Provvedimento del 20/09/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva le avvertenze da allegare al nuovo modello di cartella di pagamento per i ruoli dell’Agenzia delle Dogane, disciplinando informazioni, ricorsi, sospensione del pagamento e, per i crediti esteri UE e non tributari, le relative modalità di tutela e dilazione.
Approvazione delle avvertenze per il nuovo modello di cartella di pagamento
Approvazione delle avvertenze per il nuovo modello di cartella di pagamento
Il documento approva, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le "Avvertenze" relative al nuovo modello di cartella di pagamento. Le avvertenze sono articolate in tre allegati, dedicati rispettivamente ai ruoli emessi dall’Agenzia delle Dogane per tributi, per crediti sorti in un altro Stato membro dell’Unione Europea e per crediti non tributari.
Finalità del provvedimento
La revisione delle avvertenze si rende necessaria a seguito dell’approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento con provvedimento direttoriale del 20 marzo 2010. L’obiettivo dichiarato è rendere le informazioni più puntuali e di facile comprensione per il contribuente, con particolare riferimento a:
- richiesta di riesame del ruolo in autotutela;
- presentazione del ricorso avverso la cartella;
- richiesta di sospensione del pagamento.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, quale base normativa dell’atto, le seguenti disposizioni:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, e art. 62, commi 1 e 2, per l’ordinamento dell’Agenzia delle Entrate;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 68, comma 1, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, e legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lettere a), b) e c), per le indicazioni da inserire negli atti amministrativi;
- Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010 e del 28 luglio 2010, relativi alla cartella di pagamento.
Allegato 1: ruoli emessi dall’Agenzia delle Dogane - tributi
Per i ruoli emessi dall’Agenzia delle Dogane in materia tributaria, il contribuente può chiedere informazioni all’ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina "Dettaglio degli addebiti". Allo stesso ufficio può essere presentata istanza di riesame in autotutela per chiedere l’annullamento del ruolo; tale istanza non interrompe né sospende i termini per il ricorso.
Ricorso: termini, destinatari e modalità
Il ricorso contro il ruolo e/o la cartella deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica. I termini sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.
Se prima della notifica della cartella è stato notificato un avviso di accertamento o altro atto autonomamente impugnabile, il ruolo e/o la cartella possono essere impugnati solo per vizi propri.
Il contribuente deve:
- intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente;
- notificare il ricorso all’ufficio che ha emesso il ruolo, tramite posta raccomandata senza busta con avviso di ricevimento, consegna diretta all’impiegato addetto con rilascio di ricevuta, oppure tramite ufficiale giudiziario;
- notificare il ricorso anche all’Agente della Riscossione se sono contestati vizi imputabili alla sua attività, ad esempio vizi di notificazione della cartella.
Contenuto del ricorso
Nel ricorso devono essere indicati:
- la Commissione tributaria provinciale;
- le generalità del ricorrente;
- il codice fiscale;
- il rappresentante legale, se il ricorrente è una società o un ente;
- la residenza, la sede legale o il domicilio eletto;
- l’ufficio e/o l’Agente della Riscossione contro cui si ricorre;
- il numero della cartella di pagamento;
- i motivi del ricorso;
- la richiesta formulata alla Commissione tributaria provinciale;
- la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.
È opportuno allegare la documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.
Difesa tecnica e valore della controversia
Se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge. Ai fini della soglia:
- si considera l’ammontare del tributo, esclusi interessi e sanzioni;
- nelle controversie relative esclusivamente a sanzioni, si considera l’ammontare delle sanzioni.
Costituzione in giudizio
Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, depositando il fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale oppure spedendolo per posta raccomandata senza busta con avviso di ricevimento.
Il fascicolo deve contenere:
- l’originale del ricorso, se notificato tramite ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all’originale;
- la fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione;
- la fotocopia della cartella di pagamento.
È inoltre precisato che chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.
Sospensione del pagamento
Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale.
- Sospensione amministrativa: l’istanza, in carta semplice, va presentata all’ufficio che ha emesso il ruolo.
