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Risoluzione

Risoluzione n. 98 del 12/11/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce il codice tributo 1695 per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione prevista dall’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 209/2002. Indica inoltre che il versamento per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011 va effettuato entro il 16 novembre 2012, sulla base del valore dei contratti al 31 dicembre 2011, e fornisce le istruzioni di compilazione del modello F24.

Istituzione del codice tributo 1695 per l’imposta sul valore dei contratti di assicurazione

Istituzione del codice tributo per l’imposta sul valore dei contratti di assicurazione

La risoluzione disciplina le modalità di versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione introdotta dall’art. 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209. Il documento chiarisce il quadro normativo di riferimento, individua il nuovo codice tributo e indica le modalità di compilazione del modello di pagamento.

Quadro normativo di riferimento

L’intervento si colloca nell’ambito delle nuove disposizioni in materia di assicurazioni estere introdotte dall’art. 68 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

La risoluzione richiama in particolare:

  • l’art. 26-ter, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 68, comma 1, del d.l. n. 83/2012;
  • l’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, inserito dall’art. 68, comma 2, del d.l. n. 83/2012;
  • l’art. 68, comma 3, del d.l. n. 83/2012, che disciplina l’efficacia temporale delle disposizioni.

Secondo il nuovo testo dell’art. 26-ter, comma 3, il terzo periodo stabilisce che, qualora l’imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi o da un rappresentante fiscale, essa è applicata dai soggetti di cui all’art. 23 del DPR n. 600/1973 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti.

Ambito di applicazione dell’imposta

L’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 209/2002 prevede che le disposizioni dei commi 2 e 2-ter si applichino anche ai soggetti richiamati dall’art. 26-ter, comma 3, terzo periodo, del DPR n. 600/1973.

La norma precisa inoltre che:

  • l’imposta è commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo;
  • i contraenti sono tenuti a fornire la provvista necessaria al pagamento.

Termine di versamento per il primo periodo interessato

L’art. 68, comma 3, del d.l. n. 83/2012 stabilisce una deroga all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prevedendo che le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011.

Per tale periodo d’imposta:

  • il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 16 novembre 2012;
  • il calcolo deve essere effettuato sulla base del valore dei contratti in essere al 31 dicembre 2011.

Codice tributo istituito

Per consentire il versamento dell’imposta tramite modello F24, la risoluzione istituisce il seguente codice tributo:

  • 1695 – "Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexies, d.l. n. 209/2002".

Modalità di compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 1695 deve essere indicato:

  • nella sezione Erario;
  • in corrispondenza delle somme riportate nella colonna importi a debito versati;
  • con l’indicazione, nel campo anno di riferimento, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato AAAA.

Testo integrale

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