Sentenza del 14/12/2018 n. 32406 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la decisione della Commissione Tributaria Regionale limitatamente alla ripresa fiscale relativa alle operazioni formalmente strutturate come conferimenti di rami d'azienda seguiti dalla cessione delle quote sociali. Secondo l'Ufficio, tali operazioni celavano in realtà cessioni di terreni, prive di valide ragioni economiche diverse dal conseguimento di un risparmio d'imposta, e dovevano quindi essere riqualificate come elusive ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. L'Agenzia ha inoltre contestato l'omessa contabilizzazione di una differenza di Euro 27.768,83 tra il prezzo risultante dall'atto di cessione delle quote e gli assegni effettivamente incassati. Ha denunciato sia l'omessa pronuncia su questo specifico motivo di appello sia l'insufficienza e l'apparenza della motivazione sulla natura delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di esaminare la contestazione relativa alla differenza di Euro 27.768,83, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'art. 112 c.p.c. Ha accolto anche il terzo motivo, ravvisando una motivazione apodittica e priva dell'adeguato percorso logico sulle ragioni per cui le operazioni dovessero essere considerate conferimenti di rami d'azienda anziché cessioni di terreni e sulle ragioni economiche sottostanti. Il secondo motivo, relativo alla violazione delle norme sull'elusione e sull'Irap, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva nel merito a favore dell'Agenzia, ma la precedente decisione favorevole alla contribuente è stata annullata e la controversia dovrà essere riesaminata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
"Disposizioni antielusive"
La norma è richiamata per valutare se operazioni formalmente lecite, come il conferimento di beni o rami d'azienda seguito dalla cessione di quote, siano state poste in essere principalmente per ottenere un indebito vantaggio fiscale e debbano quindi essere disconosciute o riqualificate fiscalmente.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40
Sono richiamati in relazione ai poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e alla ricostruzione dei maggiori componenti reddituali desumibili dalla contabilità e dagli elementi acquisiti.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 11 e 25
Le disposizioni riguardano la determinazione della base imponibile e l'applicazione dell'Irap. La controversia presupponeva la diversa rilevanza ai fini Irap della plusvalenza derivante da un conferimento di ramo d'azienda rispetto a quella derivante dalla cessione di terreni, nonché la deducibilità delle perdite su crediti.
Codice di procedura civile, art. 112
"Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa"
Il giudice d'appello deve esaminare tutti i motivi, le domande e le eccezioni ritualmente sottoposti alla sua attenzione. L'omessa pronuncia su uno specifico motivo determina la nullità della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, compresa l'omessa pronuncia derivante dalla violazione dell'art. 112 c.p.c.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4
Sono richiamati con riguardo ai requisiti della sentenza tributaria e all'obbligo di motivazione, la cui carenza può comportare la nullità della decisione.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello è viziata se omette di esaminare anche uno solo dei motivi di impugnazione ritualmente proposti; tale omissione deve essere denunciata come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La motivazione non può limitarsi ad affermare apoditticamente la qualificazione fiscale di un'operazione: il giudice deve indicare gli elementi di fatto e il percorso logico che giustificano la conclusione.
- Operazioni formalmente lecite possono essere riqualificate ai fini fiscali quando l'Amministrazione dimostri l'assenza di valide ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta e la sostanziale equivalenza con un'operazione fiscalmente più onerosa.
- Quando sono contestate operazioni societarie complesse, il giudice deve esaminare concretamente la struttura degli atti, la sostanza economica, le ragioni imprenditoriali e la movimentazione finanziaria, inclusa la corretta contabilizzazione dei corrispettivi.
- La cassazione con rinvio non equivale a una definitiva vittoria nel merito: annulla la decisione impugnata e impone al giudice di rinvio un nuovo esame, rispettando i principi indicati dalla Corte.
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