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Risoluzione

Risoluzione n. 104 del 7/12/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce quattro codici tributo F23 per il versamento del contributo unificato nel processo tributario, oltre a interessi e sanzioni, con istruzioni di compilazione del modello e decorrenza dal 12 dicembre 2012.

Istituzione dei codici tributo F23 per il contributo unificato nel processo tributario

Istituzione dei codici tributo per il contributo unificato nel processo tributario

La risoluzione disciplina l’introduzione di specifici codici tributo da utilizzare nel modello F23 per il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario, nonché degli interessi e delle sanzioni connessi a omesso, insufficiente o parziale versamento. Il provvedimento si colloca nel quadro dell’estensione del contributo unificato al processo tributario prevista dal decreto legge n. 98 del 2011.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama innanzitutto l’articolo 37, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha esteso anche al processo tributario il contributo unificato disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Vengono poi richiamati alcuni articoli del testo unico sulle spese di giustizia:

  • l’articolo 9, comma 1, secondo cui è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10;
  • l’articolo 16, che disciplina gli effetti dell’omesso o insufficiente pagamento, prevedendo il calcolo degli interessi al saggio legale dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione, nonché l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, senza la detrazione ivi prevista;
  • l’articolo 192, che stabilisce che il contributo unificato è corrisposto mediante versamento ai concessionari.

Oggetto del provvedimento

L’intervento ha finalità operative: consentire il versamento, tramite modello F23, delle somme dovute nel processo tributario. A tal fine vengono istituiti quattro codici tributo distinti, riferiti rispettivamente al contributo, agli interessi, al pagamento a seguito di invito e alla sanzione.

Codici tributo istituiti

I codici tributo istituiti sono i seguenti:

  • "171T" – "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
  • "172T" – "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – INTERESSI - Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
  • "173T" – "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
  • "174T" – "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – SANZIONE - Art. 16, c. 1-bis - d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".

Compilazione del modello F23

Per la compilazione del modello F23 il versante deve indicare:

  • nella sezione "DATI ANAGRAFICI":
    • nel campo 4, le generalità e il codice fiscale del proponente il ricorso ovvero l’appello;
    • nel campo 5, le generalità del convenuto o resistente;
  • nella sezione "DATI DEL VERSAMENTO":
    • nel campo 6 "codice ufficio o ente", il codice della commissione tributaria adita, desumibile dalla tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
    • nel campo 10 "Estremi dell’atto o del documento", gli estremi dell’atto per il quale si effettua il versamento del contributo unificato;
    • nel campo 11 "Codice tributo", il relativo codice tributo.

Decorrenza ed effetti contabili

I codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 12 dicembre 2012.

Le somme riscosse tramite tali codici devono essere riversate dagli agenti della riscossione al capitolo 3324 del bilancio dello Stato.

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