizzabile una sola volta in assoluto. Ne consegue che, se il pensionato l’ha già utilizzata per contributi AGO, non può più usarla per contributi di una gestione autonoma; analogamente, se l’ha già utilizzata per contributi di una gestione autonoma, non può usarla per contributi di un’altra gestione autonoma, dovendo in entrambi i casi attendere il decorso del termine ordinario di cinque anni.
Contribuzione accreditata in più gestioni
La circolare affronta infine il caso della contribuzione versata o accreditata in più gestioni, cioè nell’AGO e in una o più gestioni autonome, oppure in più gestioni autonome. In tali ipotesi è possibile utilizzare ai fini del supplemento l’intera contribuzione utile con la medesima decorrenza, purché, con riferimento alla gestione che ha liquidato la pensione, siano soddisfatte le condizioni richieste per il diritto al supplemento secondo la natura dei contributi da valorizzare.
Il documento ribadisce però che la facoltà di ottenere il supplemento dopo due anni è unica e non si riapre passando da una gestione all’altra: una volta esercitata, non può essere nuovamente utilizzata per altre contribuzioni, né nell’AGO né nelle gestioni autonome.
Sintesi delle condizioni
L’allegato 1 riassume in forma schematica le condizioni per la liquidazione dei supplementi:
- per le pensioni dell’AGO: cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento; in alternativa, una sola volta dopo due anni per i pensionati che abbiano raggiunto l’età pensionabile dell’AGO;
- per le pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi: cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento; in alternativa, una sola volta dopo due anni per i pensionati che abbiano raggiunto l’età pensionabile della relativa gestione.
Il contenuto dell’allegato conferma quindi la struttura generale della disciplina: termine ordinario quinquennale, eccezione biennale limitata a un solo utilizzo e necessità del requisito anagrafico specifico della gestione interessata.
Punti principali
Supplementi sulle pensioni dell’AGO
I contributi versati o accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, su domanda, a un supplemento se sono trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. È prevista, una sola volta, la possibilità di ottenere il supplemento dopo soli due anni, purché sia stato compiuto l’ეტà pensionabile richiesta nell’AGO. La circolare precisa che, in applicazione del principio di "cristallizzazione" dell’età pensionabile, per i pensionati che compiono l’età nei periodi 1994-2001 il requisito va valutato secondo i parametri vigenti nell’anno di compimento, anche se nell’anno del supplemento opera un’età più elevata.
Supplementi sulle pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi
Per le pensioni delle gestioni autonome, i contributi versati o accreditati sia prima sia dopo il pensionamento danno diritto al supplemento se, oltre alla domanda, è stato compiuto il requisito di età previsto per la vecchiaia nelle gestioni autonome e sono decorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Anche in questo caso è ammessa, una sola volta, la richiesta dopo due anni, con il medesimo vincolo sul compimento dell’età pensionabile della gestione interessata. La facoltà biennale è alternativa e non cumulabile tra AGO e gestioni autonome o tra diverse gestioni autonome.
Contribuzione in più gestioni e coordinamento dei supplementi
Quando la contribuzione è stata versata o accreditata in più gestioni, tra AGO e gestioni autonome, oppure tra più gestioni autonome, è possibile utilizzare ai fini del supplemento l’intera contribuzione utile con la stessa decorrenza, purché siano rispettate, con riferimento alla gestione che ha liquidato la pensione, le condizioni richieste per il relativo tipo di contribuzione. La circolare chiarisce inoltre che chi abbia già usufruito del supplemento biennale per contributi AGO non può più farlo valere per contributi di gestioni autonome, e viceversa; lo stesso limite opera anche tra diverse gestioni autonome.
Tabella riepilogativa delle condizioni
L’allegato 1 riassume le condizioni per la liquidazione dei supplementi distinguendo tra pensioni dell’AGO e pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi. Per entrambe le tipologie è previsto il termine ordinario di cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, con la possibilità straordinaria di un unico supplemento dopo due anni, subordinata al compimento dell’età pensionabile della gestione di riferimento.
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