L.R. Abruzzo 13/2023
Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo il processo per istituire il nuovo Comune di Pescara dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, con verifiche e monitoraggi su funzioni associate, studi di fattibilità, statuto e regolamenti provvisori. Prevede istituzione al 1° gennaio 2027 se le condizioni sono rispettate, altrimenti dal 1° gennaio 2024; contiene contributi regionali solo per il 2023 e regole su commissariamento, personale, regime transitorio e abrogazione della l.r. 26/2018.
Istituzione del nuovo Comune di Pescara mediante fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore
Istituzione del nuovo Comune di Pescara
La legge regionale dell’Abruzzo disciplina esclusivamente il processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore per la costituzione del nuovo Comune di Pescara, in attuazione della normativa statale e regionale sulla fusione dei comuni e dell’esito del referendum consultivo regionale richiamato nel testo.
Condizioni per l’istituzione e decorrenza
L’istituzione del nuovo Comune è prevista, in via ordinaria, dal 1° gennaio 2027, ma solo se, entro i termini fissati, risultano soddisfatte alcune condizioni e il controllo regionale ha esito positivo. In alternativa, se manca anche una sola delle condizioni richieste, oppure se non viene trasmessa la relazione prevista, il nuovo Comune è istituito dal 1° gennaio 2024.
Le condizioni da verificare al 30 settembre 2023 riguardano:
- il completamento, da parte di almeno due dei tre Comuni, delle attività preliminari previste dalla legge;
- l’attivazione, da parte di almeno due dei tre Comuni, della gestione unica e dell’esercizio associato di almeno due funzioni fondamentali e di almeno tre ulteriori attività/funzioni;
- l’adozione e trasmissione della proposta di statuto provvisorio del nuovo Comune da parte dell’Assemblea costitutiva.
Monitoraggi intermedi e controlli
Se matura la prospettiva dell’istituzione al 1° gennaio 2027, la legge prevede due monitoraggi intermedi, riferiti al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025, per verificare l’ulteriore avanzamento della gestione associata.
Il controllo regionale iniziale deve essere attestato entro il 15 ottobre 2023 dai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, sulla base della relazione dell’Assemblea costitutiva. In caso di esito negativo si attivano i poteri sostitutivi.
Assemblea costitutiva, commissioni e documenti preparatori
La legge istituisce un’Assemblea costitutiva convocata dal Presidente della Regione, composta da tutti i membri dei Consigli comunali dei tre Comuni coinvolti. L’Assemblea coordina, sviluppa e monitora il procedimento di fusione.
Sono previsti inoltre:
- una Commissione per il progetto di statuto provvisorio, con partecipazione dei capigruppo o loro delegati, che deve trasmettere il progetto entro il 31 luglio 2023;
- un Ufficio di Presidenza composto dai Presidenti dei consigli comunali, con funzioni di convocazione e impulso;
- studi di fattibilità sui principali assetti organizzativi, finanziari, contrattuali, partecipativi e regolamentari dei tre enti.
Contenuti della gestione associata
Dopo gli studi di fattibilità, i Comuni devono attivare la gestione unica e l’esercizio associato delle funzioni fondamentali e di ulteriori attività, tra cui organizzazione degli uffici, sistema informativo unico, SUAP, contratti pubblici e centrale di committenza, tributi comunali, progettazione e accesso ai fondi europei, promozione turistica, funzioni regionali delegate e materia energia.
Per il completamento di questo percorso, in caso di esito positivo del controllo iniziale, la legge fissa il termine del 31 luglio 2026.
Statuto, regolamenti e partecipazione delle comunità di origine
Lo statuto del nuovo Comune deve garantire adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi alle comunità di origine, anche tramite eventuali Municipi con organi elettivi. È possibile prevedere una denominazione diversa dell’ente.
Sono inoltre previsti:
- la proposta di statuto provvisorio da adottare e trasmettere entro il 30 settembre 2023;
- l’adozione di una proposta dei regolamenti del nuovo Comune entro il 31 luglio 2026;
- l’approvazione definitiva dello statuto e dei regolamenti entro sei mesi dall’elezione dei nuovi organi.
