Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 15/2023

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e ulteriori disposizioni.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 15/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Abruzzo 28/2011 su autorizzazioni e depositi sismici, termini procedimentali, uso del MUDE e vigilanza, introduce adeguamenti alla l.r. 40/2011 sui lavori pubblici e alla l.r. 7/2015 sulla sicurezza del trasporto pubblico. Prevede anche una variazione di bilancio per il 2023. In vigore dal 23 marzo 2023.

Modifiche alla disciplina regionale sismica, ai lavori pubblici e alla sicurezza del trasporto pubblico regionale

Modifiche alla disciplina sismica regionale e ulteriori interventi normativi

La legge regionale Abruzzo 17 marzo 2023, n. 15 interviene soprattutto sulla l.r. 28/2011 in materia di riduzione del rischio sismico, vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche. Contiene inoltre un adeguamento sulla disciplina dei lavori pubblici e una modifica alla normativa regionale sulla sicurezza del trasporto pubblico regionale, con specifica copertura finanziaria per il solo esercizio 2023.

Disciplina delle autorizzazioni sismiche e dei depositi

Vengono aggiornati i riferimenti tecnici e procedurali della l.r. 28/2011. In particolare, è sostituito il richiamo alle Norme Tecniche per le Costruzioni del D.M. 14 gennaio 2008 con quello alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni. È inoltre uniformata la terminologia informatica da MUDE-RA a MUDE.

Per gli interventi soggetti alla disciplina sismica, è precisato che rientrano tra quelli rilevanti anche:

  • gli interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione sismica o dal deposito, quando necessari al momento della costruzione;
  • gli interventi difformi dalle norme tecniche vigenti al momento della costruzione;
  • gli interventi realizzati in Comuni allora non classificati sismici, se eseguiti senza la preventiva denuncia dei lavori prevista dalla legge n. 1086/1971 per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso o a struttura metallica.

Procedimento di autorizzazione sismica

La disciplina del rilascio dell’autorizzazione viene rafforzata sotto il profilo procedurale e della comunicazione degli esiti.

L’ufficio regionale competente:

  • rilascia l’autorizzazione entro il termine previsto dall’art. 94, comma 2, del d.P.R. 380/2001;
  • comunica telematicamente il provvedimento allo sportello unico territorialmente competente;
  • invia la comunicazione, per conoscenza, anche a richiedente, direttore dei lavori, progettista, impresa e collaudatore.

Se il provvedimento è di diniego, la comunicazione è trasmessa anche a progettista, direttore dei lavori, collaudatore e impresa.

Il termine procedimentale può essere sospeso una sola volta e per non più di 30 giorni per chiedere chiarimenti o integrazioni tecniche. Se le integrazioni non arrivano nel termine assegnato o persistono i motivi ostativi, l’ufficio comunica i motivi che impediscono l’accoglimento dell’istanza. Gli istanti hanno poi 10 giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente con documenti. La comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni oppure, se non presentate, dalla scadenza del termine concesso.

Se le osservazioni sono presentate e non accolte, il diniego finale deve darne motivazione specifica e indicare solo eventuali ulteriori motivi ostativi derivanti dalle osservazioni.

Decorso inutilmente il termine per il provvedimento finale, in assenza di motivato diniego, si forma il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 94, comma 2-bis, del d.P.R. 380/2001. Contro il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, che decide in via definitiva ai sensi dell’art. 94, comma 3, del medesimo d.P.R.

Elenchi di interventi e adeguamento alle linee guida nazionali

È attribuito al Dipartimento della Giunta regionale il compito di adottare specifiche elencazioni di adeguamento alle linee guida ministeriali previste dall’art. 94-bis, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. 380/2001, su proposta del tavolo tecnico di coordinamento regionale.

Viene anche eliminato, nel comma 5 dell’art. 9, il riferimento al “rinnovo del”, con conseguente aggiornamento del testo vigente.

Deposito degli adempimenti e inizio dei lavori

La ricevuta telematica degli adempimenti presentati al Comune territorialmente competente, una volta protocollata, costituisce l’attestazione di avvenuto deposito. Tale attestazione è espressamente indicata come presupposto per l’inizio dei lavori.

Verifiche tecniche e valutazione di sicurezza

Per gli edifici e le opere infrastrutturali strategiche o rilevanti richiamati dall’OPCM n. 3274/2003, quando manca il progetto esecutivo di intervento, la verifica tecnica e la valutazione di sicurezza previste dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, se i loro esiti non comportano interventi sulla struttura, devono essere depositate dal soggetto interessato presso lo Sportello Unico competente. Quest’ultimo trasmette copia all’ufficio regionale territorialmente competente.

Conservazione dei progetti e affidamento a soggetti esterni

La disciplina regionale consente agli uffici competenti di affidare a soggetti esterni all’amministrazione il servizio necessario all’istruttoria e alla conservazione dei progetti del Titolo III, nonché alla vigilanza e al controllo del Titolo IV, nel rispetto del d.lgs. 50/2016 sui contratti pubblici.

In questo ambito risultano abrogati i commi 4 e 5 dell’art. 8 e i commi 5 e 6 dell’art. 15, mentre è abrogato anche il comma 1 dell’art. 19.

Adeguamento della disciplina regionale sui lavori pubblici

La legge modifica la l.r. Abruzzo 40/2011, ampliando la competenza del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori pubblici. Il riferimento economico per le competenze del Comitato non è più “un milione di euro”, ma la soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016.

Sicurezza del trasporto pubblico regionale

La l.r. Abruzzo 7/2015 viene modificata per includere, tra i soggetti coinvolti nella tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale, anche:

  • le Forze Armate;
  • la Polizia Municipale.

Per questa modifica è autorizzata, per il solo esercizio 2023, una spesa di 40.000 euro, mediante corrispondente variazione del bilancio di previsione 2023-2025: incremento della Missione 10, Programma 02, Titolo 1, e riduzione della Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per pari importo.

Decorrenza e applicabilità temporale

La legge è entrata in vigore il 23 marzo 2023, giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. La parte finanziaria relativa alla sicurezza del trasporto pubblico regionale opera nei limiti della sola dotazione prevista per il 2023.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.