Risoluzione n. 102 del 26/11/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per i "vecchi iscritti" alle forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, i rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 e compresi nelle prestazioni erogate in capitale sono soggetti alla ritenuta del 12,50% sulla quota effettivamente riferibile alla gestione finanziaria del Fondo. Vengono inoltre indicate le modalità operative per future liquidazioni, trasferimenti di posizione e rimborsi per somme già tassate, inclusa la possibilità di riliquidazione e di utilizzo del codice tributo 1680.
Regime fiscale dei rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 per le prestazioni in capitale dei "vecchi iscritti" ai fondi pensione complementari
Regime fiscale dei rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 per i "vecchi iscritti"
La risoluzione affronta il trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare erogate in forma di capitale ai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari già alla data del 28 aprile 1993. Il chiarimento riguarda in particolare la quota di rendimento finanziario maturata fino al 31 dicembre 2000, alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011.
Quesito posto dal Fondo
Il Fondo istante chiede di sapere come applicare la tassazione sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 in occasione di:
- future liquidazioni delle posizioni previdenziali;
- eventuali anticipi;
- posizioni già liquidate, in tutto o in parte, con riguardo sia alle istanze di rimborso sia alla riliquidazione d’ufficio delle imposte già applicate nei modelli 770.
Il quesito nasce anche in vista della procedura di scioglimento del Fondo, che consentirà agli iscritti il trasferimento della posizione ad altra forma di previdenza complementare oppure il riscatto.
Inquadramento normativo e distinzione per periodi di maturazione
L’Agenzia ricorda che la disciplina della previdenza complementare è stata modificata da diversi interventi normativi e che, conseguentemente, il trattamento fiscale varia in base al periodo di maturazione della prestazione. Per i "vecchi iscritti" viene operata la seguente distinzione:
- montante maturato fino al 31 dicembre 2000: applicazione del d.lgs. n. 124 del 1993, secondo i chiarimenti delle circolari del Ministero delle finanze n. 14 del 1987 e n. 235 del 1998;
- montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006: applicazione del d.l. n. 47 del 2000, con riferimento alle circolari n. 29/E e n. 78/E del 2001;
- montante maturato dal 1° gennaio 2007: applicazione del d.lgs. n. 252 del 2005, secondo la circolare n. 70/E del 2007.
Evoluzione del regime fiscale dei rendimenti
La risoluzione riepiloga l’evoluzione normativa del trattamento delle prestazioni in capitale:
- in origine, per le gestioni finanziarie le erogazioni erano tassate integralmente con aliquota TFR;
- per le gestioni assicurative, la tassazione con aliquota TFR riguardava i contributi, mentre la quota di rendimento era assoggettata alla ritenuta del 12,50% ai sensi dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985, come reddito di capitale;
- con l’art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124 del 1993, introdotto dall’art. 11, comma 1, della legge n. 335 del 1995, la disciplina delle gestioni assicurative è stata allineata a quella delle gestioni finanziarie, con tassazione separata integrale con aliquota TFR;
- l’art. 11, comma 3, della legge n. 335 del 1995 ha escluso l’applicazione dell’art. 42, comma 4, del TUIR alle prestazioni in capitale previste dal d.lgs. n. 124 del 1993;
- l’art. 1 del d.l. n. 669 del 1996, come norma interpretativa, ha limitato l’applicazione delle nuove regole ai soli iscritti successivi al 28 aprile 1993, mantenendo per i "vecchi iscritti" il previgente regime.
Principio affermato dalla Corte di Cassazione
La sentenza delle Sezioni Unite n. 13642 del 22 giugno 2011 ha chiarito che, per le prestazioni in capitale erogate a un soggetto iscritto antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, il trattamento fiscale è il seguente:
- tassazione separata con aliquota TFR per la "sorte capitale";
- ritenuta del 12,50% per le somme provenienti dalla liquidazione del rendimento.
La Corte ha inoltre precisato che il regime fiscale è indipendente dalla natura della gestione del Fondo, essendo rilevante la componente effettivamente riferibile al rendimento finanziario.
Applicazione concreta del chiarimento dell’Agenzia
Sulla base della sentenza e della documentazione esaminata, l’Agenzia conclude che la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% può essere applicata soltanto sulla quota della prestazione che, in base a specifica certificazione del Fondo, risulti costituita dal "rendimento netto", inteso come somma imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari.
In altri termini, la ritenuta del 12,50% si applica solo sugli importi che derivano effettivamente dall’investimento del capitale accantonato da parte del Fondo e non sulla mera quota residuale rispetto ai contributi.
Situazione del Fondo istante
Dalla documentazione prodotta emerge che:
- il Fondo opera in regime di contribuzione definita e capitalizzazione individuale;
- i rendimenti derivano esclusivamente dalla gestione diretta del patrimonio sui mercati finanziari e dagli interessi sui conti correnti necessari alla gestione finanziaria;
- alcuni iscritti provengono da altri fondi pensione, con componenti di natura assicurativa e finanziaria.
Per tali motivi, la ritenuta del 12,50% può essere applicata sulla parte della prestazione erogata ai "vecchi iscritti" corrispondente ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 presso il Fondo istante.
Iscritti provenienti da altri fondi pensione
Per gli iscritti che hanno trasferito la posizione in regime di neutralità fiscale da altri fondi pensione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, la ritenuta del 12,50% può essere applicata ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000, purché certificati dal Fondo di provenienza e imputabili al singolo iscritto.
Adempimenti operativi e codice tributo
Per il versamento della ritenuta del 12,50% deve essere utilizzato il codice tributo n. 1680.
Prestazioni già liquidate: rimborso e riliquidazione
Per le prestazioni già liquidate, i "vecchi iscritti" possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602 del 1973 presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, allegando la certificazione del Fondo relativa ai rendimenti imputabili alla gestione finanziaria del capitale accantonato.
La risoluzione precisa che l’istanza di rimborso può essere presentata dal percipiente entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
In alternativa, per le prestazioni erogate nel 2011, il Fondo può recuperare la maggiore imposta versata mediante riliquidazione diretta delle prestazioni e presentazione di un modello 770 integrativo.
Trasferimento della posizione previdenziale
In caso di trasferimento della posizione presso un’altra forma di previdenza complementare, il Fondo istante può rilasciare la certificazione dei rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 al nuovo Fondo, affinché quest’ultimo possa applicare correttamente il regime fiscale in sede di erogazione finale della prestazione.
Vigilanza applicativa
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi nella risoluzione.
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