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Legge

L.R. Abruzzo 14/2023

Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 14/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge consente ai cittadini italiani senza dimora, privi di assistenza sanitaria e non residenti all’estero, di iscriversi alle liste assistiti delle ASL Abruzzo, scegliere il MMG e accedere ai LEA. L’iscrizione avviene su segnalazione dei servizi sociali secondo modalità fissate dalla Giunta entro 60 giorni. Prevista relazione periodica al Consiglio. Nessun onere aggiuntivo per il bilancio regionale.

Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle ASL abruzzesi e scelta del medico di base

Iscrizione dei senza dimora alle ASL e accesso all’assistenza sanitaria

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, una modalità di presa in carico sanitaria dei cittadini italiani senza dimora che non risultino residenti in Paesi diversi dall’Italia e che siano privi di qualsiasi assistenza sanitaria. L’obiettivo è garantire l’esercizio del diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito dell’organizzazione del servizio sanitario regionale.

Destinatari e contenuto del diritto riconosciuto

La disciplina si applica ai cittadini italiani senza dimora, come individuati dall’art. 2 della legge n. 1228 del 1954, che non siano residenti all’estero e che non dispongano di altra assistenza sanitaria. A tali soggetti è riconosciuta la possibilità di:

  • iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali del territorio regionale;
  • scegliere il Medico di Medicina Generale;
  • accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.

Modalità di iscrizione e ruolo dei servizi sociali

L’iscrizione nelle liste degli assistiti e la scelta del medico di medicina generale non avvengono automaticamente, ma a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali. Le modalità e le procedure operative sono demandate a un atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Monitoraggio e clausola valutativa

La legge introduce un sistema di verifica dell’attuazione affidato alla Giunta regionale, che deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati ottenuti. In particolare, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in vigore e poi con cadenza triennale, la Giunta presenta al Comitato per la Legislazione una relazione contenente almeno:

  • il numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna ASL;
  • il numero e la tipologia delle prestazioni erogate;
  • le eventuali criticità emerse nell’applicazione della legge. Il Comitato per la Legislazione esamina le relazioni e comunica gli esiti alla Commissione competente, che può attivare ulteriori procedure di informazione, indirizzo, controllo e partecipazione previste dal regolamento interno. La relazione e gli eventuali documenti ulteriori sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale. I soggetti coinvolti nell’attuazione devono fornire le informazioni necessarie.

Copertura finanziaria

La legge dichiara espressamente di non comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Le attività previste sono finanziate con le risorse del Fondo sanitario assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali e allocate alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Il testo vigente indica efficacia dal 13 luglio 2023 per la versione consolidata fornita.

Testo integrale

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