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Circolare

Circolare numero 32 del 26-09-1994 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare, a seguito di un orientamento della Cassazione, modifica la disciplina contributiva dell'indennità sostitutiva del preavviso quando essa sia corrisposta ai superstiti o agli eredi in caso di morte del lavoratore. Viene stabilito che tale indennità conserva natura retributiva collegata al rapporto di lavoro e deve quindi essere sommata alla retribuzione del mese dell'evento ai fini contributivi, entro il massimale impositivo vigente. Ai fini pensionistici, i contributi giornalieri dell'ultimo periodo restano valorizzati secondo il limite previsto dal D.P.R. n. 1420/1971. La decorrenza è immediata e la nuova disciplina si applica anche alle regolarizzazioni in corso o da attivare.

Assoggettamento a contribuzione dell'indennità sostitutiva del preavviso corrisposta ai superstiti

Assoggettamento a contribuzione dell'indennità sostitutiva del preavviso corrisposta ai superstiti

La circolare modifica la disciplina contributiva dell'indennità sostitutiva del preavviso nel caso in cui essa sia corrisposta ai superstiti o agli eredi a seguito della morte del lavoratore. Il provvedimento recepisce un orientamento della Corte di Cassazione e ridefinisce le modalità di calcolo e di utilizzo contributivo e pensionistico dell'importo.

Inquadramento e presupposto giurisprudenziale

L'intervento nasce dal riesame della normativa alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 592 del 30 gennaio 1985. La Suprema Corte ha affermato che l'indennità sostitutiva del preavviso conserva la sua natura di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, anche quando non sia corrisposta al lavoratore ma ai superstiti di cui all'art. 2122, comma 1, c.c. o agli eredi testamentari.

Modifica della disciplina deliberata dall'Ente

In conseguenza di tale orientamento, il Comitato Esecutivo dell'Ente, nella seduta del 12 maggio 1994, con delibera n. 308, ha modificato il punto 5 della precedente delibera del 21 dicembre 1974. La nuova disciplina stabilisce che la contribuzione versata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso debba essere sommata a quella relativa alla retribuzione del mese in cui si è verificato l'evento.

Limiti contributivi e valorizzazione pensionistica

La somma tra contribuzione per indennità sostitutiva del preavviso e contribuzione relativa alla retribuzione del mese dell'evento è ammessa fino al massimale impositivo attualmente fissato in un milione giornaliero. Inoltre, i ventisei contributi giornalieri riferiti all'ultimo periodo devono essere utilizzati, in sede di pensione, per un valore retributivo non superiore a L. 315.000, come previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971.

Decorrenza e regolarizzazioni

Il provvedimento decorre dalla data della delibera e si applica anche alle eventuali regolarizzazioni già in corso oppure a quelle che saranno attivate successivamente su iniziativa delle parti interessate.

Punti principali

Oggetto della modifica

La circolare interviene sulla disciplina dell'assoggettabilità a contribuzione dell'indennità sostitutiva del preavviso quando, a seguito della morte del lavoratore, tale importo venga corrisposto ai superstiti indicati dall'art. 2122, comma 1, del codice civile o agli eredi testamentari.

Fondamento giurisprudenziale

La revisione discende dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 592 del 30 gennaio 1985, secondo cui l'indennità sostitutiva del preavviso non perde la propria natura di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, anche se corrisposta ai superstiti invece che al lavoratore.

Nuova regola contributiva

Il Comitato Esecutivo dell'Ente, con delibera n. 308 del 12 maggio 1994, ha disposto che la contribuzione versata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso debba essere sommata a quella relativa alla retribuzione del mese in cui si è verificato l'evento, nei limiti del massimale impositivo attualmente fissato in un milione giornaliero.

Effetti ai fini pensionistici

I ventisei contributi giornalieri riferiti all'ultimo periodo devono essere utilizzati, in pensione, per un valore retributivo non superiore a L. 315.000, in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971.

Decorrenza e regolarizzazioni

Il provvedimento ha efficacia dalla stessa data della delibera e trova applicazione anche per eventuali regolarizzazioni già in corso o che vengano attivate successivamente su iniziativa delle parti interessate.

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