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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38945/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (editore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria ex art. 702-bis c.p.c. proposta per asserita diffamazione a mezzo stampa/online. Il ricorrente sosteneva che tre articoli pubblicati su un sito di informazione locale, relativi a vicende emerse in un processo penale nel quale egli era persona offesa, avessero falsamente insinuato un collegamento tra lui e un filmato compromettente riguardante un ufficiale della Guardia di Finanza. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo che gli articoli si limitassero a riportare quanto emergeva dal processo penale. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: con il primo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., si lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la tesi del collegamento tra il ricorrente e il filmato era soltanto una difesa dell'imputato penale e non aveva trovato riscontro istruttorio; con il secondo si denunciava violazione degli artt. 595 c.p. e 2043 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente applicato i criteri del diritto di cronaca, della verità, dell'interesse pubblico e della continenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il fatto invocato non era decisivo: la vicenda diffamatoria era più ampia di quella prospettata dal ricorrente e, soprattutto, gli articoli avevano riportato elementi emersi nel corso del processo penale, quando la falsità di quella prospettazione difensiva non era ancora accertabile. Ha inoltre osservato che la doglianza difettava di autosufficienza e, comunque, il fatto era stato esaminato dalla sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché, pur formalmente riferito alla violazione di legge, in sostanza prospettava una critica di merito e un vizio motivazionale non coerente con l'attuale formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex articolo 702 bis c.p.c.

    È il rito con cui era stata introdotta l'azione risarcitoria in primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatto discusso e decisivo

    Il motivo è stato respinto perché il fatto indicato non era decisivo; inoltre la censura risultava in parte priva di autosufficienza e, per il secondo motivo, la doglianza era sostanzialmente riconducibile a un vizio non più deducibile nei termini prospettati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli articoli 595 c.p. e 2043 c.c.

    La deduzione formale di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito sotto le spoglie del vizio di diritto.

  • art. 595 c.p.

    Richiamato come parametro della diffamazione a mezzo stampa/online e del bilanciamento con il diritto di cronaca.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale norma generale dell'illecito aquiliano a fondamento della domanda risarcitoria.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    Evocati dal ricorrente per il bilanciamento tra reputazione, onore e libertà di manifestazione del pensiero.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • S.U. 20 febbraio 2020, n. 4315

    Citata per affermare l'obbligo di dare atto, in caso di rigetto, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il fatto storico denunciato come omesso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere davvero decisivo: se la Corte di merito ha già esaminato la circostanza o se essa non è idonea da sola a mutare l'esito della lite, il motivo è infondato.
  • In una controversia per diffamazione a mezzo stampa o online, la verifica della verità va compiuta tenendo conto del momento in cui l'informazione è stata diffusa: il giornalista non può essere ritenuto responsabile per non avere anticipato un successivo accertamento giudiziale di falsità su fatti ancora controversi al tempo della pubblicazione.
  • La censura di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del merito; quando il motivo mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione delle prove, esso è inammissibile.
  • Nel bilanciamento tra cronaca e reputazione, il giudice deve considerare il contenuto complessivo dell'articolo e il contesto processuale o fattuale in cui la notizia si inserisce, non singoli passaggi isolati.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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