Risoluzione n. 105 del 7/12/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 171T e 171S per il riversamento, tramite modello F24, delle somme riscosse a titolo di contributo unificato nel processo tributario quando non sia possibile l’addebito sul conto corrente. Indica inoltre il codice TABF per il versamento delle commissioni dovute all’Agenzia delle entrate e precisa decorrenza, modalità di compilazione e ambito territoriale di applicazione.
Contributo unificato nel processo tributario: versamento tramite F24 da parte dei rivenditori convenzionati in caso di mancato addebito
Contributo unificato nel processo tributario e modalità di riversamento
La risoluzione interviene per disciplinare il riversamento, mediante modello F24, delle somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati convenzionati a titolo di contributo unificato nel processo tributario, nei casi in cui non sia avvenuto l’addebito sul conto corrente. Il documento chiarisce i riferimenti normativi e istituisce specifici codici tributo per consentire il corretto versamento.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama innanzitutto l’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha esteso anche al processo tributario il contributo unificato disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Viene poi richiamato l’articolo 9 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio nel processo tributario, secondo gli importi dell’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10.
Modalità di versamento e convenzione con i rivenditori
La risoluzione richiama l’articolo 192 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina le modalità di versamento del contributo unificato, includendo il versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
Richiama inoltre l’articolo 193 del medesimo decreto, secondo cui i rapporti tra tali rivendite e il Ministero dell’economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione. In base alla convenzione del 31 maggio 2011, è stato disciplinato anche il servizio di riscossione telematica del contributo unificato mediante rilascio di contrassegno sostitutivo.
L’articolo 7 della convenzione, dedicato alle modalità di riversamento e alle sanzioni per tardivo versamento, prevede al comma 4 che, in caso di mancato addebito sul conto corrente, i versamenti tardivi possano essere effettuati mediante modello F24.
Codici tributo istituiti
Per consentire ai rivenditori convenzionati il riversamento, tramite F24, delle somme riscosse a titolo di contributo unificato per il processo tributario in caso di mancato addebito, la risoluzione istituisce due codici tributo:
- 171T: “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”;
- 171S: “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”.
I due codici sono destinati al versamento nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Deve essere indicato, come "anno di riferimento", l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".
Decorrenza operativa
I codici tributo istituiti risultano operativamente efficaci a decorrere dal 12 dicembre 2012.
Commissioni per il riversamento
Per il versamento dei costi sostenuti dall’Agenzia delle entrate per l’operazione di addebito, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati devono utilizzare il codice tributo TABF, denominato "Commissioni per riversamento intermediari". Anche tale codice va indicato esclusivamente nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "Importi a debito versati".
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