Risoluzione n. 101 del 26/11/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la cessione onerosa di punti premio tra società partner di concorsi fedeltà è operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 4, del DPR 633/1972, in quanto assimilabile a titoli similari non rappresentativi di merci. Poiché tali punti sono qualificati come premi, il loro acquisto sconta inoltre l’imposta sostitutiva del 20% prevista dall’art. 19, commi 6 e 8, della legge 449/1997. L’assegnazione finale dei premi ai clienti non rileva ai fini IVA.
Regime IVA applicabile alle cessioni di punti premio tra società partner
Regime IVA e imposta sostitutiva sui punti premio tra società partner
La risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini IVA e dell’imposta sostitutiva, delle cessioni di punti premio nell’ambito di concorsi fedeltà organizzati da società partner. Il caso riguarda un programma nel quale i punti maturati dai clienti presso una società possono essere convertiti in punti di un’altra iniziativa a premio, secondo un rapporto di cambio contrattualmente stabilito.
Fattispecie oggetto dell’interpello
ALFA S.p.A. rappresenta di avere promosso un’operazione a premio denominata “Y”, nell’ambito della quale i clienti accumulano punti utilizzando prodotti e servizi della società. Tali punti consentono di scegliere premi da un catalogo che include sia beni o servizi immediatamente fruibili, sia punti di altre manifestazioni a premio promosse da società partner.
Gli accordi tra le società prevedono che:
- i punti delle diverse iniziative siano reciprocamente convertibili secondo un rapporto di cambio prestabilito;
- la società che riceve la richiesta di punti di un altro concorso corrisponda un prezzo per ciascun punto ricevuto;
- il trasferimento dei punti avvenga quindi a titolo oneroso.
L’istante chiede:
- quale sia il corretto trattamento IVA del corrispettivo per il trasferimento dei punti;
- se sulle somme corrisposte per l’acquisto dei punti debba applicarsi l’imposta sostitutiva del 20% prevista dall’art. 19, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, oppure se debba rendersi indetraibile l’IVA sull’eventuale acquisto del premio.
Tesi prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che i punti trasferibili costituiscano “premi” ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 26 ottobre 2001, n. 430, poiché sono suscettibili di valutazione economica e non rientrano nelle esclusioni elencate dalla norma.
Secondo l’istante:
- i punti non sarebbero qualificabili come documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.;
- tuttavia, la loro circolazione non sarebbe comunque irrilevante sul piano IVA;
- il corrispettivo pagato per acquistarli comporterebbe il versamento dell’imposta sostitutiva del 20% prevista dalla legge n. 449/1997;
- il corrispettivo percepito per la cessione dei propri punti sarebbe esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4, del DPR 633/1972, in quanto i punti non sarebbero titoli rappresentativi di merci.
Valutazione dell’Agenzia delle entrate sulla natura dei punti
L’Agenzia ritiene che i punti acquistati da una società partner per essere successivamente assegnati ai clienti costituiscano un vero e proprio premio, inserito nel catalogo dell’iniziativa a premio.
Ai fini della qualificazione fiscale, viene richiamato il precedente di cui alla risoluzione n. 3/E del 20 gennaio 2000, che aveva già esaminato un caso analogo. In tale prospettiva, il corrispettivo percepito dalla società che trasferisce i punti è considerato esente da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 4, del DPR 633/1972, poiché si tratta di compenso relativo a operazioni concernenti titoli similari a quelli non rappresentativi di merci.
La ricostruzione poggia sul presupposto che:
- i punti ceduti servono esclusivamente ad attribuire ai destinatari la possibilità di partecipare alla manifestazione a premio;
- non tutti i partecipanti riescono a completare la raccolta punti e a ottenere il premio finale.
Imposta sostitutiva del 20% sui premi
La risoluzione richiama l’art. 19, comma 6, della legge n. 449/1997, secondo cui i premi possono consistere soltanto in beni o servizi assoggettati ad IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione. Il comma 8 dello stesso articolo stabilisce che ai premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini IVA si applica un’imposta sostitutiva del 20%.
Viene inoltre ricordato, in linea con la circolare n. 89/E del 24 marzo 1998, che per operazioni non imponibili devono intendersi anche quelle che, per qualsiasi motivo, non siano state assoggettate a IVA, comprese quelle non rilevanti o esenti.
Ne consegue che:
- poiché l’acquisto dei punti è un’operazione esente da IVA;
- l’acquirente deve versare l’imposta sostitutiva nella misura del 20% del valore dei premi.
Effetti sull’assegnazione dei premi ai clienti
L’Agenzia precisa infine che, ai fini IVA, non assume rilevanza l’assegnazione del premio ai clienti partecipanti all’iniziativa. Il focus fiscale resta dunque sul trasferimento oneroso dei punti tra società partner e sul relativo regime di esenzione IVA e imposta sostitutiva.
Principio conclusivo
La risoluzione afferma in sintesi che:
- la cessione onerosa dei punti premio tra società partner è esente da IVA ex art. 10, n. 4, DPR 633/1972;
- l’acquisto di tali punti, qualificati come premi, comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20% ex art. 19, comma 8, legge n. 449/1997;
- la successiva consegna dei premi ai clienti non rileva ai fini IVA.
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