- Se il pagamento riguarda dazi doganali costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, la sospensione è sempre subordinata alla prestazione di idonea garanzia.
- Il contribuente in gravi difficoltà economiche o sociali può chiedere l’esonero dalla garanzia.
- Sospensione giudiziale: se il pagamento può causare un danno grave e irreparabile, l’istanza motivata va proposta alla Commissione tributaria provinciale competente, anche mediante atto separato da notificare all’ufficio o all’Agente della Riscossione e da depositare in segreteria con le stesse modalità del ricorso.
Se la sospensione viene concessa e il ricorso è poi respinto, devono essere pagati gli interessi maturati nel periodo di sospensione.
Allegato 2: crediti sorti in un altro Stato membro dell’Unione Europea
Per le cartelle derivanti da richieste di mutua assistenza per il recupero di crediti tributari sorti in altri Stati membri dell’Unione Europea, il contribuente può rivolgersi all’ufficio che ha emesso il ruolo solo per ottenere informazioni sull’Autorità fiscale estera, come indirizzo e recapiti telefonici. Eventuali chiarimenti e istanze di riesame per l’annullamento del ruolo devono essere indirizzati all’Autorità fiscale estera.
Ricorso
Se si contesta il merito della pretesa tributaria derivante dalla mutua assistenza, il contribuente deve rivolgersi all’organo competente dello Stato estero secondo le disposizioni vigenti in quello Stato.
Se invece si impugnano il ruolo e/o la cartella per vizi meramente formali, il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale dei termini dal 1 agosto al 15 settembre.
In caso di vizi formali:
- il ricorso, in bollo, va notificato all’ufficio che ha emesso il ruolo; in questo caso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di Roma;
- se sono contestati vizi imputabili all’Agente della Riscossione, il ricorso va notificato anche a quest’ultimo ed è intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente.
Il contenuto del ricorso, l’allegazione della documentazione sulla notifica, la soglia di 2.582,28 euro per l’assistenza tecnica, la costituzione in giudizio entro 30 giorni e la documentazione da depositare seguono le medesime regole previste per gli altri ruoli.
Sospensione del pagamento
Per i crediti esteri, il documento distingue due ipotesi:
- se il contribuente ha proposto opposizione allo Stato estero per contestare la pretesa, può chiedere la sospensione del pagamento all’ufficio che ha emesso il ruolo; se l’Autorità estera esprime parere favorevole, l’ufficio può concederla fino alla decisione dell’organo competente;
- se il contribuente propone ricorso per vizi meramente formali e il pagamento può causare un danno grave e irreparabile, può chiedere la sospensione alla Commissione tributaria provinciale competente.
Anche in questo caso, se la sospensione è concessa e il ricorso viene respinto, sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.
Dilazione di pagamento
È prevista la possibilità di presentare istanza di dilazione del pagamento al competente Agente della Riscossione, secondo le modalità indicate nella sezione "Comunicazioni dell’Agente della Riscossione". La dilazione può essere concessa solo se l’Autorità fiscale estera ha previsto tale facoltà.
Allegato 3: crediti non tributari
Per i ruoli relativi a crediti non tributari, il contribuente può chiedere informazioni all’ufficio che ha emesso il ruolo e può presentare istanza di riesame in autotutela per l’annullamento del ruolo, senza effetti sospensivi o interruttivi sui termini di eventuale ricorso.
Opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria
Le ragioni di opposizione devono essere proposte all’Autorità giudiziaria ordinaria:
- nelle forme dell’art. 615 c.p.c. quando si contesta la cartella per fatti originari o sopravvenuti che incidono sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- nelle forme dell’art. 617 c.p.c. quando si contestano vizi formali, ad esempio errori evidenti nelle generalità del destinatario, o vizi di notifica.
Sospensione del pagamento
In caso di impugnazione è possibile presentare, in carta semplice, istanza all’ufficio che ha emesso il ruolo per chiedere la sospensione del pagamento. Se la sospensione è concessa e l’opposizione viene poi respinta, sono dovuti gli interessi maturati nel periodo di sospensione.
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