Sentenza del 22/05/2017 n. 2268 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Motivazione dell'accertamento - Non emendabilità successivamente all'amissione dell'atto - Assenza di motivazione - Nullità dell'atto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo per assenza o insufficienza della motivazione. La motivazione deve essere contenuta nell'atto originario, descrivere il procedimento logico e giuridico seguito dall'Amministrazione e consentire al contribuente di comprendere e contestare efficacemente la pretesa. Una motivazione successiva non può sanare il vizio originario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva rettificato una propria autodenuncia relativa ai requisiti catastali di un fabbricato. In particolare, l'atto non illustrava il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione per giungere alla rettifica, impedendo al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa. È stato inoltre rilevato che la motivazione deve essere completa al momento dell'emissione e della notifica dell'atto, senza poter essere integrata o modificata successivamente.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione degli atti tributari
L'avviso di accertamento deve contenere una motivazione effettiva, completa e comprensibile, che esponga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Articolo 24 della Costituzione italiana
La motivazione dell'atto deve permettere al contribuente di esercitare concretamente il diritto di difesa, conoscendo le ragioni dell'accertamento e potendole contestare.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento privo dell'indicazione chiara dei fatti, delle norme applicate e del percorso logico seguito dall'Amministrazione può essere nullo per difetto di motivazione.
- La motivazione deve essere completa al momento dell'emissione e della notifica dell'atto; l'Amministrazione non può introdurre successivamente ragioni nuove o colmare lacune essenziali.
- Per valutare la validità di un accertamento occorre verificare se il contribuente sia stato posto in condizione di comprendere la pretesa e di predisporre una difesa mirata.
- La semplice indicazione del risultato dell'accertamento non è sufficiente: l'atto deve spiegare come l'Amministrazione sia giunta a tale risultato.
- In caso di motivazione apparente, generica o incompleta, il contribuente può contestare l'atto chiedendone l'annullamento per violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di difesa.
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