L.R. Abruzzo 11/2023
Disposizioni sull'organizzazione delle attivita' dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per il solo 2023 l’organizzazione diretta dell’Assemblea CRAM e istituisce un fondo di anticipazioni di liquidità per i Comuni abruzzesi sotto i 5.000 abitanti per investimenti finanziati da Stato o UE. Introduce inoltre modifiche a precedenti leggi regionali su cultura, caccia, transumanza e spopolamento dei piccoli Comuni, con contributi scolastici alle famiglie. In vigore dal 16 marzo 2023, con successive modifiche testuali già consolidate.
Disposizioni per l’Assemblea CRAM 2023, anticipazioni ai Comuni, modifiche a norme regionali e contributi alle famiglie
Disposizioni sull’organizzazione dell’Assemblea CRAM 2023 e interventi connessi
La legge regionale dell’Abruzzo interviene, per il 2023, sull’organizzazione dell’Assemblea del CRAM, su misure di sostegno ai Comuni per investimenti finanziati da Stato o Unione europea e su alcune modifiche puntuali ad altre leggi regionali. Il testo consolida anche un contributo alle famiglie dei piccoli Comuni di montagna per il rimborso delle rette scolastiche.
Organizzazione dell’Assemblea annuale CRAM per il 2023
Per il solo anno 2023 la Regione Abruzzo deroga alla disciplina della legge regionale n. 47 del 2004 e organizza direttamente le attività dell’Assemblea del CRAM da svolgersi nel territorio regionale. La finalità dichiarata è la riduzione dei costi complessivi e una maggiore efficienza organizzativa.
L’attuazione operativa è affidata alla competente Direzione amministrativa del Consiglio regionale. La legge prevede una spesa stimata di 100.000 euro per il 2023, finanziata mediante un nuovo capitolo di bilancio denominato “Realizzazione Assemblea annuale CRAM”.
Sono previste variazioni del bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023, sia sul versante della spesa sia su quello dell’entrata. L’impegno degli stanziamenti di spesa è subordinato al previo accertamento della maggiore entrata corrispondente. La Giunta regionale e il Dipartimento competente in materia di sviluppo economico e turismo adottano gli atti necessari e trasferiscono le risorse al Consiglio regionale; l’Ufficio di Presidenza è autorizzato alle conseguenti variazioni di bilancio interne.
Anticipazioni di liquidità ai Comuni sotto i 5.000 abitanti
La Regione istituisce un meccanismo di sostegno finanziario per i Comuni abruzzesi con meno di 5.000 abitanti che debbano realizzare investimenti già finanziati nell’ambito di programmi nazionali o europei. L’intervento consiste in un’anticipazione di risorse da restituire entro l’esercizio di erogazione del finanziamento pubblico, in coerenza con i principi contabili applicabili.
L’anticipazione può essere concessa ai Comuni che ne facciano richiesta entro il limite massimo del 30% della spesa dell’investimento in corso di realizzazione, e comunque nei limiti del fondo istituito dalla legge. Sono richiesti tre presupposti:
- aggiudicazione formale dell’intervento nel rispetto della normativa applicabile sui contratti pubblici;
- sottoscrizione del contratto e consegna formale dei lavori o dell’esecuzione;
- dimostrazione della carenza di liquidità necessaria per versare l’acconto all’impresa esecutrice.
Se, prima della conclusione dell’intervento, il Comune riceve anche solo in parte le risorse statali o europee, tali somme devono essere destinate prioritariamente all’estinzione del debito verso la Regione.
Fondo regionale, importi e copertura finanziaria
Per questa misura è autorizzata l’istituzione di un fondo complessivo di 10 milioni di euro, ripartito in 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024. La legge disciplina anche le variazioni di bilancio conseguenti, con iscrizione di stanziamenti sia in entrata sia in spesa per i due esercizi interessati.
La Giunta regionale adotta entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo gli atti organizzativi necessari. L’attuazione è demandata alla Giunta e al Dipartimento Presidenza competente.
Modifiche alla disciplina su cultura, letteratura, cinema e interpretazione autentica in materia venatoria
La legge modifica l’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2020 estendendo i riconoscimenti regionali anche agli eventi e alle iniziative cinematografiche, oltre a quelle musicali, culturali e letterarie già previste. Nel medesimo articolo viene inoltre inserito, tra le manifestazioni o opere richiamate, il film “La seconda via” di Alessandro Garilli, per il legame con il territorio abruzzese e con il Corpo degli Alpini.
La legge contiene anche un’interpretazione autentica dell’articolo 32 della legge regionale n. 10 del 2004 in materia di caccia. Il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale deve essere ripartito per il totale dei seggi mediante il metodo d’Hondt, ai fini della designazione dei membri delle associazioni riconosciute.
Rifinanziamento della disciplina su transumanza ed eventi collegati
È aumentato il rifinanziamento per l’esercizio 2023 della voce relativa a “L.R. 16/2020 - Transumanza e altri eventi”, portando l’importo da 400.000 euro a 600.000 euro. La copertura è assicurata con gli stanziamenti già presenti nel bilancio del Consiglio regionale per l’annualità 2023.
Contributo alle famiglie per il rimborso delle rette scolastiche nei piccoli Comuni di montagna
Viene inserito nella legge regionale n. 32 del 2021 un nuovo articolo che prevede un contributo a favore delle famiglie residenti nei Comuni indicati dalla legge, nei quali non siano presenti istituti scolastici statali. Il beneficio è destinato agli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia o primaria, paritaria o privata, nello stesso Comune.
Il contributo è pari alla retta scolastica effettivamente pagata e comunque non può superare 2.000 euro annui per alunno. Può essere richiesto a decorrere dall’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della disposizione.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve definire criteri, modalità di assegnazione, modulistica per la domanda e per la rendicontazione. Il riconoscimento del contributo avviene nei limiti delle risorse stanziate dalla legge regionale n. 32 del 2021.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURA telematico, dunque dal 16 marzo 2023. Nel testo consolidato risultano già intervenute successive modifiche su singole disposizioni, senza incidere sulla struttura generale delle misure descritte.
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