Relazioni, trasparenza e informazione
L’Assemblea costitutiva deve trasmettere relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del processo di fusione. Deve inoltre inviare:
- una relazione dettagliata entro il 30 settembre 2023;
- due relazioni intermedie entro il 31 dicembre 2024 e il 31 dicembre 2025;
- una relazione conclusiva entro il 1° settembre 2026, se si procede verso l’istituzione al 1° gennaio 2027.
La legge impone anche forme di trasparenza verso cittadini e portatori di interessi, tramite portale dedicato e sedute informative della Conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale.
Poteri sostitutivi e commissariamento
In caso di inadempimenti, la Regione può attivare poteri sostitutivi con nomina di uno o più commissari ad acta. Se necessario, il commissario può operare avvalendosi degli uffici comunali inadempienti, con oneri a carico del Comune interessato.
La legge disciplina diversi scenari sostitutivi:
- mancato rispetto delle condizioni iniziali, con istituzione del Comune dal 1° gennaio 2024;
- inadempienze di uno solo dei Comuni o di più Comuni nei monitoraggi successivi;
- mancata conclusione del processo entro il termine del 31 luglio 2026;
- mancata trasmissione della relazione conclusiva dell’Assemblea costitutiva.
Effetti della fusione e regime transitorio
Alla data di decorrenza dell’istituzione, i Comuni originari sono estinti e i loro organi decadono. Il nuovo Comune subentra in tutte le posizioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, con trasferimento di beni demaniali e patrimoniali e del personale.
Fino all’elezione dei nuovi organi:
- le funzioni sono esercitate da un commissario governativo;
- i sindaci uscenti possono adottare atti utili al funzionamento iniziale;
- le funzioni di revisione contabile restano al revisore in carica nel Comune di Pescara;
- gli atti, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni estinti restano efficaci fino ai corrispondenti atti del nuovo ente.
Personale, appalti e clausole sociali
La disciplina prevede la tutela della continuità occupazionale nei contratti di appalto e concessione, con inserimento di clausole sociali nei bandi, avvisi e inviti per i servizi ad alta intensità di manodopera.
Se, nel processo di fusione, un servizio viene affidato a una società a partecipazione pubblica che subentra a operatori privati, è prevista l’assunzione del personale già impiegato, per garantire continuità del servizio nella fase di prima attuazione.
Il personale trasferito al nuovo Comune mantiene posizione giuridica ed economica, comprese le voci fisse e continuative e l’anzianità maturata.
Vincoli gestionali durante il processo
Dopo l’esito positivo del controllo iniziale e fino all’istituzione del nuovo Comune, ai tre enti è precluso, fuori dalla gestione associata:
- l’avvio di procedure di affidamento di servizi relativi ad alcune funzioni fondamentali;
- l’adozione di atti di pianificazione generale urbanistica.
Contributi regionali e copertura finanziaria
Il nuovo Comune ha diritto ai contributi statali previsti per i comuni istituiti per fusione.
La Regione concede inoltre:
- un contributo di 200.000 euro per il 2023, da ripartire tra i Comuni in proporzione alla popolazione residente;
- un ulteriore contributo di 100.000 euro, solo se il controllo iniziale è positivo e solo ai Comuni che soddisfano le condizioni richieste, anch’esso ripartito in proporzione alla popolazione.
Gli oneri complessivi di 300.000 euro per il 2023 sono coperti mediante specifica riduzione di spesa nel bilancio regionale; per il resto, la legge opera senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Abrogazione e rinvio alla normativa statale
La legge abroga la l.r. 24 agosto 2018, n. 26 sull’istituzione del Comune di Nuova Pescara. Per quanto non previsto, rinvia alla disciplina statale e regionale in materia di fusione dei comuni, in particolare alla l. 56/2014 e al d.lgs. 267/2000.
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